Diciamo che è responsabile anche il "progettista" come inteso dai più..,
Se poi il "progettista" è anche persona " RESPONSABILE DELLE PROPRIE AZIONI ", riterrà opportuno fare in modo tale che a redigere la Relazione Geotecnica sia un'ingegnere edile o un geologo. Nelle attività professionali esistenti, gli unici competenti sono solo queste due figure.
Ricordiamo che le nuove norme tecniche non entrano nel merito delle competenze professionali, infatti non si discute ASSOLUTAMENTE il DPR 328/2001, se poi il cosidetto "progettista" non interpella le figure professionali riconosciute a svolgere quell'attività (la relazione geotecnica) problemi suoi.. Problemi suoi per il semplice motivo che svolgerebbe un'attività di cui la legge non ne riconosce la competenza. L'essere anche responsabile secondo quanto dettato dalle NTC, non significa dire (a mio avviso) che può redigere quella parte di progetto!
Le norme tecniche, non a caso parlono in modo generico di progettista, e non a caso non entrano assolutamente in contrasto con norme di ordine superiore, DPR 328/2001 ad esempio.
A finire se fossi un tecnico di un comune, non accetterei l'elaborato geotecnico se non presente in esso la firma di un ing. edile o di un geologo.
Le motivazioni: non competenti per legge a redigere certi elaborati progettuali.