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Iscritto: Dec 2007
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Quello di cui parli è un documento ufficiale ?
Dove è possibile reperire il nuovo testo visto che sul sito del CNG è pubblicata ancora la versione del 2007 ?
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Iscritto: Jan 2008
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Cosa vuol dire quindi triennio sperimentale? Che in questi tre anni abbiamo sperimentato che ci sono i geologi furbi che sono rimasti tranquillamente a casa e geologi co....ni che hanno fatto la corsa all'accumulo di 50 punti??? E dal 2010?? Si azzera tutto e si ricomincia daccapo????
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Iscritto: Nov 2005
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Sul sito CNG non c'è la nuova versione perchè prima deve essere ratificata dagli OORR e poi dal CNG. Sul sito del Ordine Liguria c'è in quanto l'abbiamo già deliberato. L'abbiamo comunque messo con precisazione che deve essere ancora ratificato dal CNG per informazione verso gli iscritti che durante l'ultima assemblea generale ci chiedevano lumi sull'APC. Immagino che man mano che venga deliberato dai vari OORR lo metteranno anche loro sul sito. Sperimentale vuol dire che il regolamento è in rodaggio e può venire cambiato a seconda dei problemi che possono sorgere durante l'applicazione (cosa che è stata fatta). Come ho già scritto il nuovo regolamento (se approvato ufficialmente) semplicemente subentra al vecchio. Il periodo di tre anni è quello di prima e finisce al dicembre 2010 come prima, semplicemente è stata fatta una taratura del vecchio regolamento sulla base dell'esperienza fatta al gennaio 2008 e in base ai suggerimenti ed alle critiche degli iscritti. Saluti. Giuliano Antonielli
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Iscritto: Dec 2007
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In questa nuova versione del regolamento APC approvato il 23 luglio 2009 non mi sembra affatto che si siano tenuti presenti i suggerimenti e le critiche degli iscritti che chiedono invece di cancellare totalmente proprio la parte sanzionatoria in qianto offensiva proprio di chi svolge prevalentemente la libera professione e che proprio per tale motivo è già di per sè tenuto ad aggiornarsi professionalmente se vuole essere competitivo, competente e sempre più professionale nell'esercizio della professione. Inoltre ci si può aggiornare non solo partecipando a convegni o seminari. Inoltre in questa nuova versione mi sembra si voglia ancora una volta di più favorire lo sviluppo di una mercificazione (vedi art.6) del trasferimento degli aggiornamenti tecnico professionali laddove invece si dovrebbe cercare di fornire opportunità di aggiornamento professionale a costo zero o quasi. Dovrebbero essere obbligati ad aggiornarsi soprattutto i dipendenti pubblici ed i consiglieri degli ordini regionali e nazionali nonché i rappresentanti dell'EPAP. Invece in questa nuova versione del regolamento (vedi ancora l'art.6) pare che i consiglieri regionali siano quelli più avvantaggiati ad ottenere i crediti APC. Gli ordini non devono affatto trasformarsi in succursali universitarie, ma devono semplicemente tutelare la figura ed il decoro dei liberi professionisti innanzitutto. Questo nuovo regolamento mi sembra un altro "papocchio". Avanti così. Sempre peggio.
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Iscritto: Nov 2005
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Non capisco questa cosa che i consiglieri di OORR sono favoriti. A parte che io mi sono sempre aggiornato anche prima, ma anche non tenendo conto dei crediti che mi spettano come presidente (e vi garantisco che tra studiare circolari, leggi, partecipare a convegni ed incontri che non danno crediti APC, ma sono inerenti alla professione, di ore di aggiornamento in un consiglio ne facciamo...) e non avendo partecipato, mi sembra, a sei eventi organizzati dall'ORGL, ho già più di 70 crediti in un anno e mezzo. Sull'obbligatorietà vi ricordo che dal 2010 anche altri ordini e collegi (l'ultimo gli agromi) si adeguerenno dato che sarà previsto per legge. Noi abbiamo solo anticipato perchè, pur con tutti i limiti e i problemi che ci possono essere, lo ritenevamo giusto. Qui in Liguria siamo da sempre abituati all'aggiornamento e gli iscritti hanno ben accettato l'APC perchè per noi non è una novità o una costrizione. Mi sembra poi che in Campania la lista che ha appoggiato a pieno l'APC abbia stravinto e direi che è un segnale forte. Poi si può essere sempre critici ad oltranza, ma rendetevi conto che l'obbligatorietà dell'aggiornamento (visto dalla politica come una tutela del committente) è uno dei cardini della riforma delle professioni. Saluti. Giuliano Antoniell
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Iscritto: Dec 2004
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Iscritto: Dec 2004
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Sull'obbligatorietà vi ricordo che dal 2010 anche altri ordini e collegi (l'ultimo gli agromi) si adeguerenno dato che sarà previsto per legge. Noi abbiamo solo anticipato perchè, pur con tutti i limiti e i problemi che ci possono essere, lo ritenevamo giusto.
Sbagliare è umano, perseverare è diabolico, ma se tutto ciò lo si fa dall'alto della propria carica istituzionale (presidente di un'ordine) come fa Giuliano Antonielli allora ci deve essere dell'altro. Mistero della fede. Si continuano a dare informazioni sbagliate e fuorvianti per giustificare delle scelte ordinistiche molto discutibili in quanto mostruosamente e palesemente illegittime per eccesso di potere. Si continua a professare il falso dicendo che alcuni ordini hanno introdotto l'obbligatorietà dell'aggiornamento perchè a breve una legge lo prevederà. Il motivo, come più volte ripetuto dal sottoscritto, è che nel diritto sanzionatorio amministrativo la sanzione deve essere irrogata sulla base della norma vigente nel tempo in cui è stato commesso l'illecito amministrativo. In pratica questo significa che se ipoteticamente (molto ipoteticamente) il 1 gennaio 2010 venisse fatta una legge che obblighi gli iscritti di un'ordine professionale all'aggiornamento professionale, sarà solo dalla data di entrata in vigore dell'ipotetica legge che potranno decorrere i due o tre anni per la raccolta dei punti miralanza. Non potrà essere computato un solo giorno precedente alla data di entrata in vigore dell'ipotetica legge di riforma !! Concludendo... e vi garantisco che tra studiare circolari, leggi, partecipare a convegni ed incontri che non danno crediti APC, ma sono inerenti alla professione, di ore di aggiornamento in un consiglio ne facciamo... il problema è lo stesso che ai tempi dell'università: non è sufficiente studiare ma bisogna anche capire quello che si studia, e questo è il vero motivo per cui obbligare una persona ad aggiornarsi non risolve l'induscutibile ignoranza dei tanti colleghi che affossano, ridicolizzandola, questa come le altre professioni.
Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui" (Ezra Pound)
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Iscritto: Nov 2005
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Sinceramente mi mancava la tua solita lezioncina e il solito attacco alla mia persona (malafede, complottismo, ecc.). Mi ha anche sorpreso che non ti sia presentato alle elezioni del tuo OR, un po' di esperienza diretta ti avrebbe fatto bene. Saluti. Giuliano Antonielli
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Iscritto: May 2000
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Iscritto: May 2000
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Per comodità di lettura, vi allego il nuovo regolamento. Le mie considerazioni le inserirò in un messaggio successivo.
REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO
Articolo 1 Principi generali
La formazione continua nell.arco della vita professionale, richiamata dall'art. 150, Titolo XI del Trattato dell'Ue e adottata nel marzo 2000 dal Consiglio Europeo straordinario di Lisbona ed approvata con risoluzione del Consiglio Europeo il 27 Giugno 2002 (2002/C 163/01), riguarda tutti i cittadini europei.
Le „Norme deontologiche riguardanti l.esercizio della professione del geologo in Italia. di cui alla delibera n° 143/06 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), all.art. 7 e, segnatamente, all.art. 9 prevedono l.obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale.
Pertanto, gli iscritti all.Ordine dei Geologi devono ottemperare all.obbligo deontologico dell. Aggiornamento Professionale Continuo (APC), così come disciplinato dal presente Regolamento. Gli iscritti all.Ordine hanno il dovere di curare e aggiornare con continuità le conoscenze tecniche e le conoscenze delle norme correlate, necessarie a garantire il corretto esercizio della professione
Conformemente ai compiti ed alle attribuzioni che la legge istitutiva riconosce al CNG ed agli Ordini Regionali (OO.RR.) e in aderenza con gli universali principi etici e morali richiamati dal codice deontologico, il presente Regolamento definisce i criteri di costruzione e di validazione del percorso di APC, destinato ad aggiornare e a perfezionare le conoscenze a garanzia del corretto esercizio della professione di Geologo.
E' istituita la certificazione APC, ovvero l'attestato dell'avvenuto aggiornamento da esporre nei curricula professionali da utilizzare nell'eventuale partecipazione a bandi e che costituirà elemento di preferenza nelle designazioni degli Ordini Regionali e del CNG relativamente a commissioni interne o esterne all'Ordine.
Ai sensi del comma 3 dell.art. 5 della L. 338/1990 il CNG è chiamato a operare per la valorizzazione della professione, favorendo le iniziative dirette al miglioramento tecnico-culturale degli iscritti e coordinando le attività degli OO.RR., ai quali è demandato il compito di:
. promuovere, anche di concerto tra loro, un.adeguata offerta di aggiornamento, accogliendo proposte in merito anche da soggetti diversi dal CNG e dagli OO.RR. stessi e verificando i relativi programmi ai sensi dell.art. 4 del presente Regolamento;
. favorire, per quanto possibile, la gratuità dell. aggiornamento usando risorse proprie e/o provenienti da sovvenzioni e da contribuzioni di enti pubblici o economici o da qualsiasi altro soggetto intenda supportare l.attività di aggiornamento;
. verificare e certificare l.assolvimento dell.obbligo della formazione, nonché definire le modalità di rilascio delle certificazioni ai sensi dell.art. 7 del presente Regolamento;
. applicare le sanzioni disciplinari nel caso di mancato adempimento dell.obbligo di aggiornamento ai sensi dell.art. 8 del presente Regolamento.
Articolo 2 Soggetti interessati
L.APC è attività obbligatoria per tutti gli iscritti all'Ordine di cui all'art. 2 della L. 112/1963 e per gli iscritti alla sez. B, di cui all'art. 40, punto 3 del DPR 328/2001. Tale obbligo non vale per gli iscritti all.Elenco Speciale. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi formativi, in relazione alle attività professionali esercitate e nell'ambito delle previsioni di cui ai successivi artt. 3 e 6. È lasciata facoltà agli iscritti all'Elenco Speciale e comunque ai pubblici dipendenti nonché ai dipendenti di aziende private di chiedere la validazione degli eventi formativi organizzati dalle amministrazioni e dalle aziende di appartenenza, secondo la procedura indicata all'art. 4. L.obbligatorietà è derogata nei casi di maternità fino ad un massimo di due anni salvo certificazione diversa del medico del lavoro. L.obbligatorietà è derogata per quei soggetti che, pur iscritti all.Ordine, dichiarino, nelle forme e con gli obblighi delle autocertificazioni, di non esercitare attività professionale in forma libera o dipendente. Al riguardo i soggetti interessati dovranno produrre ogni biennio (entro il 31 gennaio del primo anno del biennio) all.Ordine regionale di appartenenza, dichiarazione – autocertificazione sull.assoluta inesistenza di propria attività professionale. L.obbligatorietà è derogata nei casi di soggetti che subiscano un intervento chirurgico importante o risultino affetti da malattia grave. Ferma restando l.obbligatorietà di documentazione della situazione patologica, la deroga è stabilita dall.Ordine di appartenenza. L.obbligatorietà è derogata nel caso di assenza dall.Italia per un periodo superiore ad un anno ed è concessa su richiesta motivata.
Per gli iscritti che svolgono la loro attività all.estero l.obbligo di APC è sospeso fino al loro rientro in Italia. Il periodo di svolgimento dell.attività all. estero e l.eventuale rientro dovranno essere attestati da opportuna documentazione e comunicati all. O.R. di appartenenza. Per i casi di impedimento sopra elencati, il numero di crediti da maturare sarà ridotto in maniera proporzionale al periodo di sospensione dall.obbligo dell. APC riconosciuto
Articolo 3 Contenuti dell’Aggiornamento Professionale Continuo
L.APC deve riguardare materie oggetto della professione di Geologo e di Geologo iunior, sia che derivino direttamente dai contenuti della L.112/1963 sia che derivino da altre normative statali o regionali o, in particolare, dal quadro normativo riguardante l.offerta di aggiornamento dell. Università e, in generale, degli Ordini Professionali. Rientrano pertanto fra i contenuti dell.APC le materie oggetto delle prove d.esame di Stato per l'accesso alla professione ivi incluse la normativa di riferimento, le norme deontologiche ed ogni altra materia comunque funzionale all'esercizio della professione.
Articolo 4 Attività Istituzionali per l’Aggiornamento Professionale Continuo
Il CNG istituisce una Commissione APC composta da un rappresentante di propria indicazione e da un suo membro supplente e da 8 rappresentanti designati di concerto dagli OO.RR.. Il coordinamento della Commissione è assunto dal rappresentante del CNG secondo la previsione del comma successivo.
Il CNG:
. vigila sullo svolgimento dell.APC in termini di efficacia dell.informazione agli iscritti, sull.omogeneità formativa e della pro- posta di aggiornamento sul territorio nazionale anche in relazione alla sua qualità;
. promuove ed organizza direttamente eventi di aggiornamento, raccordandosi con l'O.R. territorialmente competente;
. ha facoltà di emanare norme di indirizzo per il funzionamento della Commissione;
. aggiorna costantemente sul proprio sito l.elenco dei corsi accreditati e le domande/risposte ai quesiti più frequenti.
Gli OO.RR. organizzano, promuovono e ricevono proposte di iniziative per l.APC e le trasmettono alla Commissione APC. Gli OO.RR. esaminano preliminarmente che i propri programmi e quelli loro presentati siano conformi al presente Regolamento e, in particolare, che vi siano trattate le materie riconducibili al precedente art. 3.
Propongono inoltre il numero di crediti da assegnare a ciascun evento, secondo i criteri di cui all'art. 6.
Il riconoscimento di eventi organizzati da Enti pubblici e da privati è subordinato al parere dell. O.R. territorialmente competente.
Gli OO.RR. inviano alla Commissione APC il programma dell.evento di aggiornamento che deve contenere almeno:
. data, luogo e durata dell.evento;
. informazioni riguardanti docenti e relatori anche sotto forma di CV; in caso di docenti universitari, pubblici funzionari, ricercatori, ecc., è possibile omettere i curricula;
. argomenti trattati;
. durata della trattazione degli argomenti;
. crediti proposti per l.evento secondo l.art. 6 del presente Regolamento.
Qualora un evento, già accreditato, fosse rinviato a nuova data, sarà sufficiente, da parte dell.O.R. proponente, comunicare la variazione di data alla Commissione APC. È altresì possibile procedere alla richiesta di accreditamento anche per eventi la cui data sia nota in maniera indicativa; all.atto della determinazione della data, l.O.R. darà tempestiva comunicazione alla Commissione APC. I corsi ripetuti nella stessa regione o in altra regione, una volta approvati, non devono essere ulteriormente validati dalla commissione APC, a condizione che il programma dell'evento resti inalterato e sia svolto per almeno l.80% dagli stessi docenti. In ogni caso l.evento dovrà essere comunicato alla Commissione per essere inserito nell.Elenco redatto dal CNG.
L.Ente organizzatore dovrà attestare, ove possibile, all.O.R. competente l.ingresso e l.uscita dei singoli partecipanti secondo criteri atti a registrare le presenze nei periodi effettivamente dedicati alle attività formative.
La Commissione APC si riunisce almeno ogni 60 giorni, secondo un calendario comunicato agli OO.RR. entro il 31 gennaio di ogni anno.
I compiti della Commissione APC sono la verifica e la validazione delle proposte degli OO.RR. pervenute non oltre i 15 giorni precedenti la riunione e la validazione del numero di crediti. Entro i 15 giorni successivi alla riunione, la segreteria del CNG renderà noto agli OO.RR. l.esito della valutazione con comunicazione scritta. L.eventuale parere difforme da quanto richiesto dagli OO.RR. deve essere motivato.
La Commissione APC assolve anche alla funzione di Osservatorio Permanente per il monitoraggio dell.APC con il compito, tra l.altro, di valutare in itinere le osservazioni provenienti dagli OO.RR. I costi per lo svolgimento dell.attività della Commissione APC sono a carico del CNG.
Le decisioni della Commissione APC sono valide con la maggioranza semplice dei componenti. La Commissione APC resta in carica fino alla conclusione del mandato del CNG che l.ha istituita e in ogni caso fino alla nomina della nuova Commissione da parte del CNG eletto.
Articolo 5 Adempimenti per l’Aggiornamento Professionale Continuo
Ciascun periodo di APC ha durata triennale. Fermo restando l.obbligo deontologico dell. aggiornamento professionale, per il suo adempimento ogni iscritto all.Ordine deve conseguire 50 crediti tra il 1 gennaio del primo anno e il 31 dicembre del terzo anno, con facoltà di scegliere gli eventi di aggiornamento più rispondenti alle proprie esigenze.
I neoiscritti, così come coloro che dovessero trasferirsi dall.E.S. all.Albo, sono tenuti ad ottemperare all.APC a partire dal 1° gennaio dell.anno successivo a quello di iscrizione all.Ordine. Il numero di crediti con cui l.APC si intende assolto iscrivendosi nel primo anno del triennio di riferimento sarà pari a 34; sarà di 17 iscrivendosi nel secondo anno.
L.esubero di crediti non è trasferibile nel biennio successivo
Nel caso in cui l.iscritto, a causa di comprovati impedimenti, sia impossibilitato a svolgere l'attività di aggiornamento continuo come indicato al precedente comma, deve darne comunicazione al Consiglio dell'O.R. di appartenenza entro la fine del periodo di riferimento.
Allo stesso modo coloro che, avendo compiuto il sessantacinquesimo anno di età, non volessero ottemperare all.obbligo previsto dal presente regolamento, e al fine di non incorrere nelle sanzioni previste, devono darne informativa circostanziata all.Ordine di appartenenza che dovrà deliberare la deroga. Detta informativa, oltre alla richiesta, dovrà contenere un curriculum dettagliato dell'attività del richiedente.
Il giudizio sulle motivazioni che impediscono di ottemperare l'obbligo di APC e le decisioni in merito spettano, con giudizio insindacabile, al Consiglio dell.O.R. di appartenenza dell.iscritto. L.esubero di crediti non è trasferibile nel triennio successivo.
Articolo 6
Criteri di definizione dei crediti
L'iter di aggiornamento è assolto con la partecipazione a Corsi d.Aggiornamento, Corsi di Formazione, Dottorato, Master e/o Seminari, Convegni nelle materie identificate secondo i criteri di cui all.art. 3. I programmi degli eventi di aggiornamento devono essere verificati, esaminati e validati secondo i criteri dell.art. 4.
Nel caso di eventi svolti all.estero, sarà cura dell.iscritto richiedere il relativo accreditamento, secondo le modalità previste dall.art. 4.
La frequenza diretta o a distanza dell.evento di aggiornamento dà diritto in linea di principio a 1 credito per ogni ora o frazione di ora di formazione, risultante dall'attestato di partecipazione rilasciato dall'organizzazione promotrice.
La percentuale di frequenza del singolo evento, affinché sia possibile il conferimento dei crediti totali assegnati all.evento, è fissata all.80% (ottanta per cento) della durata dell.intero evento. Escursioni e visite tecniche vengono valutate al 100% (cento per cento) al netto del tempo di trasferimento. Il termine “frazione di ora”, ai fini del computo dei crediti, è da intendersi a partire dal valore minimo di 30 (trenta) minuti
Ad un singolo evento formativo possono essere assegnati fino ad un massimo di 50 (cinquanta) crediti. L'iter di aggiornamento può inoltre essere svolto e/o integrato nella misura massima di 15 crediti acquisiti nell.anno di riferimento, con l'espletamento di attività comunque collegate alla cultura professionale, quali per esempio:
. la Docenza a Contratto, anche per Corsi di Master, di Dottorato, di Perfezionamento, di Scuole di Specializzazione presso Istituti Universitari nelle materie identificate secondo i criteri di cui all.art. 3, nella misura di 1 credito per ciascuna ora o frazione di ora di docenza risultante da apposita attestazione emessa dall.Università;
I docenti di ruolo (in materie di cui all.art. 3 del Regolamento APC) all.Università o nella Scuola media di I e II grado, non hanno diritto al riconoscimento di crediti APC in seguito allo svolgimento della loro attività istituzionale.
. la Docenza in Corsi di formazione/aggiornamento nelle materie identificate secondo i criteri di cui all.art. 3, nella misura di 1 credito per ogni ora di lezione risultante da apposita attestazione emessa dall.organizzazione promotrice dei Corsi; nell.ambito del medesimo corso i crediti sono attribuiti una sola volta nell.anno;
. l.attività documentata di Relatore di tesi di Laurea, di Master, fino ad un massimo di 5 crediti, per ogni tesi;
. l.attività documentata di Correlatore di tesi di Laurea, di Master, di Dottorato di Ricerca fino ad un massimo di 3 crediti, per ogni tesi;
. l.attività documentata di Tutor in attività di tirocinio per l.Università o per altri Enti pubblici e privati, nella misura massima di 5 crediti;
. l'attività documentata di Relatore in convegni nelle materie identificate secondo i criteri di cui all.art. 3, nella misura massima di 5 crediti per ogni evento;
. la redazione di libri nelle materie identificate secondo i criteri di cui all.art. 3, fino a un massimo di 10 crediti per ogni libro;
. le pubblicazioni nelle materie identificate secondo i criteri di cui all.art. 3, su riviste scientifiche che prevedano il referaggio preventivo nella misura massima di 5 crediti; su riviste divulgative nella misura di 3 crediti;
. il superamento di esami universitari nelle materie identificate secondo i criteri di cui all.art. 3, presso Università Statali o private riconosciute, nella misura di 5 crediti per ciascun esame superato risultante da documentazione rilasciata dall'Università;
la partecipazione ai lavori di:
- organismi di rappresentanza della categoria, quali CNG e OO.RR., nella misura di 5 crediti all.anno di mandato;
- partecipazione in rappresentanza dell.Ordine (risultante da apposita delibera o verbale di designazione, delega), in Commissioni tecniche (edilizie, sismiche ecc.), nella misura massima di 3 crediti all.anno indipendentemente dal tipo e/o dal numero di commissioni e/o dalla cadenza delle riunioni;
- Commissioni per Esami di Stato per l.abilitazione alla Professione nella misura di 5 crediti per ciascuna sessione e per ciascun tipo d.esame (laurea quinquennale vecchio ordinamento, laurea triennale nuovo ordinamento, laurea magistrale nuovo ordinamento) risultante da apposita dichiarazione rilasciata dall.Università in cui gli esami si sono svolti;
- Commissioni di Studio istituite da organismi pubblici locali, regionali, nazionali e internazionali cui partecipano i componenti del CNG, degli OO.RR. e gli Iscritti, che hanno come oggetto lo studio delle materie identificate secondo i criteri di cui all.art. 3, nella misura di 2 crediti all.anno per ciascuna designazione risultante da apposita delibera o verbale o dichiarazione;
la partecipazione a:
- Comitati Scientifici di convegni e di riviste nelle materie identificate secondo i criteri di cui all.art. 3, nella misura massima di 5 crediti all.anno per ciascuna designazione risultante da idonea documentazione.
Articolo 7 Verifica e certificazione dello svolgimento dell’APC
Al termine del Periodo di Aggiornamento triennale, entro e non oltre il 1° marzo successivo l.iscritto deve presentare all.O.R. di competenza richiesta di riconoscimento dell.APC svolta, con documentazione comprovante lo svolgimento dell.attività stessa, secondo i criteri esposti agli artt. 3, 5 e 6.
Entro il mese di giugno l.O.R., previa idonea verifica, rilascia la certificazione dell.avvenuto svolgimento dell.APC. L.iscritto potrà stampare il logo corrispondente sulla propria carta da lettere e biglietti da visita ovvero riprodurlo sul proprio sito. Il Consiglio dell.ordine è tenuto a redigere l.elenco di coloro che hanno chiesto ed ottenuto deroga dell.obbligo formativo
Le richieste e le relative certificazioni vengono protocollate e registrate su apposito registro.
Articolo 8 Sanzioni
Fatti salvi il principio di autonomia degli OO.RR. in tema di procedimenti e sanzioni disciplinari e della graduazione dell'entità della sanzione alla gravità della violazione, l'iscritto che non assolva l'obbligo dell'APC è assoggettato alla procedura disciplinare e alle relative sanzioni nel rispetto delle previsioni dell'art. 14 della legge 616/1966 e dell'art. 40 delle Norme Deontologiche, osservando:
. il rilievo particolare alle esimenti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5 del presente Regolamento; . il richiamo alla libertà di scelta degli eventi formativi di cui all'art. 2 del presente Regolamento; . il riferimento alla flessibilità delle modalità di recuperi dei crediti di cui al comma 4 dell'art. 5 del presente Regolamento; . l'evidenza di autonomia degli Ordini Regionali, onde adeguare l'intensità del sanzionamento alla concreta fattispecie, tenuto anche conto della situazione socio-economica e professionale esistente sul territorio.
Articolo 9 Decorrenza
Il Regolamento è approvato da ciascun Ordine Regionale con apposita delibera, e diverrà operativo solo dopo apposita e specifica delibera del Consiglio Nazionale. Eventuali modifiche al presente regolamento dovranno essere preventivamente approvate dagli Ordini Regionali e successivamente dal Consiglio Nazionale.
Articolo 10 Norma transitoria
I primi 3 anni, vale a dire 2008, 2009 e 2010, sono considerati Periodo di Aggiornamento sperimentale. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2010.
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La montagna ha partorito il topolino, nel senso che il CNG e TUTTI gli OORR si sono fatti beffe delle nostre richieste. A mio parere la modifica del regolamento è decisamente insufficiente e va sicuramente rispedita al mittente.
Per non sembrare troppo polemico però, vorrei segnalare almeno i punti positivi, raggiunti penso, in tutta modestia, anche grazie alla nostra iniziativa. Mi riferisco alle deroghe concesse nei casi di maternità, di malattie gravi, di chi lavora all'estero e dei colleghi più anziani che abbiano compiuto i 65 anni (art.2 e art.5). Un altro parziale risultato positivo è la diluizione dei 50 crediti non più su 2, ma su 3 anni (art.5).
Ma veniamo alle dolenti note:
1) gli iscritti all'Elenco Speciale non saranno obbligati all'aggiornamento (art.2) C'è da chiedersi PERCHE' ? Cosa avranno mai in più, rispetto a noi comuni liberi professionisti, questi colleghi ? Forse anche loro non dovrebbero tenersi costantemente aggiornati, magari ancor più di noi, visto che debbono esaminare, vagliare, approvare il nostro lavoro ? Se poi mi si risponde:"ma sono loro in scienza e coscienza che sentiranno l'obbligo di tenersi aggiornati", allora perché fare due pesi e due misure ? Anche noi professionisti siamo costretti, per la legge del mercato, ad essere sempre più preparati. Le recenti vicende della Nuove Norme Tecniche parlano da sole: tantissimi colleghi sentono l'esigenza di seguire corsi e seminari perché si rendono conto che c'è da rimboccarsi le maniche e da studiare, mica perché si sentono obbligati dalla ridicola raccolta punti ! Statene certi che lo avrebbero fatto lo stesso, anche senza l'APC obbligatorio. Certo, trovo qualche difficoltà ad immaginare che tra 3 anni, i colleghi sentano la necessità di seguire altre 50 ore di corsi... ci sarà questa reale necessità ? Tralascio poi l'aspetto paradossale determinato dal fatto che i dipendenti pubblici avrebbero potuto seguire i corsi nell'ambito della loro attività lavorativa (cosa più che giusta), sicuramente pagati dal loro Ente (anche questo comprensibile), mentre noi liberi professionisti dovremmo sacrificare il nostro tempo e denaro.
2) vedo con piacere che sono rimaste inalterate le incomprensibili facilitazioni per i rappresentati CNG e OORR (bonus di 5 crediti all'anno, per un totale di 15 punticini, quindi partono da -35), ma su questo non avevamo grosse speranze ed infatti non le abbiamo inserite tra le richieste avanzate nel nostro documento. Rimane però un interrogativo di fondo: perché confondere il tema dell'aggiornamento con attività di rappresentanza ? Questo vale non solo per gli Ordini ma anche per le Commissioni Esami di Stato (gli esaminatori si aggiorneranno grazie alle domande che faranno ai laureati esaminati ? Boh !).
Ovviamente la "madre di tutte le battaglie", ovvero la questione Obbligatorietà non è stata nemmeno scalfita, prendendo come Vangelo le Norme Deontologiche che hanno inserito subdolamente tale norma. E se rivedessimo anche queste ? Se si è fatto per un verso, non vedo perché non sarebbe possibile per l'altro.
Per finire, non si capisce quali potranno essere le sanzioni "graduali": se uno ha 10 crediti invece di 50 che gli faranno in luogo della sospensione ? Sanzione pecuniaria ? Fustigazione in piazza ? E se ne ha 40 ?
La possibilità poi di "concordare" il recupero dei crediti mi sa tanto di vassallaggio, per cui tutti noi dipenderemo sempre più dalle decisioni degli OORR, per cui se uno è malvisto dal Consiglio, avrà sicuramente vita dura. Praticamente l'Ordine ci controllerà come un Grande Fratello !
Continuate a mandare le vostre adesioni: ancora c'è da combattere !
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Non capisco questa cosa che i consiglieri di OORR sono favoriti. ...e vi garantisco che tra studiare circolari, leggi, partecipare a convegni ed incontri che non danno crediti APC, ma sono inerenti alla professione, di ore di aggiornamento in un consiglio ne facciamo... ...e io no? Forse quando studiate voi vi aggiornate (quindi punti) e quando studio io sono un c******e? ....questa è proprio bella! P.s.: di corsi ne ho fatti anche io, a spese mie e senza rimborsi!!!
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