Allego testualmente quanto pervenuto ai Comuni della provincia di Verona.
Mi astengo da commenti.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERONA E PROVONCIA

Vaerona, 3 Maggio 2005
Prot. N° 13732005
A tutti i Comuni
della provincia di Verona

Oggetto: Parere in merito alla competenza per la redazione delle relazioni geotecniche

In riferimento a quanto in oggetto si precisa che lo studio geotecnico previsto dal D.M. 11 Marzo 1988, ai sensi del quale “le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono sempre essere basati sulla caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ottenuta per mezzo di rilievi, indagini e prove” (cfr. punto A.2 Prescrizioni generali, D.M. citato) e “ i risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici devono essere esposti in una relazione geotecnica, parte integrante degli atti progettuali” (cfr. punto A.3) è uno studio specialistico.
Infatti in accordo con una prassi consolidata a livello internazionale nella redazione dei progetti anche di grandi dimensioni allo scopo di chiarire i limiti e le responsabilità delle varie figure professionali che entrano nel processo progettuale, dovrebbero essere prodotti i seguenti documenti:

a) Relazione geologica (ove richiesta), redatta da un Geologo, contenente i tratti geologici ed idrogeologici necessari per una corretta lettura del sito;

b) Programma di Indagini Geotecniche, redatto dal Responsabile della Progettazione Geotecnica, contenente il tipo, il numero e l’ubicazione delle verticali da investigare, dei prelievi da effettuare e degli strumenti da installare, il numero ed il tipo delle analisi e prove di laboratorio, nonché le specifiche per l’esecuzione di ciascuna attività;

c) Rapporto o Relazione sulle Indagini Geotecniche, redatto dall’esecutore delle Indagini (che potrebbe essere anche un Geologo assistente di cantiere) contenente le caratteristiche dei mezzi impiegati, le eventuali calibrazioni, le modalità adottate per l’esecuzione delle varie attività e prove, i certificati dei prelievi e delle prove effettuate, con le elaborazioni minime necessarie per il loro utilizzo, nonché ogni annotazione necessaria per il corretto impiego dei risultati presentati e/o le eventuali problematiche insorte;

d) Relazione Geotecnica, redatta dall’Ingegnere Responsabile della Progettazione Geotecnica, contenente l’analisi e l’interpretazione dei risultati delle indagini, la formulazione dei parametri geotecnica di progetto (ad es. coesione ed angolo di attrito del terreno, coefficienti di permeabilità, ecc.) in funzione delle specifiche problematiche progettuali. La relazione geotecnica comprende inoltre le scelte progettuali di carattere geotecnico, giustificate da valutazioni comparative tecnico-economiche con altre possibili soluzioni, i calcoli geotecnica relativi alla soluzione definitiva prescelta.

Pertanto, per quanto sopra esposto, laddove nella normativa vigente e nei pronunciamenti dell’Autorità di Vigilanza, del Consiglio Superiore dei LL.PP., del Ministero dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato si fa riferimento in materia geotecnica al tecnico progettista, data la specificità e specialità della prestazione professionale, si deve intendere quella espletata esclusivamente dall’Ingegnere.

Distinti saluti,
Il presidente dell’Ordine
Dott. Ing. Mario ZOCCA