DPR 328/01, art. 41 (Attività professionali) comma e:
"...le inagini e la relazione geotecnica..".
Ciao.
Giuliano
Julianto,
andando a leggere le altre professioni, per quanto attiene all'architetto non trovo una lista esauriente, limitandosi il DPR a riportare:
Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "architettura", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.
A questo punto sono d'accordo che dovrebbe essere l'architetto, nell'improbabile caso che voglia redigere la relazione geotecnica, a citare una vigente disposizione nazionale od europea che lo autorizzi. Qui non abbiamo dimostrato nè la sua competenza nè l'incompetenza nella relazione geotecnica.
Per quanto attiene al geometra, nel DPR non c'è niente, ma se tu mi dici che la redazione della relazione geotecnica è perseguibile perchè nessuna norma o disposizione lo prevede , ci credo.
