Negli interventi di alcuni Colleghi mi appare di capire che non è ancora del tutto chiarito il ruolo del Geologo, la sfera delle sue competenze, i contenuti e i limiti della sua attività professionale, come si raccorda con le altre figure professionali.
Il primo punto da definire è proprio il ruolo del Geologo nel processo decisionale di elaborazione del "progetto" (non necessariamente per la costruzione di un'opera d'Ingegneria): il Geologo è consulente o progettista? La semantica dei termini è basilare per comprendere che in un caso la prestazione consiste semplicemente nella esposizione di un parere tecnico a un quesito che chi l'ha posto è libero di condividere o no ed esenta il Professionista da ogni vincolo di responsabilità nei riguardi del Cliente. Diversamente il Geologo "progettista" opera conformemente ai vari combinati disposti delle leggi e dei regolamenti assumendo piena responsabilità, civile e penale, non solo verso il Committente ma anche verso lo Stato perché la sua prestazione è di "pubblica utilità".
La mia opinione, suffragata dall'esperienza di tantissimi anni di esercizio professionale e peraltro condivisa anche da molti Colleghi, è che il ruolo del Geologo non possa essere che quello di "progettista specialista" di un particolare aspetto degli insiemi particolareggiati di cui è composto il progetto di un'opera in tutto il suo iter dal preliminare all'esecutivo e fino a quello di cantiere dove, in definitiva, si compie la più importante e veritiera verifica della qualità della sua prestazione.
Per quanto concerne l'elaborato "relazione geologica" richiesto come parte integrante della documentazione del progetto non c'è dubbio alcuno che questo è di esclusiva competenza del Geologo e ciò discende dalla legge 112/63 (istitutiva dell'Ordine) nonché dalla dottrina espressa nelle sedi giuridiche di ogni ordine e grado.
La norma, tuttavia, decide anche sul "come" deve essere redatta la relazione e "quali" debbono essere i suoi contenuti: in buona sostanza e sinteticamente la "relazione geologica" deve seguire i successivi passi del percorso progettuale e descrivere con sempre più dettagliata completezza i caratteri morfologici, idrogeologici, strutturali e stratigrafici del sito per addivenire all'individuazione di tutte le situazioni di potenziale e/o reale rischio che in qualche modo possano compromettere o condizionare le scelte tipologiche del progetto e/o l'esecuzione dell'opera.
Ciò premesso si pone la domanda. Nel corso della sua prestazione il Geologo può avvalersi di particolari e specifiche indagini? La risposta non può che essere affermativa. Non altrimenti il Geologo, che mago non è, potrebbe dare una ragionevole e valida lettura del contesto geologico né attribuire classi d'importanza ai fenomeni connessi alle caratteristiche locali del sedime sul quale dovrebbe insediarsi l'opera. Quindi il Professionista "non deve farsi scrupolo nel sollecitare e pretendere che le indagini siano effettuate", naturalmente seguendo la propria capacità e competenza culturale e nel rispetto dell'etica professionale.
Altra cosa è la "relazione geotecnica" che rientra nel dominio delle competenze del Geologo e dell'Ingegnere e i cui contenuti sono anch'essi definiti nella vigente normativa (che, per inciso, vale indiscriminatamente sia per le opere pubbliche sia per quelle private). Lo scopo ultimo di questa relazione consiste nell'accertamento e nella quantificazione delle proprietà fisiche, meccaniche e idrauliche del sottosuolo in modo da numerare le reazioni del terreno in concomitanza delle azioni esterne indotte. E' di tutta evidenza che in questa elaborazione il Geologo geotecnico e l'Ingegnere strutturista svolgeranno la loro attività a "stretto contatto di gomito" perché l'uno valuterà le azioni esterne (carichi permanenti e/o accidentali) nelle condizioni statiche e in quelle dinamiche e calcolerà la resistenza delle strutture in elevazione e in fondazione il cui dimensionamento geometrico deriva direttamente dalle formulazioni geotecniche.
Non è fuori luogo, a questo proposito, chiarire un equivoco concetto troppo spesso ricorrente e che per tanti giovani Colleghi è quantomeno frustrante e ne mortifica la personalità professionale. Il "progettista" è il soggetto che concepisce l'opera nella sua completezza architettonica, spaziale e strutturale e può esservi il tecnico che assomma in sé tutte le specificità e completa il progetto anche nella parte che riguarda i calcoli delle strutture e degli impianti tecnologici. Ma se questo può essere vero e riscontrarsi per manufatti semplici o di modesta importanza in quelle di maggiore rilevanza e complessità il "progettista" ha la funzione precipua di coordinare, con autorevolezza e responsabilità, il contributo specialistico interdisciplinare di molteplici figure professionali e tra queste il Geologo non è certamente di secondaria partecipazione.
Nella logica di quanto sopra è quindi riduttivo e non accettabile ciò che spesso si stente dire (del tipo: il progettista chiede ...) perché è la norma di legge ad imporre gli adempimenti e le procedure mentre compito dei professionisti è quello di dare (ciascuno per le proprie competenze) le più corrette ed esaustive risposte.
Per concludere il mio contributo alla discussione trovo assolutamente pertinenti e condivisibili le osservazioni di McCoy concernenti i contenuti delle relazioni "geologica" e "geotecnica" che vanno redatti separatamente per i dimostrati motivi per cui la prima è a firma solo del Geologo mentre la seconda può essere firmata congiuntamente all'Ingegnere strutturista o anche soltanto dallo stesso stesso Ingegnere (se ne ha la competenza). Mi rimane però il dubbio relativamente alla "relazione sulla sismicità locale" ritenendo, ma è un convincimento personale, che anche questa debba rientrare nel dominio della Geologia.
Andrea Maniscalco