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Legge 2 febbraio 1974, n. 64 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
art 17 Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazione, in quanto necessari.
Questa è la legge da cui discendono le recenti Norme Tecniche, che chiaramente non è stata abrogata! Tanto per fare confusione è stato portato avanti, con le nuove NT, il concetto dell'unicità della relazione geotecnica; ma il DM marzo 88 che discende sempre da questa legge, parlava di relazione geotecnica sulle indagini che sarà poi un allegato di questa relazione sulle fondazioni che contiene sia i calcoli strutturali che quelli geotecnici ai vari stati... Solo che hanno voluto ribadire con la recente formulazione la loro assoluta competenza teorica.
Ultima modifica di massimo trossero; 22/07/2009 16:56.
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