x grannisi
Mi puoi spiegere dove l'hai trovata questa "affermazione" dell' AGCM forse sul sito della Stessa?.
Fabio Martellini
Ecco la segnalazione intera:
Segnalazione/Parere
LABORATORI “NON UFFICIALI” DI PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONIDATI GENERALI
articolo (L.287/90)
21-Attività di segnalazione al Parlamento e al Governo
rif
AS458
decisione
04/06/2008
invio
17/06/2008
PUBBLICAZIONE
bollettino n.
22/2008
SEGNALAZIONE/PARERE
mercato
(743) Collaudi e analisi tecniche
(K) SERVIZI VARI
destinatari
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti
Hide details for Testo Segnalazione/ParereTesto Segnalazione/Parere
Con la presente segnalazione, effettuata ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende esprimere il proprio orientamento in merito alla distorsione della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato derivante dalle previsioni contenute nella Circolare 16 dicembre 1999 n. 349/STC del già Ministero dei Lavori Pubblici, riguardante i laboratori “non ufficiali” di prove su materiali da costruzioni11 [Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2000 n. 69. ].
Le previsioni contenute nella circolare dettano i requisiti necessari ai laboratori che svolgono prove geotecniche sui materiali da costruzione ai fini del rilascio della relativo titolo22 [Si rammenta che in relazione alla natura autorizzatoria e non concessoria dell’atto amministrativo in questione l’Autorità si è già espressa con la segnalazione AS/417 del 13 settembre 2007, condivisa dal TAR Lazio, Sez. III, con la sentenza n. 8441 del 24 ottobre 2007.]. In particolare, il requisito di un organico complessivo superiore ad un numero minimo di addetti così come il requisito di superficie utile non inferiore a determinati metri quadri, variabili a seconda dei settori di attività in cui il laboratorio è chiamato a fornire le proprie prestazioni, e la circostanza per cui le domanda devono provenire da laboratori già attivi nel settore da almeno un paio di anni, appaiono, da un punto di vista antitrust, restrittivi della concorrenza, configurandosi come ingiustificate barriere amministrative all’ingresso nel relativo mercato, in assenza di alcuna obiettiva e dimostrata esigenza di carattere generale.
A tal riguardo, si rileva che, sempre sotto un profilo concorrenziale, le previsioni della suddetta circolare appaiono ridondanti rispetto a quelle, peraltro già molto selettive, contenute nella direttiva 89/106/CEE e nel regolamento di attuazione della stessa (D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246).
Infatti, nonostante i chiarimenti forniti dall’Amministrazione competente, non risulta comprensibile per quale motivo i laboratori di prove debbano rispondere a requisiti di “organico complessivo” nonché di “superficie utile” talmente capillari e stringenti (di organico “non inferiore a: tre addetti a tempo pieno oltre al direttore per istanze concernenti solamente uno dei settori a,b,c; quattro addetti a tempo pieno oltre al direttore per istanze concernenti due settori; sei addetti a tempo pieno oltre al direttore per istanze riferite globalmente ai tre settori a,b,c”; nonché di “superficie utile” dei relativi locali “non inferiore” a 200, 150, 250, 350 mq., a seconda del numero dei settori interessati) da rendere estremamente difficoltoso, se non impossibile, l’accesso a tale settore e, quindi, l’effettivo svolgimento dell’attività in questione anche da parte di qualificati professionisti.
Nessuna delle previsioni in parola, infatti, appare costituire garanzia che colui che svolge attività di laboratorio nel rispetto di tali parametri offra servizi qualitativamente adeguati.A ciò si aggiunga che l’articolo 4.1 della circolare stabilisce che le istanze da parte di nuovi laboratori debbano comunque “riferirsi a strutture già operanti nel campo delle prove geotecniche da almeno due anni […]”, in tal modo introducendo un’ulteriore, ingiustificata barriera amministrativa all’ingresso nel settore interessato, in assenza di alcuna obiettiva e dimostrata esigenza di carattere generale.
Preoccupazione, sotto il profilo concorrenziale, desta anche la previsione (articolo 5.14 della circolare) secondo la quale, fra i documenti da allegare all’istanza del laboratorio, debba esservi anche il “tariffario delle prestazioni, con l’indicazione della sua validità nel tempo e delle massime agevolazioni previste”, specificando altresì che “non è consentito praticare agevolazioni che non siano esplicitamente previste e quantificate nel tariffario”, al fine “di una doverosa trasparenza e ad evitare possibili azioni di concorrenza sleale […] fino alla sospensione o revoca della concessione”.
Al riguardo rileva sottolineare come, in via generale, l’Autorità ha ripetutamente espresso il proprio orientamento contrario alla possibilità che i tariffari costituiscano un valido strumento di controllo preventivo della qualità della prestazione a cui si riferiscono, in ragione di un’asserita incomprimibilità dei costi ad essa riferiti oltre un certo limite. D’altra parte, l’esigenza di garantire la correttezza degli operatori del settore potrebbe essere comunque assicurata attraverso eventuali controlli da parte dell’Amministrazione competente che non comportino distorsioni della concorrenza sotto il profilo delle scelte di prezzo del servizio offerto.
Con riferimento al caso di specie, si evidenzia come l’obbligo, che grava sul laboratorio ai fini dell’ottenimento del titolo allo svolgimento dell’attività, di predisporre e depositare il tariffario relativo alle prestazioni che lo stesso offrirà sul mercato, introduce un ulteriore ostacolo all’esplicarsi del confronto competitivo in un mercato, quale quello in esame, in cui la concorrenza appare già limitata dalla previsione di condizioni stringenti all’accesso all’attività. La predeterminazione dei prezzi minimi e degli sconti massimi per ciascuna prestazione offerta, infatti, vincola l’operatore economico al rispetto di quanto indicato al momento della domanda, pena la sospensione o la revoca del titolo, ingessando la politica commerciale dello stesso ad un momento antecedente l’inizio dell’attività. L’impossibilità di aggiustamenti successivi del livello dei prezzi e degli sconti, non può che tradursi nell’impossibilità per i laboratori di utilizzare la leva del prezzo come strumento competitivo, avendo quale effetto quello di ostacolare le possibilità concorrenziali fondate sul prezzo della prestazione. Ciò appare idoneo a pregiudicare la necessaria libertà delle imprese del settore nella determinazione della propria condotta di mercato, escludendo in radice ogni incentivo all’adozione di efficaci strategie commerciali.
A ciò si aggiunga che la previsione dell'obbligo per tutti i laboratori di comunicare il proprio tariffario al Ministero fa sì che, ove resi noti, gli stessi dispongano di un agevole sistema di verifica sui prezzi desiderati dai propri concorrenti ovvero, in ultima analisi, di uno strumento di coordinamento delle rispettive politiche di prezzo.
Sembrerebbe, quindi, che il procedimento previsto nella circolare in esame non sia conforme al c.d. principio di proporzionalità ed alle logiche concorrenziali di carattere generale più volte auspicate dall’Autorità, anche nel caso di servizi di pubblica utilità.
L’Autorità, pertanto, auspica che le considerazioni sopra svolte conducano ad una revisione delle disposizioni contenute nella circolare in esame.
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
Questo invece il link:
http://www.agcm.it/index.htm