Faccio solo un piccolo appunto, secondo la normativa in vigore:
1) se la perforazione viene effettuata senza fluidi (ad aria) il materiale di risulta, se considerato rifiuto, può essere classificato con CER 17.05.04 e conferito a recupero. Se il progetto prevede il riutilizzo in loco, può essere applicato l'art. 185 del D.Lgs 152/2006 per il quale le terre e rocce da scavo non sono rifiuti e pertanto possono essere riutilizzate in loco (se non contaminate.... e quindi ...in teoria... tramite analisi chimiche)
2) se la perforazione viene effettuata con fluidi (di qualsiasi genere, anche la sola acqua) il materiale di risulta è un RIFIUTO e DEVE essere classificato (previa analisi tal quale e test di cessione) con CER 01.05.04 (se non venivano utilizzate sostanze pericolose), CER 01.05.05* (se il rifiuto è contaminato da olii), CER 01.05.06* (se il rifiuto è contaminato da sostanze pericolose), CER 01.05.07 (se il rifiuto è contaminato da barite), CER 01.05.08 (se il rifiuto è contaminato da cloruri)

Ricordatevi inoltre che:
1) lo smaltimento dei rifiuti da perforazione è onere del "produttore del rifiuto", ovvero del perforatore!!! Infatti il produttore/detentore è responsabile della classificazione e del corretto invio a recupero o smaltimento dei propri rifiuti (art. 188 D. Lgs. 152/2006).
2) la gestione dei rifiuti in maniera non conforme alla normativa vigente corrisponde a gestione illecita dei rifiuti che è un reato penale. Non improvvisatevi!!

Massimo


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
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