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Le ultime modifiche all'art. 186 del D.Lgs 152/06 sono stata introdotte con la L. n.2 del 28 gennaio 2009. Qui in Veneto i principi introdotti da questa nuova disposizione sono stati successivamente recepiti tramite una DGRV (n.794 del 31/03/2009). Tale delibera definisce la NON applicabilità ai materiale di scavo della disciplina relativa ai rifiuti solo se: - il materiale di scavo non deve essere contaminato; - deve essere certa la sua utilizzazione nello stesso sito in cui è stato scavato.
Per il secondo quesito..NON è possibile lo stoccaggio temporaneo del materiale scavato senza prevedere il suo totale riutilizzo,altrimenti dovrà essere considerato e gestito come rifiuto.
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