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Via E -mail mi è arrivata da un amico collega la circolare n. 211 del 31.03.2005 del Consiglio Nazionale, inviata a tutti gli Ordini Regionali con oggetto: Nuovo testo unico delle norme tecniche per le costruzioni.
Forse la si trova anche sul sito del Consiglio nazionale .
Ho messo la formula dubitativa perchè non riesco ad aprirlo nonostante sia iscritto.
Sono ben quattro pagine con alcuni aspetti che non mi mi piacciono più di tanto, ma forse dipende da una mia lettura affrettata.
Ciao Antonio
Ciao Antonio
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Iscritto: Feb 2001
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Caro Antonio, sono andato a verificare la circolare, ed effettivamente alcune cose lasciano un po’ interdetti, chiedo lumi al forum:
da nessuna parte viene nominata la figura professionale del geologo in maniera diretta e non si chiarisce a chi spetta la modellazione geotecnica dei terreni “I risultati degli studi, delle indagini e delle modellazioni geotecniche debbono essere esposti in specifici distinti documenti” redatti da chi?
“E’ responsabilità del progettista definire il piano delle indagini e la caratterizzazione geotecnica corrispondente alle diverse fasi del progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo), tenendo conto anche delle ulteriori indagini e studi che dovranno essere svolte durante l’esecuzione dell’opera”. Ciò vuol dire che il progettista può predisporre il piano delle indagini?
“Nel caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione potrà essere basata sull’esperienza e sulle conoscenze disponibili, ferma restando la piena responsabilità del progettista sulle ipotesi e sulle scelte progettuali”. In buona sostanza, dopo quasi 25 anni di riconoscimento e rivalutazione, prima culturale e, poi professionale. siamo fermi al D.M. 21/01/1981, che può andare bene per l’ovile dello zio Peppino da fare in massima economia, ma che svaluta ulteriormente il nostro ruolo di fronte agli altri tecnici.
PS per Antonio Scaglioni, Hai ancora quella meravigliosa scrivania che si vede nel tuo libro Elementi di Geologia Agraria?
Emanuele Doria
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Antonio perchè non ne incolli il testo qui. Il link che ha postato blizzard su geotecnica parla di proposta al vaglio. Ho letto da un' altra parte che si prevede di collegarci insieme un prolungamento del periodo di transizione di ulteriori 18 mesi della Ord 3274, alla faccia dell'urgenza.
Secondo me se non riesce ad intervenire l'Ordine, si può solo iserire delle norme nei PRG che ricordino la necessità della relazione geologica in casi ben chiari (appartenenza a classi di rischio) oltre a quanto normalmente richiesto.
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Visto che l'ho appena letto, lo incollo io.
----------- A tutti gli Ordini Regionali dei Geologi LORO SEDI Roma, 31 marzo 2005 Rif. P/CR.c/1451 CIRCOLARE N° 211 OGGETTO: Nuovo Testo Unico Norme Tecniche per le costruzioni Nella seduta fiume di ieri 30 marzo 2005, dopo un lungo ed acceso dibattito, è stato approvato dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il Testo Unico Norme Tecniche per le costruzioni. Il testo, che rinnova ed accorpa l’intera materia, riguarda, tra l’altro, la revisione del D.M. 11 marzo 1988 e dell’OPCM n. 3274/2003. Si ricorderà che la revisione del D.M. 11 marzo 1988 ha avuto una gestazione di quasi sei anni ed è passata per alterne e drammatiche fasi; infatti, tra le proposte avanzate in passato da talune Commissioni, c’era stata quella relativa alla soppressione dell’obbligo di corredare i progetti in aree sismiche con la relazione geologica, ma, negli ultimi mesi, era stata fortemente osteggiata anche la proposta, sostenuta dal Consiglio Nazionale Geologi, di far precedere tutti i progetti relativi ad interventi sul territorio da adeguata modellazione geologica, supportata da indagini specifiche. Si ricorderà, infine, che anche l’OPCM n. 3274/2003 non aveva soddisfatto per molti aspetti tecnici e procedurali le aspettative dei geologi e, tra queste, soprattutto la previsione di cui all’Allegato n° 2, punto 2.4, con la quale si disponeva che i profili stratigrafici dei suoli di fondazione fossero riportati nella relazione sulle fondazioni, di competenza del progettista. Questa circostanza ed altre ancora avevano indotto il Consiglio Nazionale dei geologi ad impugnare la predetta Ordinanza innanzi al TAR. Con vivo compiacimento il Consiglio Nazionale dei Geologi rileva che, con l’auspicata e sofferta approvazione del T.U. sulle Norme Tecniche per le costruzioni, le competenze professionali dei geologi hanno ricevuto riconoscimento e rivalutazione, prima culturale e, poi, professionale. (2005-211) Finalmente la modellazione geologica, comprendente tutti i profili propri della geologia nonché la definizione della pericolosità dei siti, validata e basata su indagini specifiche, in coerenza con la definizione dei contenuti della relazione geologica di cui all’art. 27 del DPR 554/1999, è propedeutica a tutte le attività di progettazione delle opere incidenti sul territorio. Per quanto concerne le norme sismiche, che si rifanno all’OPCM n. 3274/2003, si rileva che è stata cassata l’impropria e mai condivisa disposizione relativa alla inclusione dei profili stratigrafici nella relazione sulle fondazioni. Il T.U., di oltre quattrocento pagine, negli undici capitoli, tratta molti altri importanti aspetti normativi destinati a produrre effetti significativi sulle metodologie progettuali, privilegianti il criterio prestazionale, sulle verifiche di sicurezza, sulla esecuzione di taluni lavori, da svilupparsi secondo il metodo osservazionale, sulla valutazione della sicurezza sulle costruzioni esistenti ed altro ancora. In vista della trasmissione in copia del Testo Unico in oggetto, si riportano di seguito alcuni stralci di specifico interesse. Testo Unico Norme Tecniche per le Costruzioni ..... omissis 7.1.DISPOSIZIONI GENERALI 7.1.1. OGGETTO DELLE NORME Le presenti norme riguardano: a) il progetto, la realizzazione ed il collaudo delle opere interagenti con i terreni e con le rocce: - opere di fondazione delle strutture in elevato; - opere di sostegno; - opere in sotterraneo; - opere e manufatti di materiali sciolti naturali: b) il progetto, la realizzazione ed il collaudo degli interventi nei terreni e nelle rocce: - fronti di scavo; - miglioramento e/o consolidamento dei terreni e degli amassi rocciosi; - consolidamento dei terreni interessanti opere esistenti. c) la valutazione della sicurezza dei pendii e la fattibilità di opere che hanno riflessi su grandi aree. 7.1.2. SCOPO DELLE NORME Le norme definiscono le procedure per garantire la sicurezza la durabilità, la robustezza ed il rispetto delle condizioni di esercizio delle opere di cui al punto 7.1.1. (2005-211) 7.1.3. PRESCRIZIONI GENERALI Le scelte progettuali devono tener conto delle prestazioni attese delle opere, dei caratteri geologici del sito ed essere basati su una preventiva modellazione geotecnica dei terreni, ottenuta attraverso specifici studi, rilievi, indagini e prove. Le indagini per la caratterizzazione del sito, per la definizione del modello geologico e per la modellazione geotecnica del terreno vanno commisurate all’importanza ed all’estensione dell’opera e alle conseguenze che gli interventi possono produrre sull’ambiente circostante, in tutte le fasi realizzative e ad opera ultimata, con particolare riferimento alle opere esistenti. I risultati degli studi, delle indagini e delle modellazioni geotecniche debbono essere esposti in specifici distinti documenti. Qualora le indagini integrative, effettuate durante l’esecuzione dell’opera, comportino una revisione della caratterizzazione geotecnica di progetto, questo andrà aggiornato alle nuove conoscenze, nello spirito del metodo “osservazionale”. Qualora l’opera ed i suoi effetti sul terreno abbiano grande rilevanza, occorre approntare un programma di monitoraggio che preveda un congruo periodo di osservazione anche dopo la fine della costruzione dell’opera. 7.2. ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO Il progetto delle opere interagenti con il terreno deve articolarsi nelle seguenti fasi: - modellazione geologica del sito; - indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica; - scelta della tipologia e tecnologia degli interventi e oro dimensionamento; - descrizione delle fasi e delle modalità costruttive; - verifiche della sicurezza e delle prestazioni; - piani di controllo e monitoraggio delle principali grandezze (spostamenti assoluti e relativi dell’opera interagente con il terreno e della struttura in elevato, carichi piezometrici, ecc.). 7.2.1. MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL SITO Il modello geologico del sito deve essere orientato alla ricostruzione dei caratteri stratigrafici, litologici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio. Esso deve essere sviluppato in modo da costituire utile elemento di riferimento per l’inquadramento, da parte del progettista, delle problematiche geotecniche a piccola e grande scala e del programma delle indagini. Il modello geologico di riferimento sarà validato e supportato da indagini specifiche in funzione (2005-211) dell’importanza dell’opera. 7.2.2. INDAGINI, CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA La caratterizzazione geotecnica consiste nella individuazione, in funzione del tipo di opera e/o di intervento, delle caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche del terreno, necessarie alla definizione del modello geotecnico, alla valutazione della sicurezza, della funzionalità in relazione alle prestazioni attese, durabilità e robustezza delle opere. I parametri fisici e meccanici da attribuire ai terreni, espressi questi ultimi attraverso valori caratteristici, devono essere desunti da specifiche prove eseguite in laboratorio su campioni rappresentativi di terreno e/o attraverso l’elaborazione dei risultati di prove e misure in situ. E’ responsabilità del progettista definire il piano delle indagini e la caratterizzazione geotecnica corrispondente alle diverse fasi del progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo), tenendo conto anche delle ulteriori indagini e studi che dovranno essere svolte durante l’esecuzione dell’opera. Le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori autorizzati di cui al comma 2 dell’art. 59 del DPR 6.6.2001 n. 380. I laboratori su indicati faranno parte dell’elenco dei laboratori Ufficiali depositati presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione potrà essere basata sull’esperienza e sulle conoscenze disponibili, ferma restando la piena responsabilità del progettista sulle ipotesi e sulle scelte progettuali. ....omissis Le norme saranno applicate sperimentalmente per diciotto mesi, nel corso dei quali è prevista la costituzione di una Commissione per il monitoraggio dei risultati e per la predisposizione di Commentari per la esplicitazione delle norme stesse; il Consiglio Nazionale dei Geologi si è già dichiarato disponibile ad offrire la propria collaborazione. Si farà seguito con le altre informazioni che si renderanno nel frattempo disponibili. IL PRESIDENTE Pietro Antonio De Paola ------------
Roberto Pizzi
_ ___ _ There are more things in heaven and earth, than are dreamt in our philosophy.
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Così è più chiaro. Che la responsabilità della relazione geotecnica ricadesse legalmente sul progettista, mi è sempre stato chiaro e l'ho scritto più volte. Ma il progettista può e deve, se non è in grado, delegare ed il delegato fa anche il piano delle indagini.
Non è stato sciolto il nodo della realazione sulle fondazioni (che è poi la interazione fondazione terreno, cap port. e cedimenti, nonchè dimensionamento strutturale).
Il caos nascerà dalla necessità di far eseguire prove (anche in sito) da laboratori certificati, altro che uso penetrometro leggero! Comunque fatta la legge...
Bene l'introduzione del periodo di prova.
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Chi è in grado di mettere un link a tutto il testo ! Quando sarà esecutivo ?????? risposta parziale, trovata: (5.04.2005 ore 10:00) Si è avuta notizia che è alla firma del Presidente del Consiglio dei Ministri un'Ordinanza con la quale sono approvate le Norme Tecniche nella versione del 15.01.2005 e successivi aggiornamenti. Pare che non vi sia alcun riferimento in merito alla proroga dell'entrata in vigore delle norme prevista per il giorno 8 maggio p.v. (31.03.2005 ore 9:00) Si è avuta comunicazione di alcune conclusioni della Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti svoltasi ieri 30 marzo in merito all'approvazione del Testo Unico per le costruzioni. Si sottolinea quanto emerso: 1) Il T.U. sulle normative è stato approvato a larga maggioranza nel tardo pomeriggio nella versione - voto n. 35 del 30 marzo 2005 2) Nel Corso della discussione i componenti del Ministero delle Infrastrutture hanno dato atto del "concerto" avvenuto con il Dip.to della Protezione Civile 3) Nel corso dell'Assemblea è stato distribuito il testo del T.U. nella citata versione che sarà oggetto di alcuni limitati emendamenti e successivamente reso pubblico anche in formato digitale 4) Le Regioni invitate ad assistere all'Assemblea hanno ribadito che il T.U. deve essere approvato ai sensi dell'art. 54 del D.L. 112/1998 che regola le competenze tra Stato e Regioni ed Enti Locali e quindi il T.U. deve passare all'esame della Conferenza Unificata Stato - Regioni 5) Il T.U. prevede un periodo di 18 mesi durante il quale potrà essere adottato o meno 6) Non è risultato chiaro ai tecnici regionali lo sviluppo delle procedure di approvazione del T.U. (Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti) anche in relazione al testo predisposto dal Dip.to della Protezione Civile nella versione modificata rispetto a quella del 15 gennaio 2005 7) E' stato invece chiaro per i tecnici regionali che la proroga del periodo transitorio prevista a suo tempo dall'Ordinanza della Protezione Civile (8 maggio 2005), sarà superata dalla revisione dei 18 mesi contenuta nel T.U. che vede il "concerto" del Dip.to della Protezione Civile. Non appena disponibili saranno fornite ULTERIORI COMUNICAZIONI. da: http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/classificazione/ trovato anche indice: http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/class_materiale/tu_090205.pdf Molto interessante, sostituisce tutta la normativa precedente. Penso che per ientrare in vigore debba essere pubblicato su gazzetta ufficiale (entro questo mese)
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quindi, mi pare, tanto rumor per nulla (?)
se è stata 'cassata' (cfr circolare 211 del cng) la disposizione relativa ai profili stratigrafici, stando agli stralci degli artt. riportati nel nuovo TU (cfr circ. 211), non sembra essere cambiato nulla di sostanziale...o mi sono perso qualche battuta?
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Ho appena finito un summit telefonico con il mio collega. A nostro modesto parere, se è vero che ci sono punti oscuri relativi agli aspetti geotecnici, è altrettanto vero che il nuovo T.U. dice chiaramente: "Le scelte progettuali devono tener conto delle prestazioni attese delle opere, dei caratteri geologici del sito ed essere basati su una preventiva modellazione geotecnica dei terreni, ottenuta attraverso specifici studi, rilievi, indagini e prove". Inoltre, nell'elencare i vari punti in cui deve essere articolato un progetto riferito alle opere di cui al 7.1.1, prevede che vi sia sempre la "modellazione geologica", discussa in paragrafo a se stante. Da capire il discorso che "il modello geologico deve essere sviluppato in modo da costituire utile elemento di riferimento per l’inquadramento, da parte del progettista, delle problematiche geotecniche a piccola e grande scala e del programma delle indagini". Tale frase sembra indicare che il problema geotecnico sia di fatto affrontato dopo l'acquisizione del modello geologico. Questo punto è sicuramente articolato perchè nella frase citata in apertura di questo intervento si legge anche che "Le scelte progettuali devono essere basate su una preventiva modellazione geotecnica". In pratica siamo dell'avviso che non sia negata ai geologi la possibilità di affrontare il problema geotecnico durante la modellazione geologica e che, forse, il passo affermante che "i risultati degli studi, delle indagini e delle modellazioni geotecniche debbono essere esposti in specifici distinti documenti" và in questa direzione, che oltrettutto può sicuramente essere vista come una direzione a favore della sicurezza prevedendo due diversi approcci professionali per lo stesso problema. Inoltre pensiamo che siano molti i progettisti che vorranno che i problemi geotecnici siano già evidenziati dal geologo. E' sicuramente vero che se la risoluzione di certi problemi è affrontabile da un ingegnere, ciò lo è molto meno (o anche per nulla) da altre figure professionali. La modellazione geologica appare come sempre necessaria, ed è un fatto non da poco visto che a volte, per siti non vincolati idrogeologicamente, si tende a farne a meno (in barba al DM 11/03/88, e non citiamo i Comuni per bontà), a parte che non si tratti di opere di una certa rilevanza. Il riferimento ad una "modellazione geologica" porta in qualche modo ad attribuire al professionista geologo una dimensione più prossima alla "progettazione geologica", con tutto quel che ne segue sotto molteplici punti di vista. Starà sicuramente a noi, se tutto ciò si applicherà, a farne tesoro ed a portare a casa tutto quanto è possibile. Sperando di aver letto bene fra le righe e di non esserci sbagliati, attendiamo con trepidazione di poter leggere tutto il testo.
Saluti a tutti
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Mi sembri un pò ottimista perchè arrivi a delle conclusioni dopo dei ragionamenti ( che condivido pienamente) mentre queste prescrizioni dovrebbero essere chiare per non prestarsi a svariate interpretazioni che finiscono, non so perchè regolarmente con l'essere a noi sfavorevoli.
Staremo a vedere
Ciao Antonio
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Sono d'accordo con Antonio: se c'è uno che interpreta la cosa in un modo ci potrà sicuramente essere qualcun altro che la interpreta in senso inverso. Il problema sta proprio (al di la di altre considerazioni) nel dover interpretare! Scrivere qualcosa in modo chiaro ed univoco è troppo semplice??? Soprattutto alla luce del casino interpretativo derivato dalla 3274...e come detto da qualcuno: "alla faccia dell'urgenza!"
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