In ogni caso i denari nelle casse del CNG sono nostri. Ricordiamocelo e ricordiamoglielo. Quindi qualsiasi cosa succede quelle casse vanno aperte, se necessario ridotte all'osso, per pagare chi ci deve difendere in una guerra senza sosta contro la circolare, e non frega niente che ci sia chi non ha interesse a fare una causa contro se stesso, la deve fare perchè ha un ruolo che obbliga a difendere gli iscritti, viceversa mozione e voto nazionale per la sospensione dall'attività professionale per tot anni, perchè questa cosa è troppo grossa e se qualcuno ha remato pesantemente contro la categoria questa volta deve pagare. Se non difendono ora tutta la categoria e se all'occorrenza non tireranno fuori i nostri denari al momento opportuno, scendiamo in massa a Roma. Voglio vedere come finisce.... questa volta sono veramente inc..zato e fortemente preoccupato.
Catania, 02/10/2009RACCOMANDATA VIA FAX
Consiglio Regionale Geologi di Sicilia
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Consiglio Nazionale Geologi
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p.c.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio III Reparto II
fax +39 0668897350
Oggetto: Art. 4 L. 339/90 –
Tutela del titolo e della professione di geologo nella procedura cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di esecuzione di un programma di indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche, idrauliche, sismiche nelle aree interessate dalla strada di accesso all’interporto – polo logistico di Catania.
NOTA CNG del 28/09/2009 Rif. P/I/3777
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Illustri Presidenti,
riferendomi alla nota in oggetto, a firma del Presidente CNG, vi prego di esperire celermente le opportune valutazioni nel merito della complessa problematica per avviare eventuali iniziative, anche in maniera congiunta, ove necessario anche con la scrivente, di tutela del titolo e della professione di geologo.
Quanto sopra in quanto in data 02/10/2009 è pervenuta alla scrivente, da parte di Sis SPA, revoca dell’aggiudicazione del cottimo in oggetto poiché “alla data odierna sprovvista dell’autorizzazione ministeriale di cui al D.M. 14.01.08 al punto 6.2.2.”
Si rappresenta che il sottoscritto ha partecipato al bando oltre che con i requisiti previsti dalla lex specialis di gara anche con quelli previsti dall’art. 90 D.lgs 163/2006 (T.A.R. Sicilia – Palermo Sezione III Sentenza 14 gennaio - 4 marzo 2009, n. 457) ed in particolare riguardo:
- iscrizione all’albo professionale dei geologi Tale requisito, insieme ad altri previsti dal D.lgs 163/2006, era stato riconosciuto dalla Stazione Appaltante SIS Spa in data 01/09/09 a meno di comunicazione ORGS 2572 del 02/09/09.
Sebbene anche involontariamente, tale comunicazione ORGS deve avere indotto sulla stessa S.A. SIS SPA, un errata interpretazione del concetto di “allegato progettuale”.
Dovrebbe chiarirsi definitivamente che il servizio in oggetto, poiché inquadrabile tra gli allegati progettuali preliminari di cui all’art. 18 DPR 554/99, è aggiudicabile ai soggetti di cui all’art. 90 D.lgs 163/2006 i quali, secondo quanto disposto dall’art. 41 DPR 328/2001, sono individuabili come la scrivente nella categoria professionale dei geologi sez. A e/o sez. B.
Il requisito tecnico di cui al D.M 14/01/08 art. 6.2.2, richiesto dalla S.A. al sottoscritto professionista, non è poi, in fase di esecuzione del contratto, ostativo al subappalto (art. 91 c.3 del Dlgs 163/2006) ad altri soggetti ufficiali che, visto il caso in atto, si sono appropriati, con un “concetto di concessione ministeriale virtuale”, dell’oggetto di alcune delle nostre attività professionali previste dal citato art. 41 DPR 328/2001 che riscontriamo già palesemente nell’ oggetto del bando.
Non v’è dubbio quindi che il bando è rivolto per competenza professionale alla categoria dei geologi considerando anche le attività di cui al Capitolato Speciale.
Ci sarebbe invece da obbiettare che le prestazioni professionali previste dal bando sono contabilizzate negli atti della procedura in oggetto sol per quanto riguarda la parte delle prestazioni professionali accessorie che sono previste nel “COMPUTO METRICO” (art. 50, comma 3, lett. b, DPR 554/99) mentre la parte delle prestazioni professionali speciali previste dal 3.8 del CSA (art. 50, comma 3, lett. a, DPR 554/99) non viene tariffata ed inserita nell’importo a base di gara. Tuttavia ciò sarebbe sanabile, in fase di esecuzione del servizio, conoscendo, prima della stipula contrattuale, l’importo delle prestazioni speciali di cui al 3.8 del Capitolato speciale.
Nei termini e nei modi di dover ricorrere nelle opportune sedi per il riconoscimento dei propri diritti riguardanti la procedura in oggetto si ritiene quindi di dovere essere informato per tempo sugli esiti delle autorevoli valutazioni dei rispettivi consigli in indirizzo e, ove necessario, sulle eventuali iniziative o azioni che essi intenderebbero svolgere di tutela del titolo e della professione di geologo con particolare riferimento alla procedura in oggetto.
Cordialmente
Dott. Geol. Ivan Scaravilli
FINE DELLA LETTERASapete invece di mandare l'avv. Lagonegro a difendere la nostra causa cosa stanno facendo? Stanno chiedendo di avere un autorevole parere legale (ORGS prot. 3055/09 del 19/10/2009) "che possa dirimere inequivocabilmente i dubbi interpretativi". Ebbene si, i nostri cari presidenti non conoscono o vogliono anche mal intrepretare le indagini previste dall'art. 41 DPR 328/2001, che formano l'oggetto della nostra attività professionale, a favore delle imprese! Possono poi mai affiancare in un'azione giudiziale al TAR contro la stazione appaltante un libero professionista ? Il parere legale è richiesto ai fini di far scadere i termini del ricorso (sono già passati 30 gg e ne restano altri 30 e ccà nisciuno è fesso) e poi per dare ancora più spazio alle imprese questo parere, in accordo a quanto sottoscritto da De Paola il 16/10/2009 con quelle associazioni di imprenditori che mandano avanti il tema "certificazione ufficiale", sarà sicuramente contrario a quello espresso dagli avvocati Lagonegro e Romano che a proposito hanno già lavorato per il CNG facendo quasi un 'ottima pubblicazione allegata a Geologia Tecnica e Ambientale del 2007:
"Le competenze geologo in materia di indagini geologiche e geotecniche e loro remunerazione in Italia ed Europa". Vedrete che il parere legale sconvolgerà tale loro stessa pubblicazione! (spero solo che gli avv. Lagonegro e Romano si rifiutino di scrivere cose diverse da quelle di 2 anni fa!)
Se invece lo faranno allora dobbiamo far vedere i muscoli andando compatti e veramente decisi a Roma a cercare chi muove i fili del nostro destino professionale quì in Italia. Io intanto al TAR ci vado lo stesso e da solo, se poi perdo per un parere contrario alla categoria da parte del mio Consiglio Nazionale lo darò io un parere io a questi signori geologi!