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Iscritto: Feb 2001
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OP
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Allego testualmente quanto pervenuto ai Comuni della provincia di Verona. Mi astengo da commenti.
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERONA E PROVONCIA
Vaerona, 3 Maggio 2005 Prot. N° 13732005 A tutti i Comuni della provincia di Verona
Oggetto: Parere in merito alla competenza per la redazione delle relazioni geotecniche
In riferimento a quanto in oggetto si precisa che lo studio geotecnico previsto dal D.M. 11 Marzo 1988, ai sensi del quale “le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono sempre essere basati sulla caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ottenuta per mezzo di rilievi, indagini e prove” (cfr. punto A.2 Prescrizioni generali, D.M. citato) e “ i risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici devono essere esposti in una relazione geotecnica, parte integrante degli atti progettuali” (cfr. punto A.3) è uno studio specialistico. Infatti in accordo con una prassi consolidata a livello internazionale nella redazione dei progetti anche di grandi dimensioni allo scopo di chiarire i limiti e le responsabilità delle varie figure professionali che entrano nel processo progettuale, dovrebbero essere prodotti i seguenti documenti:
a) Relazione geologica (ove richiesta), redatta da un Geologo, contenente i tratti geologici ed idrogeologici necessari per una corretta lettura del sito;
b) Programma di Indagini Geotecniche, redatto dal Responsabile della Progettazione Geotecnica, contenente il tipo, il numero e l’ubicazione delle verticali da investigare, dei prelievi da effettuare e degli strumenti da installare, il numero ed il tipo delle analisi e prove di laboratorio, nonché le specifiche per l’esecuzione di ciascuna attività;
c) Rapporto o Relazione sulle Indagini Geotecniche, redatto dall’esecutore delle Indagini (che potrebbe essere anche un Geologo assistente di cantiere) contenente le caratteristiche dei mezzi impiegati, le eventuali calibrazioni, le modalità adottate per l’esecuzione delle varie attività e prove, i certificati dei prelievi e delle prove effettuate, con le elaborazioni minime necessarie per il loro utilizzo, nonché ogni annotazione necessaria per il corretto impiego dei risultati presentati e/o le eventuali problematiche insorte;
d) Relazione Geotecnica, redatta dall’Ingegnere Responsabile della Progettazione Geotecnica, contenente l’analisi e l’interpretazione dei risultati delle indagini, la formulazione dei parametri geotecnica di progetto (ad es. coesione ed angolo di attrito del terreno, coefficienti di permeabilità, ecc.) in funzione delle specifiche problematiche progettuali. La relazione geotecnica comprende inoltre le scelte progettuali di carattere geotecnico, giustificate da valutazioni comparative tecnico-economiche con altre possibili soluzioni, i calcoli geotecnica relativi alla soluzione definitiva prescelta.
Pertanto, per quanto sopra esposto, laddove nella normativa vigente e nei pronunciamenti dell’Autorità di Vigilanza, del Consiglio Superiore dei LL.PP., del Ministero dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato si fa riferimento in materia geotecnica al tecnico progettista, data la specificità e specialità della prestazione professionale, si deve intendere quella espletata esclusivamente dall’Ingegnere.
Distinti saluti, Il presidente dell’Ordine Dott. Ing. Mario ZOCCA
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Iscritto: Jun 2001
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Iscritto: Jun 2001
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 ma quest'uomo è di una ignoranza colossale. Travisa, dimentica ed interpreta a proprio personale uso e consumo. Tuttavia confido nell'intelligenza dei tecnici comunali della provincia di Verona e nella tenacia dei colleghi di quelle parti. Alfredo
Alfredo
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Iscritto: Feb 2001
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OP
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Iscritto: Feb 2001
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Mi scuso per gli errori di battitura che comunque passano in secondo piano di fronte alle c....te esposte nel documento.
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Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950
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Iscritto: Oct 2000
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Diciamo che ha aggiustato l'interpretazione della normativa a uso e consumo della sua categoria. E' una prassi abituale dell Ordine Ing. alla quale spesso non fa seguito una smentita dell'Ordine dei geologi e oomunque l'Ordine dei geologi la gioca sempre di rimessa. La prima palla non inizia mai da noi.
Certo con le nuove normative tutto diventerà più duro.
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Iscritto: Apr 2000
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Iscritto: Apr 2000
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dopo il nuovo TU già cominciano a mettere le mani avanti.
c v d
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Iscritto: Apr 2000
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Originariamente inviato da nunowash:
Rapporto o Relazione sulle Indagini Geotecniche, (che potrebbe essere anche un Geologo assistente di cantiere) Dott. Ing. Mario ZOCCA CHE TRISTEZZA  .........assieme al resto
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Iscritto: Jul 2004
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Ma se nel frattempo noi perseveriamo nel farci le PIPPE mentali è ovvio che alla fine l'avranno vinta loro. Scusate, ma se siamo noi i primi ad avere dei dubbi (e ciò è particolarmente evidente dai messaggi che passano sul forum) come pensate che possano portarci un pò di rispetto???? Il Dott. Ing. Mario Zocca invece non ha dubbi, LUI, che mette tra i parametri fondamentali della caratterizzazione geotecnica il coeff. di permeabilità (avete notato che gli ingegneri non parlano mai di parametri di deformabilità, secondo me hanno saltato il capitolo a piè pari...) e crede che la relazione geotecnica sulle indagini la possa fare perfino l'aiuto-sondatore...
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Iscritto: Apr 2004
Posts: 12
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Fantastico.....mi chiedo come sia possibile per noi giovani riuscire ad entrare nel mondo del lavoro, se le premesse sono queste....
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Iscritto: Mar 2003
Posts: 45
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Iscritto: Mar 2003
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Abbiamo attivato l'ordine regionale comunque la posizione di tale professsionista non corrisponde a quanto recentemente, e sotto riportato, riferito dall'ANCI del Veneto
Rubano, 12 novembre 2004 Prot. 3477 Sez. 0205 / C- 74 DM/ss
Ai Signori SINDACI Dei Comuni soci Del Veneto
Loro indirizzi
OGGETTO: Competenze professionali per la redazione delle relazioni geotecniche.
Cari colleghi,
per opportuna conoscenza Vi unisco la comunicazione pervenuta dll'Avv. Matteo Ceruti in ordine alle competenze professionali per la redazione delle relazioni geotecniche.
Cordialmente
"Il sottoscritto avv. Matteo Ceruti, in nome e per conto dell'Ordine dei Geologi - Regione del Veneto in persona del presidente pro tempore dott. Gino Borella, si permette di rappresentare a codesta spett.le Associazione Nazionale Comuni Italiani quanto segue. Nel corso degli ultimi anni lo scrivente Ordine professionale ha avuto occasione di accertare differenti prassi applicative da parte dei Comuni veneti relativamente alla questione in oggetto. Eppure la questione del professionista abilitato a redigere la relazione geotecnica è stata da tempo risolta dalla giurisprudenza amministrativa che ha affermato che ai sensi della legge 3 febbraio 1963 n. 112 rientrano nelle competenze dei geologi le rilevazioni, le indagini e le prove geotecniche di cui al D.M. 11 marzo 1988 nonché la redazione delle conseguenti relazioni (così dopo attenta disamina il Cons. Stato, Sez. V, 4 maggio 1995, n. 701; in termini analoghi si era peraltro già espresso il Consiglio di Stato in sede consultiva: Sez. II, parere 25 marzo 1992, n. 164). Tale ultimo orientamento è stato peraltro ribadito dalla più recente giurisprudenza amministrativa (TAR Marche, 9 giugno 2000, n. 902; Cons. Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2002, n. 491, Pres. Giovannini, Rel. Caringella). D'altra parte, a sostegno di tali conclusioni giurisdizionali milita, oltre che il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione (DPR 981/1982) e il tariffario professionale dei Geologi (DM del 18.11.1971), anche un recente ulteriore dato normativo dal tenore inequivoco. Invero il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di alcune professioni, nonché delle discipline dei relativi ordinamenti" stabilisce che "formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A" dell'albo dell'Ordine dei Geologi -cui spetta il titolo professionale di Geologo e a cui si accede dopo un esame di Stato articolato in prove scritte orali e pratiche aventi ad oggetto, tra l'altro, la "geotecnica" (art. 42, comma 3)- "le indagini e la relazione geotecnica" (art. 41, comma 1, lett. e). Tanto precisato, ci si augura che codesta spett.le Associazione possa fugare i dubbi interpretativi delle Amministrazioni comunali in ordine alla questione in oggetto impartendo i più opportuni indirizzi operativi. Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.".
IL PRESIDENTE Vanni Mengotto
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Iscritto: Mar 2003
Posts: 45
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Iscritto: Mar 2003
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Abbiamo attivato l'ordine regionale comunque la posizione di tale professsionista non corrisponde a quanto recentemente, e sotto riportato, riferito dall'ANCI del Veneto
Rubano, 12 novembre 2004 Prot. 3477 Sez. 0205 / C- 74 DM/ss
Ai Signori SINDACI Dei Comuni soci Del Veneto
Loro indirizzi
OGGETTO: Competenze professionali per la redazione delle relazioni geotecniche.
Cari colleghi,
per opportuna conoscenza Vi unisco la comunicazione pervenuta dll'Avv. Matteo Ceruti in ordine alle competenze professionali per la redazione delle relazioni geotecniche.
Cordialmente
"Il sottoscritto avv. Matteo Ceruti, in nome e per conto dell'Ordine dei Geologi - Regione del Veneto in persona del presidente pro tempore dott. Gino Borella, si permette di rappresentare a codesta spett.le Associazione Nazionale Comuni Italiani quanto segue. Nel corso degli ultimi anni lo scrivente Ordine professionale ha avuto occasione di accertare differenti prassi applicative da parte dei Comuni veneti relativamente alla questione in oggetto. Eppure la questione del professionista abilitato a redigere la relazione geotecnica è stata da tempo risolta dalla giurisprudenza amministrativa che ha affermato che ai sensi della legge 3 febbraio 1963 n. 112 rientrano nelle competenze dei geologi le rilevazioni, le indagini e le prove geotecniche di cui al D.M. 11 marzo 1988 nonché la redazione delle conseguenti relazioni (così dopo attenta disamina il Cons. Stato, Sez. V, 4 maggio 1995, n. 701; in termini analoghi si era peraltro già espresso il Consiglio di Stato in sede consultiva: Sez. II, parere 25 marzo 1992, n. 164). Tale ultimo orientamento è stato peraltro ribadito dalla più recente giurisprudenza amministrativa (TAR Marche, 9 giugno 2000, n. 902; Cons. Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2002, n. 491, Pres. Giovannini, Rel. Caringella). D'altra parte, a sostegno di tali conclusioni giurisdizionali milita, oltre che il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione (DPR 981/1982) e il tariffario professionale dei Geologi (DM del 18.11.1971), anche un recente ulteriore dato normativo dal tenore inequivoco. Invero il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di alcune professioni, nonché delle discipline dei relativi ordinamenti" stabilisce che "formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A" dell'albo dell'Ordine dei Geologi -cui spetta il titolo professionale di Geologo e a cui si accede dopo un esame di Stato articolato in prove scritte orali e pratiche aventi ad oggetto, tra l'altro, la "geotecnica" (art. 42, comma 3)- "le indagini e la relazione geotecnica" (art. 41, comma 1, lett. e). Tanto precisato, ci si augura che codesta spett.le Associazione possa fugare i dubbi interpretativi delle Amministrazioni comunali in ordine alla questione in oggetto impartendo i più opportuni indirizzi operativi. Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.".
IL PRESIDENTE Vanni Mengotto
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