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Mi associo a Grannisi per quanto riguarda le considerazioni su libertà e responsabilità professionali, aggiungo che non esistono obblighi verso il progettista che ovviamente non può rifiutare niente a livello di relazione geologica, gli obblighi sono semmai verso il committente.
Ricordo anche che le NTC sono norme per la progettazione strutturale, per cui in quanto norme sono comunque subordinate alle Leggi (vedi per esempio i contenuti della relazione geologica (più ampi) indicati nella Merloni e nel relativo Regolamento)e che riguardano solamente la fase di progettazione strutturale/esecutiva che si fa a progetto approvato dagli enti preposti. E' ovvio che in fase di progettazione architettonica/preliminare i contenuti della relazione geologica devono uniformarsi alle richieste di leggi e regolamenti locali (leggi e regolamenti locali non possono "togliere" qualcosa alle normativa nazionali, ma possono legittimamente aggiungere.) E' impensabile delegare le verifiche di stabilità del versante su cui insiste una costruzione alla fase di progettazione strutturale, le verifiche servono a valutare la pericolosità geologica dell'opera in rapporto al sito e vanno fatte in fase di progettazione architettonica (perchè semmai sposto l'opera, ma devo saperlo prima che mi approvino il progetto). Ultima considerazione il modello geotecnico è limtato al solo volume significativo, le verifiche di stabilità del versante vanno eseguite spazialmente ben al di la del volume di terreno interessato dall'opera. A mio parere le verifiche di stabilità di versante e fronti di scavo vanno già effettuate nella relazione geologica ai fini della valutazione della pericolosità geologica opera/sito poi semmai affinate nella geotecnica ai fini del dimensionamento delle opere. Per il collega piemontese che opera in Liguria, nel sito dell'ordine geologi della liguria c'è un documento che a livello di suggerimento espone i contenuti di relazione geologica e geotecnica.
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E' logico che la relazione geologica e la relazione geotecnica sulle indagini siano presentate prima della approvazione del progetto, ed in questo caso possano venir presentate le opportune verifiche non riguardanti la costruzione ma il contorno, poi ogni progetto ha le sue peculiarità. E le norme di PRG a cosa servono allora (come vedi hai ragione)ma mettiamo giù qualcosa nelle regioni che non dispongono di informazioni chiare (d'altronde vedo che la liguria lo ha fatto da pochi giorni, e ora me lo leggo).
Non era su questo che volevo focalizzare l'interesse dei colleghi che leggono, se ho problemi con loro figuriamoci con quelli che non leggono.
Ultima modifica di massimo trossero; 16/09/2009 16:06.
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Massimo, in virtù della libera professione sei liberissimo di fare come meglio credi...anche di pensarla diversamente da me... per istruttoria intendi l'esame della pratica presso il G.C.??? Quella è cosa ben diversa dal progettista... Qui mi sa che andiamo a sbarellare.... Ma poi ammettiamo che nella mia relazione (esclusivamente) geologica inserisco il Vs o l'amax, o il T (coeff. topografico) ecc...ecc...perhè ho dei dati ecc..ecc...che poi vengono magari ripresi nella "geotecnica" quale sarebbe questa fantomatica difformità ed in che cosa consisterebbe??? Insomma il mettere dei dati in più rende una relazione (geologica) non conforme??? E quale sarebbe la sanzione??? Peraltro attendo risposta in merito alla tettonica....è ancora da considerare parte inerente la geologia, oppure, viste le implicazioni con la sismicità e le ag va inserita nella parte "geotecnica"??? Qualcuno può togliermi questo dubbio amletico??? Saluti
"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
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Si, intendo l'esame del GC MI è capitato che avendo inserito molte informazioni nuove, il progettista non diede peso al fatto di aver introddoto parametri sismici dal reticolo geogr., per capirci, il suo programma tabulò altri dati e si dovette chiarire la cosa al GC, questo è un esempio. Ho l'impressione che la relazione la leggano meglio i GC certi progettisti.
Naturalmente nessuna sanzione ma una assunzione di resposnsabilità non richiesta, non pagata, o che in caso di contenzioso crea problemi al progettista. STOP
La tettonica contribuisce nelgi effetti di sito, ma qui non vedo problemi seri come per la geotecnica nella rel geo.
<Tutto questo si è generato perchè le NTC sono state scritte a compartimenti stagni!
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Ho letto la circolare dell'Ordine Liguria "...Modellizzazione geologico tecnica delle caratteristiche stratigrafiche, geomeccaniche, geotecniche, idrogeologiche dei terreni coinvolti dall’opera, i dati geotecnici vanno indicati come “parametro medio”." Posso condividere questa definizione solo per verifiche di stabilità di pendii naturali a meno che non si tratti di parametri da bibliografia tipo Unità litotecnica 2: angolo di attrito compreso tra 28° e 32° NB l'esempio è voluto 
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Agi il prof Aiello è lo stesso dei corsi che seguisti tu? Ricordo che anche tu sostenevi una stessa tesi.
Esatto!  Ho anche io quelle dispense e riportano i contenuti sopra citati dal collega. E' da un pò di tempo che lo ripeto sul forum che il problema è quanto mai vivo e di scarsa chiarezza. E' vero che NTC e circ sono chiare riguardo la differenziazione delle competenze (geologica e geotecnica) ma molte normative regionali circa lo studio geologico richiedono verifiche di stabilità, classificazione del suolo di fondazione, paramterizzazione geotecnica dei terreni, etc. (nell'art 41 comma c del DPR 328/2001 si parla infatti di costruzione del modello geologico-tecnico)...come è noto un DPR è una norma di "grado" superiore a un DM! Quindi alla fin fine .... a noi l'ardua sentenza! saluti, agi
Ultima modifica di agi; 16/09/2009 16:55.
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Be questo mi consola per il fatto che si tratta di una sola persona  se avete altre fonti fatevi avanti. Dopotutto Eros Aiello è un geologo libero profesionista
Ultima modifica di massimo trossero; 16/09/2009 16:59.
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Simpatica l'interpretazione Ma quello che mi preoccupa maggiormente non sono le dispense di cui sopra ma le normative regionali a cui attenersi! saluti, agi
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OK facciamo le pulci alle normative regionali dai... Io non ne conosco.
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Iscritto: Mar 2004
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M Member
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2.) La mia seconda considerazione è proprio sulle analisi di stabilità dei versanti ai sensi delle NTC. In un’altra discussione del forum ho letto (dal buon mccoy) che si presume debbano essere eseguite con riferimento allo SLV quindi con TR=475 anni. Io non so voi, ma io se utilizzassi questo SL (io son d’accordo sull’interpretazione di mccoy, corrispondente a quella del prof. Aiello), avrei per quasi tutto il territorio ligure una ag pari a circa 80% del g. Come dire che fauna-flora del versante che devo verificare, in caso di sisma, mi saltano come il popcorn nella padella!! Impossibile verificare in questi termini! Io faccio riferimento a Tr=Vr (=50 per un’opera ordinaria) che secondo me è già cautelativo per l’analisi di stabilità del versante in essere (ciò come è ora senza l’opera). Tra l’altro (e qui forse sono io a non aver ben capito) se io utilizzati Tr=475 la beta (coeff. Di acc. Massima) quanto dovrebbe essere per ag/g>0,4 ??? Il mio software di stabilità (STAP 11) mi mette beta=1 !!! Nella tabella 7.11.1 sembrerebbe che ag/g non sia mai maggiore di 0,4……. 3. Adesso rispondo al dubbio geotecnico, dato che ho spostato il tuo post in geotecnica, poi continueremo con la controversia sulle relazioni. Mi sembra ci sia qualche valore che non quadra nei numeri che fornisci. Quello che ti serve per la verifica pseudostatica dei pendii è il kh= Amax*beta_s = Ag/g*Ss*St*beta_s Ma il valore di kh va letto al periodo T=0 dello spettro di progetto, il valore di beta_s invece va ricavato in base ad ag/g che nel territorio non supera mai 0.4, al massimo = 0.25-0.3 (ma non so se si riesce davvero a trovare un ag/g > 0.26) Non riesco a capire perchè 0.8 g in Liguria? Da dove esce fuori questo numero?
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
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by domenico craparo - 05/08/2026 13:52
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Massimo Online17,513 Jul 9th, 2026
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