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Originariamente inviato da: georghit
... per cui essendo propedeutica alla relazione geotecnica, indicare semmai le possibili indagini da eseguire per ottenere i parametri geotecnici da inserire nella geotecnica (sono solo indicazioni da passare al progettista il quale poi deciderà di farle eseguire o meno, prendendo tutte le responsabilità sulla scelta); nient'altro,...

Ma dove vivi? o meglio dove lavori? Davvero ti è capitato di fare una relazione con le indagini SOLO per la geologia e qualcuno poi ha fatto le indagini geotecniche? (sempre se stiamo parlando di relazioni per progetti definitivi ed esecutivi, per i progetti preliminari, come ho già avuto modo di dire, è un'altra storia)
Se è così complimenti, hai un grande ascendente sui tuoi committenti, se non è così le tue considerazioni non hanno molto significato

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No dico che dal 1 Luglio questa debba essere la regola, sulla base anche delle responsabilità poste dalle N.T.C. sul progettista....E poi scusa, mi dici su quale base ricavi i dati sulle Vs30, a meno che tu non sia un mago o forse un rabdomante che con le bacchette ricava tutti i dati??? E se utilizzi solo il penetrometro per ricavarti parametri geotecnici, come ti ricavi la Vs30 quando bene che ti va riesci a sondare 10 metri??

Visto che la sismica o tromino ora come ora sono indispensabili in ogni relazione, con queste non so fino a che punto ci si può poi ricavare i dati geotecnici, se non tramite correlazioni e/o bibliografia...

Ultima modifica di georghit; 27/09/2009 19:30.
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http://www.cslp.it/cslp/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=1

Sul sito del Consiglio superiore LLPP c'è una nota che dice che è ripresa la attività istruttoria per il rilascio di nuove concessioni ma non dice, in effetti, se i criteri sono gli stessi della circolare annullata dal TAR!!!!!!


sirius
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Nella relazione geologica le indagini non devono essere certificate


"Prosunt omnia quae obstant"
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Originariamente inviato da: georghit
No dico che dal 1 Luglio questa debba essere la regola, sulla base anche delle responsabilità poste dalle N.T.C. sul progettista....E poi scusa, mi dici su quale base ricavi i dati sulle Vs30, a meno che tu non sia un mago o forse un rabdomante che con le bacchette ricava tutti i dati??? E se utilizzi solo il penetrometro per ricavarti parametri geotecnici, come ti ricavi la Vs30 quando bene che ti va riesci a sondare 10 metri??

Visto che la sismica o tromino ora come ora sono indispensabili in ogni relazione, con queste non so fino a che punto ci si può poi ricavare i dati geotecnici, se non tramite correlazioni e/o bibliografia...

No, scusa, non ho capito cosa c'entra la Vs30?
Cerchiamo di chiarire.
1 - Le NTC avranno anche introdotto l'obbligo del "modello geologico", ma questo come concetto è, a mio avviso, una ovvietà per i geologi, infatti nelle relazioni geologiche, anche prima delle NTC, lo si è sempre fatto, utilizzando tutte le indagini che si ritenevano necessarie in relazione all'importanza dell'opera (e che il Committente era disposto a pagare...)
2 - Nella mia personale, seppur ormai (aimè) prolungata, esperienza NON MI E'MAI CAPITATO di eseguire solo le indagini per la caratterizzazione geologica e non quelle per la caretterizzazione geotecnica. A quale scopo? Semmai nelle aree che mi erano meno note ho realizzato le indagini in 2 distinte fasi, ma SEMPRE con entrambi gli scopi. Non è mai esistito un committente tanto idiota da non voler ottimizzare i costi, e nonostante le NTC, credo non esisterà mai!
3 - Non ho mai fatto ricorso alle sole indagini geofisiche, perchè la loro imprecisione, se non appoggiate ad una stratigrafia nota, è tale da renderle poco significative nella definizione del modello geologico (ammetto che è ua opinione personale, ma aspetto controprove...). Il fatto che adesso siano pressochè obbligatorie laddove non si riesce a fare altri tipi di indagine diretta alla profondità di 30 m (guarda però che non tutto il mondo è come casa tua, in molte zone ho fatto CPT a 50 m...), non mi induce certo adesso a fare solo quelle!
4 - Ti faccio notare che secondo le NTC (coerentemente con l'interpretazione "dottrinale" di Mccoy) la RSL sta nelle geotecnica... (anche se io, come detto in altra parte di questo post, non sono assolutamente daccordo).Quindi delle 2 l'una o rispetti in toto le NTC e lasci fuori la Vs30 (e di conseguenza la sismica non la fai perchè non ti serve nella geologia) oppure, come mi sembra più ragionevole, fai la sismica, e fai contemporaneamente le indagini che ti servono sia per il modello geologico ed il modello geotecnico (ottimizzando i costi...).
5- A questo punto hai tutti gli elementi fare fare quello che il tuo committentete ha chiesto...

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Negli interventi di alcuni Colleghi mi appare di capire che non è ancora del tutto chiarito il ruolo del Geologo, la sfera delle sue competenze, i contenuti e i limiti della sua attività professionale, come si raccorda con le altre figure professionali.
Il primo punto da definire è proprio il ruolo del Geologo nel processo decisionale di elaborazione del "progetto" (non necessariamente per la costruzione di un'opera d'Ingegneria): il Geologo è consulente o progettista? La semantica dei termini è basilare per comprendere che in un caso la prestazione consiste semplicemente nella esposizione di un parere tecnico a un quesito che chi l'ha posto è libero di condividere o no ed esenta il Professionista da ogni vincolo di responsabilità nei riguardi del Cliente. Diversamente il Geologo "progettista" opera conformemente ai vari combinati disposti delle leggi e dei regolamenti assumendo piena responsabilità, civile e penale, non solo verso il Committente ma anche verso lo Stato perché la sua prestazione è di "pubblica utilità".
La mia opinione, suffragata dall'esperienza di tantissimi anni di esercizio professionale e peraltro condivisa anche da molti Colleghi, è che il ruolo del Geologo non possa essere che quello di "progettista specialista" di un particolare aspetto degli insiemi particolareggiati di cui è composto il progetto di un'opera in tutto il suo iter dal preliminare all'esecutivo e fino a quello di cantiere dove, in definitiva, si compie la più importante e veritiera verifica della qualità della sua prestazione.
Per quanto concerne l'elaborato "relazione geologica" richiesto come parte integrante della documentazione del progetto non c'è dubbio alcuno che questo è di esclusiva competenza del Geologo e ciò discende dalla legge 112/63 (istitutiva dell'Ordine) nonché dalla dottrina espressa nelle sedi giuridiche di ogni ordine e grado.
La norma, tuttavia, decide anche sul "come" deve essere redatta la relazione e "quali" debbono essere i suoi contenuti: in buona sostanza e sinteticamente la "relazione geologica" deve seguire i successivi passi del percorso progettuale e descrivere con sempre più dettagliata completezza i caratteri morfologici, idrogeologici, strutturali e stratigrafici del sito per addivenire all'individuazione di tutte le situazioni di potenziale e/o reale rischio che in qualche modo possano compromettere o condizionare le scelte tipologiche del progetto e/o l'esecuzione dell'opera.
Ciò premesso si pone la domanda. Nel corso della sua prestazione il Geologo può avvalersi di particolari e specifiche indagini? La risposta non può che essere affermativa. Non altrimenti il Geologo, che mago non è, potrebbe dare una ragionevole e valida lettura del contesto geologico né attribuire classi d'importanza ai fenomeni connessi alle caratteristiche locali del sedime sul quale dovrebbe insediarsi l'opera. Quindi il Professionista "non deve farsi scrupolo nel sollecitare e pretendere che le indagini siano effettuate", naturalmente seguendo la propria capacità e competenza culturale e nel rispetto dell'etica professionale.
Altra cosa è la "relazione geotecnica" che rientra nel dominio delle competenze del Geologo e dell'Ingegnere e i cui contenuti sono anch'essi definiti nella vigente normativa (che, per inciso, vale indiscriminatamente sia per le opere pubbliche sia per quelle private). Lo scopo ultimo di questa relazione consiste nell'accertamento e nella quantificazione delle proprietà fisiche, meccaniche e idrauliche del sottosuolo in modo da numerare le reazioni del terreno in concomitanza delle azioni esterne indotte. E' di tutta evidenza che in questa elaborazione il Geologo geotecnico e l'Ingegnere strutturista svolgeranno la loro attività a "stretto contatto di gomito" perché l'uno valuterà le azioni esterne (carichi permanenti e/o accidentali) nelle condizioni statiche e in quelle dinamiche e calcolerà la resistenza delle strutture in elevazione e in fondazione il cui dimensionamento geometrico deriva direttamente dalle formulazioni geotecniche.
Non è fuori luogo, a questo proposito, chiarire un equivoco concetto troppo spesso ricorrente e che per tanti giovani Colleghi è quantomeno frustrante e ne mortifica la personalità professionale. Il "progettista" è il soggetto che concepisce l'opera nella sua completezza architettonica, spaziale e strutturale e può esservi il tecnico che assomma in sé tutte le specificità e completa il progetto anche nella parte che riguarda i calcoli delle strutture e degli impianti tecnologici. Ma se questo può essere vero e riscontrarsi per manufatti semplici o di modesta importanza in quelle di maggiore rilevanza e complessità il "progettista" ha la funzione precipua di coordinare, con autorevolezza e responsabilità, il contributo specialistico interdisciplinare di molteplici figure professionali e tra queste il Geologo non è certamente di secondaria partecipazione.
Nella logica di quanto sopra è quindi riduttivo e non accettabile ciò che spesso si stente dire (del tipo: il progettista chiede ...) perché è la norma di legge ad imporre gli adempimenti e le procedure mentre compito dei professionisti è quello di dare (ciascuno per le proprie competenze) le più corrette ed esaustive risposte.
Per concludere il mio contributo alla discussione trovo assolutamente pertinenti e condivisibili le osservazioni di McCoy concernenti i contenuti delle relazioni "geologica" e "geotecnica" che vanno redatti separatamente per i dimostrati motivi per cui la prima è a firma solo del Geologo mentre la seconda può essere firmata congiuntamente all'Ingegnere strutturista o anche soltanto dallo stesso stesso Ingegnere (se ne ha la competenza). Mi rimane però il dubbio relativamente alla "relazione sulla sismicità locale" ritenendo, ma è un convincimento personale, che anche questa debba rientrare nel dominio della Geologia.
Andrea Maniscalco

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Dott. Maniscalco,
ho apprezzato il suo intervento, ma vorrei precisare che è non mai stato messo in dubbio (almeno da me) che relazione geologica e relazione geotecnica siano due elaborati distinti.
Qui si è discusso su che grado di approfondimento deve avere la modellazione geologica e se certi approfondimenti possano o meno entrare nella relazione geologica.
Mi sembra poi che ci sia ancora molta confusione e che qualcuno confonda la relazione geotecnica con la relazione strutturale e sulle fondazioni, questa si di competenza esclusiva del progettista.
Saluti.
Giuliano Antonielli

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Si, Maniscalco, sarebbe un grave errore perdere lo studio della sismicità, e pure un controsenso perche ancora più geologico della geotecnica e praticata per ora da ben pochi soggetti e pro lo più in pool.
Tanto vale raccomandare di produrre, come prescrive la legge una relazione sismica separata o separabile, che arrivi fino alla RSL, risposta sismica locale, lasciando lo spettro di progetto alla relazione geotecnica.


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Quoto tutto quanto scritto dal collega Maniscalco e finanche la piana esposizione! Credo che tutti i colleghi non facciano fatica a condividere... le questioni nascono (come sempre) quando si deve far comprendere tutto ciò agli "altri" tecnici.

Ad esempio (limite, ok!), se al GENIO CIVILE della mia provincia, per l'edilizia privata, manca a tutt'oggi un collega geologo e le "relazioni", comunque titolate, vengono visionate da un GEOMETRA, di che stiamo parlando??





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Per "wolframite" (non smetto mai di meravigliarmi per l'uso di questi psuedonimi: se si attiene alla LEGGE avrà sempre partita vinta!
Il Responsabile del procedimento deve essere un tecnico in possesso del titolo di studi adeguato alla natura dell'intervento da realizzare in ogni caso (in mancanza o non prevista abilitazione professionale) il tecnico deve possere i requisiti di idonea professionalità.
Se manca il Geologo DEVE PRETENDERE che il suo operato sia visionato da tecnico di pari livello professionale.
Andrea Maniscalco

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