Mi associo a Grannisi per quanto riguarda le considerazioni su libertà e responsabilità professionali, aggiungo che non esistono obblighi verso il progettista che ovviamente non può rifiutare niente a livello di relazione geologica, gli obblighi sono semmai verso il committente.

Ricordo anche che le NTC sono norme per la progettazione strutturale, per cui in quanto norme sono comunque subordinate alle Leggi (vedi per esempio i contenuti della relazione geologica (più ampi) indicati nella Merloni e nel relativo Regolamento)e che riguardano solamente la fase di progettazione strutturale/esecutiva che si fa a progetto approvato dagli enti preposti. E' ovvio che in fase di progettazione architettonica/preliminare i contenuti della relazione geologica devono uniformarsi alle richieste di leggi e regolamenti locali (leggi e regolamenti locali non possono "togliere" qualcosa alle normativa nazionali, ma possono legittimamente aggiungere.)
E' impensabile delegare le verifiche di stabilità del versante su cui insiste una costruzione alla fase di progettazione strutturale, le verifiche servono a valutare la pericolosità geologica dell'opera in rapporto al sito e vanno fatte in fase di progettazione architettonica (perchè semmai sposto l'opera, ma devo saperlo prima che mi approvino il progetto).
Ultima considerazione il modello geotecnico è limtato al solo volume significativo, le verifiche di stabilità del versante vanno eseguite spazialmente ben al di la del volume di terreno interessato dall'opera.
A mio parere le verifiche di stabilità di versante e fronti di scavo vanno già effettuate nella relazione geologica ai fini della valutazione della pericolosità geologica opera/sito poi semmai affinate nella geotecnica ai fini del dimensionamento delle opere.
Per il collega piemontese che opera in Liguria, nel sito dell'ordine geologi della liguria c'è un documento che a livello di suggerimento espone i contenuti di relazione geologica e geotecnica.