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avrei bisogno di un chiarimento forse anche banale.
Con l'ordinanza 3274 sono stati classificati i comuni secondo il valore di ag/g riferito al probabilità del 10% di superamento in 50 anni (Tr=50). Secondo le NTC2008 ad esempio per un edificio di classe II con vita di 50 anni (penso la stragrande maggioranza dei casi) il tempo di ritorno a cui riferirsi è 475 anni sempre per la definizione di ag/g. In questa condizione si supera sempre la soglia stabilita dalla classificazione, quantomeno per la zona 4. In questi casi si considera il sito comunque in zona 4?
grazie

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Non ho capito bene il ragionamento, ma una zona 4 è sempre una zona 4, la classificazione in questo caso è di natura amministrativa e non sismo-probabilistica.

Infatti la Circolare al punto 2.7 specifica:

Quote:
Per l’identificazione della zona sismica in cui ricade ciascun comune o porzione di esso, occorre
fare riferimento alle disposizioni emanate ai sensi dell’art. 83, comma 3, del DPR 6.6.2001, n. 380.


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E' una delle solite "gabole" all'italiana: ai fini amministrativi vale l'ordinanza 3274, per cui, per esempio, in un comune classificato in zona 4 puoi ancora fare le verifiche alle TA. Se poi secondo la "griglia" la tua accelerazione è di parecchio superiore a quella dell'intervallo della classe 4 (sìcosa he in Lombardia è quasi la regola), questo non interessa al funzionario che deve valutare se il tuo progetto è in regola o meno...

P.S.: Buon compleanno Corrado!

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La classificazione sismica in zone 2 2 3 4 dopo l'entrata in vigore delle NTC08 ha solo valore amministrativo, vale solo per i controlli sui progetti da parte del GC. L'azione sismica va sempre calcolata tenendo conto della griglia.Il paragrafo 2.7 delle NTC08 è un' emerita cxxxxta.

Saluti

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il problema è proprio questo: è vero che l'accelerazione la ricavo dalla griglia, ma posso usare le T.A.? Tra l'altro tra zona 3 e 4 la differenza sta anche nell'obbligo o meno di collegare i plinti di fondazione. Quindi in zona 4 con ag/g maggiore di 0.05 (ovviamente con Tr di 475 anni) si ha l'obbligo di collegare le fondazioni o no?

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Scusa ma se il progettista sceglie le tensioni ammissibili, in zona 4, applica semplicemente S=5 al D.M. 96. Stop
Niente griglia ecc.


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Originariamente inviato da: Ferdinando Ridolfi
La classificazione sismica in zone 2 2 3 4 dopo l'entrata in vigore delle NTC08 ha solo valore amministrativo, vale solo per i controlli sui progetti da parte del GC. L'azione sismica va sempre calcolata tenendo conto della griglia.Il paragrafo 2.7 delle NTC08 è un' emerita cxxxxta.

Saluti


Ben risentito Ferdinando, con una nota polemica sul punto 2.7 che condivido: gli eurocodici hanno eliminato le TA, la legge italiana non si vuole rassegnare.
Purtroppo la legge è legge, se il progettista vuole applicare la deroga del 2.7, non mi sembra ci sia bisogno di griglia, l'azione sismica si calcola con la vecchia formula del khi, non in funzione delle coordinate.
Su cosa basi la tua interpretazione?


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Originariamente inviato da: massimo trossero
Scusa ma se il progettista sceglie le tensioni ammissibili, in zona 4, applica semplicemente S=5 al D.M. 96. Stop
Niente griglia ecc.

Esatto, però la Regione Lombardia ha indicato Zona 4 = S=6

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1.) Il paragrafo 2.7 delle NTC08 è palesemente contrario ai principi dell'Eurocodici.
2.) Nelle NTC08 non c'è nessun riferimento che collega i valori di ag ricavati dalla griglia e la definizione di zona 4. Leggendo,quindi, la norma, intendo che la classificazione del rischio sismico in zone, è stata eliminata per legge. Un riferimento lo troviamo nella circolare esplicativa, ma, anche qui, si rimanda ad una legge che a sua volta dice che la classificazione in zone di rischio spetta ai comuni, quindi un fatto puramente amministrativo. Ricordiamoci, poi, che la circolare non è legge.
3.) Sulle carte di pericolosità sismica emanate dalle regioni, la zona 4 è definita avere una ag minore o uguale a 0,05. Ammettiamo che per un sito collocato in zona 4, dai valori della griglia ricavi una ag maggiore di 0,05 , che faccio? Per i calcoli applico il paragrafo 2.7 ?
Mi sembra un paradosso.

Saluti

P.S.
Un Saluto a Mccoy.

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Buon giorno Ridolfi, grazie di intervenire.

Anche io concordo col fatto che le NT 2008 hanno trascurato di chiarire il loro rapporto con le norme precedenti, salvo affermare con chiarezza che le NT 2005 sono abrogate. Da qui tutta la confusione possibile su molti aspetti del progetto a partire dai fondamentali.
In pratica l'estensore delle NT ha ritenuto le norme come uno strumento dedicato a chi ha seguito passo passo l'evolversi della normativa dal 2004 ad oggi (bozze comprese).
A mio parere l'OPCM 3274 non è decaduta nella sua interezza ed è una grave lacuna non averlo affermato, anche perchè dalla 3274 derivano altre norme statali e regionali.


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