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Per Platone:
mi è arrivato adesso l'OdG e, come prevedevo, l'argomento verrà trattato al punto 2 (insieme alle problematiche NTC).
Ciao.
Giuliano

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Attenzione all'ORG Campania che non è cambiato. Anzi i consiglieri della vecchia maggioranza con a capo sempre lo stesso presidente (titolare tra l'altro di un laboratorio autorizzato in prov. di CE) hanno saputo in questi ultimi 4 anni organizzarsi e si sono così anche rafforzati.

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Il presidente dell'OG Lombardia è proprietario del laboratorio certificato Altair.
[/quote]

.. e magari l'hai votato.

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x grannisi
Mi puoi spiegere dove l'hai trovata questa "affermazione" dell' AGCM forse sul sito della Stessa?.
Fabio Martellini


la Geologia una scienza Nobile spesso non all'altezza di chi la esercita!!!
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Forse per la maggior parte di noi poveri semplici geologi professionisti non dico niente di nuovo se segnalo che la Dott. Geol. Donatella Pingitore attualmente anche consigliere del CNG è presidente dell'A.L.I. (Associazione Laboratori Ingegneria)(http://www.laboratoriali.it/). Tale associazione è una di quelle firmatarie del documento del 16/10/2009 inviato al CSLP.
Le domande che pongo allora sono due:
Come può un consiglio nazionale ed un ordine professionale regionale di geologi difendere gli interessi sicuramente legittimi ma di associazioni che sono però di tipo imprenditoriale ?
Anzi vorrei capire perchè due enti come il consiglio nazionale ed l'ORG Campania difendono gli interessi di imprenditori e non riescono a prendere le parti di quelli che invece per statuto dovrebbero difendere ?
Credo che una risposta ci può essere.

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Non sono nè il braccio nè la mente.. ho letto i documenti del CNG e degli Ordini Regionali (conosco personalmente consiglieri nazionali e regionali) non sono laureato, anzi sì alla triennale ma comunque ci tengo a dire che siete ridicoli perchè non parlate con me solo perchè non sono laureato????? E' ridicolo anzi siete ridicoli

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Originariamente inviato da: Fabio Martello
x grannisi
Mi puoi spiegere dove l'hai trovata questa "affermazione" dell' AGCM forse sul sito della Stessa?.
Fabio Martellini


Ecco la segnalazione intera:

Segnalazione/Parere

LABORATORI “NON UFFICIALI” DI PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONI

DATI GENERALI
articolo (L.287/90)
21-Attività di segnalazione al Parlamento e al Governo

rif
AS458

decisione
04/06/2008

invio
17/06/2008

PUBBLICAZIONE
bollettino n.
22/2008

SEGNALAZIONE/PARERE
mercato
(743) Collaudi e analisi tecniche
(K) SERVIZI VARI

destinatari
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti


Hide details for Testo Segnalazione/ParereTesto Segnalazione/Parere
Con la presente segnalazione, effettuata ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende esprimere il proprio orientamento in merito alla distorsione della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato derivante dalle previsioni contenute nella Circolare 16 dicembre 1999 n. 349/STC del già Ministero dei Lavori Pubblici, riguardante i laboratori “non ufficiali” di prove su materiali da costruzioni11 [Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2000 n. 69. ].
Le previsioni contenute nella circolare dettano i requisiti necessari ai laboratori che svolgono prove geotecniche sui materiali da costruzione ai fini del rilascio della relativo titolo22 [Si rammenta che in relazione alla natura autorizzatoria e non concessoria dell’atto amministrativo in questione l’Autorità si è già espressa con la segnalazione AS/417 del 13 settembre 2007, condivisa dal TAR Lazio, Sez. III, con la sentenza n. 8441 del 24 ottobre 2007.]. In particolare, il requisito di un organico complessivo superiore ad un numero minimo di addetti così come il requisito di superficie utile non inferiore a determinati metri quadri, variabili a seconda dei settori di attività in cui il laboratorio è chiamato a fornire le proprie prestazioni, e la circostanza per cui le domanda devono provenire da laboratori già attivi nel settore da almeno un paio di anni, appaiono, da un punto di vista antitrust, restrittivi della concorrenza, configurandosi come ingiustificate barriere amministrative all’ingresso nel relativo mercato, in assenza di alcuna obiettiva e dimostrata esigenza di carattere generale.
A tal riguardo, si rileva che, sempre sotto un profilo concorrenziale, le previsioni della suddetta circolare appaiono ridondanti rispetto a quelle, peraltro già molto selettive, contenute nella direttiva 89/106/CEE e nel regolamento di attuazione della stessa (D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246).
Infatti, nonostante i chiarimenti forniti dall’Amministrazione competente, non risulta comprensibile per quale motivo i laboratori di prove debbano rispondere a requisiti di “organico complessivo” nonché di “superficie utile” talmente capillari e stringenti (di organico “non inferiore a: tre addetti a tempo pieno oltre al direttore per istanze concernenti solamente uno dei settori a,b,c; quattro addetti a tempo pieno oltre al direttore per istanze concernenti due settori; sei addetti a tempo pieno oltre al direttore per istanze riferite globalmente ai tre settori a,b,c”; nonché di “superficie utile” dei relativi locali “non inferiore” a 200, 150, 250, 350 mq., a seconda del numero dei settori interessati) da rendere estremamente difficoltoso, se non impossibile, l’accesso a tale settore e, quindi, l’effettivo svolgimento dell’attività in questione anche da parte di qualificati professionisti. Nessuna delle previsioni in parola, infatti, appare costituire garanzia che colui che svolge attività di laboratorio nel rispetto di tali parametri offra servizi qualitativamente adeguati.
A ciò si aggiunga che l’articolo 4.1 della circolare stabilisce che le istanze da parte di nuovi laboratori debbano comunque “riferirsi a strutture già operanti nel campo delle prove geotecniche da almeno due anni […]”, in tal modo introducendo un’ulteriore, ingiustificata barriera amministrativa all’ingresso nel settore interessato, in assenza di alcuna obiettiva e dimostrata esigenza di carattere generale.
Preoccupazione, sotto il profilo concorrenziale, desta anche la previsione (articolo 5.14 della circolare) secondo la quale, fra i documenti da allegare all’istanza del laboratorio, debba esservi anche il “tariffario delle prestazioni, con l’indicazione della sua validità nel tempo e delle massime agevolazioni previste”, specificando altresì che “non è consentito praticare agevolazioni che non siano esplicitamente previste e quantificate nel tariffario”, al fine “di una doverosa trasparenza e ad evitare possibili azioni di concorrenza sleale […] fino alla sospensione o revoca della concessione”.
Al riguardo rileva sottolineare come, in via generale, l’Autorità ha ripetutamente espresso il proprio orientamento contrario alla possibilità che i tariffari costituiscano un valido strumento di controllo preventivo della qualità della prestazione a cui si riferiscono, in ragione di un’asserita incomprimibilità dei costi ad essa riferiti oltre un certo limite. D’altra parte, l’esigenza di garantire la correttezza degli operatori del settore potrebbe essere comunque assicurata attraverso eventuali controlli da parte dell’Amministrazione competente che non comportino distorsioni della concorrenza sotto il profilo delle scelte di prezzo del servizio offerto.
Con riferimento al caso di specie, si evidenzia come l’obbligo, che grava sul laboratorio ai fini dell’ottenimento del titolo allo svolgimento dell’attività, di predisporre e depositare il tariffario relativo alle prestazioni che lo stesso offrirà sul mercato, introduce un ulteriore ostacolo all’esplicarsi del confronto competitivo in un mercato, quale quello in esame, in cui la concorrenza appare già limitata dalla previsione di condizioni stringenti all’accesso all’attività. La predeterminazione dei prezzi minimi e degli sconti massimi per ciascuna prestazione offerta, infatti, vincola l’operatore economico al rispetto di quanto indicato al momento della domanda, pena la sospensione o la revoca del titolo, ingessando la politica commerciale dello stesso ad un momento antecedente l’inizio dell’attività. L’impossibilità di aggiustamenti successivi del livello dei prezzi e degli sconti, non può che tradursi nell’impossibilità per i laboratori di utilizzare la leva del prezzo come strumento competitivo, avendo quale effetto quello di ostacolare le possibilità concorrenziali fondate sul prezzo della prestazione. Ciò appare idoneo a pregiudicare la necessaria libertà delle imprese del settore nella determinazione della propria condotta di mercato, escludendo in radice ogni incentivo all’adozione di efficaci strategie commerciali.
A ciò si aggiunga che la previsione dell'obbligo per tutti i laboratori di comunicare il proprio tariffario al Ministero fa sì che, ove resi noti, gli stessi dispongano di un agevole sistema di verifica sui prezzi desiderati dai propri concorrenti ovvero, in ultima analisi, di uno strumento di coordinamento delle rispettive politiche di prezzo.
Sembrerebbe, quindi, che il procedimento previsto nella circolare in esame non sia conforme al c.d. principio di proporzionalità ed alle logiche concorrenziali di carattere generale più volte auspicate dall’Autorità, anche nel caso di servizi di pubblica utilità.
L’Autorità, pertanto, auspica che le considerazioni sopra svolte conducano ad una revisione delle disposizioni contenute nella circolare in esame.



IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

Questo invece il link:
http://www.agcm.it/index.htm


Ultima modifica di grannisi; 28/10/2009 20:31.

"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
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Questa invece è la segnalazione del 13/09/2007:

LABORATORI DI PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONI

DATI GENERALI
articolo (L.287/90)
21-Attività di segnalazione al Parlamento e al Governo

rif
AS417

decisione
13/09/2007

invio
17/09/2007

PUBBLICAZIONE
bollettino n.
33/2007

SEGNALAZIONE/PARERE
mercato
(742) Attivita' in materia di architettura, di ingegneria ed altre attivita' tecniche
(K) SERVIZI VARI

destinatari
Ministro delle infrastrutture


Hide details for Testo Segnalazione/ParereTesto Segnalazione/Parere
Con la presente segnalazione, effettuata ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende esprimere il proprio orientamento in merito alla distorsione della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato derivante dalle previsioni contenute nella Circolare 16 dicembre 1999 n. 349/STC del già Ministero dei Lavori Pubblici [Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2000 n. 69.] ed al Comunicato della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 24 marzo 2006, riguardanti i laboratori “non ufficiali” di prove su materiali da costruzioni, previsti dall’articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n.1086, dall’articolo 8 del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, nonché dall’articolo 59 del 6 giugno 2001, n. 380.
A tal riguardo, si rileva che, sotto il profilo concorrenziale, desta preoccupazione la previsione contenuta nella predetta Circolare secondo la quale, ai fini del rilascio dell’autorizzazione ai laboratori “non ufficiali” di prove su materiali da costruzioni, i soggetti richiedenti debbano indicare l’ubicazione della sede del laboratorio, riservandosi in proposito il servizio tecnico centrale del Consiglio Superiore dei Servizi Pubblici “ogni valutazione in merito sugli elementi forniti, anche al fine di evitare non giustificate concentrazioni di centri di prova” (cfr., in merito, l’articolo 5, lett. E della circolare).
Nonostante i chiarimenti forniti dall’amministrazione competente, non risulta evidente la ratio giuridico-economica posta a base della richiamata previsione, tenuto conto che essa permette di esercitare un controllo per lo svolgimento di tale attività sulla base di una valutazione discrezionale secondo un criterio fondato sulla mera ubicazione territoriale del laboratorio. Ciò comporta un’ingiustificata barriera amministrativa all’ingresso nel relativo mercato, in assenza di alcuna obiettiva e dimostrata esigenza di carattere generale.
Appare emergere con tutta evidenza, quindi, come tale sistema, oltre a non risultare conforme al c.d. principio di proporzionalità ed alle logiche concorrenziali più volte auspicate da questa Autorità per lo svolgimento di ogni attività economica, anche nel caso di servizi di pubblica utilità, non consenta all’utenza di disporre di una rete sufficiente di organismi abilitati, opportunamente distribuiti sul territorio nazionale ed in grado di garantire la necessaria efficienza, non assicurando in tutte le aree geografiche una presenza uniforme ed appropriata, oggettivamente efficace ed economicamente conveniente, delle imprese operanti nell’attività di certificazione delle prove in sito.
Siffatte limitazioni al corretto funzionamento del mercato suscitano preoccupazione anche in ragione del fatto che esse risultano esser state introdotte con la citata circolare mentre la normativa di riferimento non prevede alcuna necessità di contingentare il numero dei laboratori “non ufficiali” di prove su materiali da costruzioni in ambito territoriale, così come, si rileva, essa non stabilisce un regime di natura concessoria [Riguardo all’eccessivo ricorso allo strumento della concessione amministrativa., in particolare, l’Autorità si è espressa con la segnalazione AS/152/1998 MISURE DI REVISIONE E SOSTITUZIONE DI CONCESSIONI AMMINISTRATIVE.] per lo svolgimento dell’attività di tali laboratori.
L’Autorità, pertanto, auspica che le considerazioni sopra svolte conducano ad una revisione delle disposizioni contenute nella circolare in esame, invitando l’amministrazione interessata a tenere a tal fine presenti anche i principi evidenziati nella richiamata segnalazione.
Con l’occasione si porgono distinti saluti.
[b][/b]

Ultima modifica di grannisi; 28/10/2009 20:40.

"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
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Geologi Bruno e Italo Cipolloni proprietari del laboratorio auorizzato SONDEDILE srl. Sicuramente bravissime persone e ottimi imprenditori (vedi http://www.sondedile.com). Oltre però al fatto che detta società è associata ANISIG, I. Cipolloni è vice-presidente ANCE. L'ANISIG e l'ANCE sono tra i firmatari del documento di cui in precedenza sottoposto al CSLL. Il conflitto d'interesse è palese ma è anche "normale" perchè ogniuno tende a fare i propri interessi. Ma il CNG e gli Ordini Regionali SIAMO NOI e gli ELETTI DA NOI se lo devono ricordare prima di sottoscrive documenti. DOV'E' LA LORO ETICA PROFESSIONALE.
Ma come anni di battaglie per l'obbligatorietà della relazione geologica sempre, perchè ci venisse riconusciuta la competenza per la geotecnica, leggi, decreti presidenziali, sentenze a nostro favore, ecc.. e con una circolare ci facciamo "togliere tutto".
Perchè ad esempio in quel documento proposto non hanno scritto che: " le prove devono essere fatte da laboratori autorizzati, ma i geologi e ingegneri o architetti in loro organico non possono firmare relazioni geologiche e geotecniche o altre specialistiche attinenti?"
Se l'esclusiva delle indagini devono essere di laboratori certificati, allora l'esclusiva delle relazioni attinenti deve essere di tecnici non nel loro organico altrimenti i geologi liberi professionisti potranno gia cominciare a cercare un'altro lavoro sempre che ci riescano.
Hola y hasta luego.

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Badate che uno degli aspetti insopportabili della 349 e più in generale delle concessioni è proprio il muro che viene innalzato alla libera concorrenza.
In questo caso specifico poi è lampante il tentativo di limitare in nostro campo d'azione.
Quando nel 1999 la 349 è stata approvata nessuno si è accorto di nulla.
Lo stesso CNG, successivamente sollecitato dal Ministero (nello specifico il collega Faltelli) non ha risposto perchè impegnato con il rinnovo del consiglio!
Io ho avuto modo di discutere con chi è stato incaricato dal legislatore a redigere la 349, e strano ma vero anche questi consulenti hanno confermato l'assoluta illogicità della 349!
Il punto è che è stata fatta confusione, si chiedeva qualità ed è stato inserito anche il concetto quantità (superfici attrezzature etc.), che poi viene ripetuto anche nel documento firmato dal CNG quando si parla di attrezzature obbligatorie.
Se devo certificare qualcosa chi mi vieta di farlo su un singolo processo produttivo? Perchè devo certificare qualcosa se poi so che non eseguirò quella prova?
Vogliamo poi dire che le concessioni nazionali sono in contrasto con le normative europee?
Ad ogni modo, credo che Giuliano abbia indicato una strada assolutamente importante, il 5 e il 6 novembre prossimo supportiamo lui e chi come lui porterà al CNG questa istanza che è lesiva e illogica per la nostra professione.

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