E per concludere il discorso sulle responsabilità del progettsita la 617/06 recita:
"Le indagini devono essere sviluppate secondo gradi di approfondimento e di ampiezza commisurati alle diverse fasi attraverso le quali si sviluppa il progetto. Per definire il profilo geotecnico, le caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni e il regime delle pressioni interstiziali, devono essere eseguite specifiche indagini, in sito e in laboratorio, secondo
un programma definito dal progettista in base alle caratteristiche dell’opera in progetto e alle presumibili caratteristiche del sottosuolo. Opere che interessino grandi aree e che incidano profondamente sul territorio richiedono un
progetto di fattibilità secondo i criteri di cui al § 6.12 delle NTC. Nel caso di opere di notevole mole e importanza dal punto di vista della sicurezza o che interessino terreni con caratteristiche meccaniche scadenti, è opportuno effettuare il controllo del comportamento dell’opera durante e dopo la costruzione. A tal fine deve essere predisposto un programma di osservazioni e misure di ampiezza commisurata all’importanza dell’opera e alla complessità della situazione geotecnica."
E chiaro che la responsabilità del progettista alle fasi di indagine scaturisce ed è legata dall'importanza dell'opera (che egli intende realizzare) in relazione al sottosuolo ipotizzato (....caratteristiche dell’opera in progetto e alle presumibili caratteristiche del sottosuolo...)
Il sottosuolo resta lo stesso (ipotizzato) ma l'opera può variare di importanza e dimensioni. Il geotecnico (in assenza di opera) eseguirebbe per la stessa unità di superficie sempre lo stesso numero d'indagini.