Grazie a Massimo Trossero per le segnalazioni.
Vorrei ricordare che la 349 non è nata per prevenire l'abuso da Penni30, nè per imporre la certificazione delle prove di laboratorio nei settori A e B (sin qui sarebbe comprensibile): serve ad allontanare tutti gli attuali operatori della geognostica in sito, Geologi compresi.

Non tutti i Colleghi sanno che, prima che intervenisse il TAR, era stata approntata una "revisione" della circolare, solo da numerare e datare. Ecco alcune delle ulteriori attività che, senza il TAR, sarebbero state riservate alla certificazione del laboratorio:
- stratigrafia del sondaggio, RQD, Vane Test;
- il nuovo settore D = Prove geofisiche in sito, che elenco con copia/incolla:
4.1 Prospezioni elettriche di superficie
4.1.a) Sondaggi Elettrici Verticali SEV
4.1.b) Stendimenti dipolo-polari continui
4.1.c) Profili di resistività
4.2 Prospezioni sismiche a rifrazione ad onde di Rayleigh
4.2.a) metodo ReMi (Refraction Microtremor)1;
4.2.b) metodo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves)
4.2.c) metodo SASW ((Spectral Analisys of Surface Waves)
4.3 Prospezioni sismiche in fori di sondaggio (down-hole e cross-hole)
4.4 Cono sismico

E qui voglio incollare per esteso una "perla" sui requisiti del personale.


Per il personale operante in laboratorio è richiesto obbligatoriamente almeno un titolo di studio non inferiore al diploma tecnico scientifico di secondo grado (geometra, perito industriale o maturità scientifica), ed aver svolto attività nel campo delle prove di laboratorio ed in sito non inferiore a sei mesi.

Ai dipendenti inquadrati come “sperimentatori” è poi assegnato, specificatamente, il compito di:
1) curare lo svolgimento delle prove, secondo il programma e le modalità stabilite dal direttore;
2) eseguire, sotto la guida del direttore, l' elaborazione dei risultati delle prove;
...
Inoltre, limitatamente al solo settore c), che oltre al profilo professionale dello “sperimentatore” comprende generalmente anche quello dello “operatore addetto alle prove in sito”, sono rispettivamente richieste anche le seguenti competenze:

Per lo sperimentatore:
- provata esperienza di cantieri di geognostica almeno biennale;
- formazione adeguata e documentata riguardo alle tecniche di perforazione e alle metodologie impiegate nell’esecuzione di sondaggi geotecnici, ambientali e profondi;
- capacità di controllo del buon andamento dei lavori e di verifica della regolare esecuzione;
- affidabilità e capacità di coordinamento del personale;
- formazione di base documentata in materia di sicurezza in cantiere;
- perfetta conoscenza delle procedure di prova, delle modalità di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di acquisizione dei dati;
- possedere un’adeguata formazione nel campo del riconoscimento di terreni e rocce.

Per l’operatore addetto alle prove in sito
- formazione adeguata e documentata nel campo della perforazione geotecnica, oltre ad un affiancamento di almeno un anno a personale più esperto.
- conoscenza di base dei principi di meccanica e di oleodinamica;
- formazione di base documentata in materia di sicurezza in cantiere.

Per quanto attiene infine l'eventuale attività professionale del personale operante nelle singole strutture, non sussistono in generale elementi di incompatibilità fra i ruoli previsti nella pianta organica e l'attività professionale svolta all’esterno nel campo della progettazione, direzione e collaudo dei lavori.


Ciascuno di noi può elaborare il proprio giudizio. Ripeto, quanto sopra era solo da emanare. Noi Geologi avremmo dovuto (dovremo?) commissionare i sondaggi con tanto di stratigrafie certificate, dove i terreni li identifica ope legis il tecnico del laboratorio anzichè un Geologo professionista .

Il nostro lavoro potrebbe domani ridursi a timbrare relazioni di mera raccolta dati.
Come categoria dobbiamo aspettarci il peggio dalla nuova 349.