Forse una buona indicazione per la valutazione dell'onorario di relazioni specialistiche, dopo avere fissato il prezzo della relazione geologica di base, può essere ricavata dal nuovo tariffario che il CNG ha presentato in forma definitiva. All'art. 50 comma 2 si legge che per ogni relazione specialistica si applica il 30% della tariffa della relazione geologica. Se la relazione specialistica è richiesta senza relazione di base, si applica il 70% di questa.