Scuasate vorrei fare un appunto sulle NTC:
L'art. 6.2.1 del DM. 14/01/2008 non obbliga noi geologi ad utilizzare analisi e studi specifici, a corredo della relazione geologica, che devono essere eseguiti e certificati da laboratori autorizzati dal Ministero. Tale obbligo forse (ma il tar ha detto no) è sancito per indagini e prove a corredo della relazione geotecnica ... pertanto chiamiamo la nostra relazione geologica con il nome sancito dall'art. 6.2.1 del DM 14/01/2008 e dal art. C.6.2.1 della Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 ed il gioco è fatto. Nell'attesa che poi il ministero si pronunci e metta chiarezza vi ricordo che gli unici abilitati ad eseguire e certificare indagini e prove di tutti i tipi siamo proprio noi geologi abilitati ed iscritti all'ordine in sez A e B in virtu dell'art. 41 del DPR 328/2001...La 349 dava la possibilità pure ad architetti ed ingegneri anche non iscritti all'albo di certificare le prove nonchè ai diplomati di poterle eseguire...pensate un pò!