Abbiamo attivato l'ordine regionale comunque la posizione di tale professsionista non corrisponde a quanto recentemente, e sotto riportato, riferito dall'ANCI del Veneto
Rubano, 12 novembre 2004
Prot. 3477 Sez. 0205 / C- 74 DM/ss
Ai Signori
SINDACI
Dei Comuni soci
Del Veneto
Loro indirizzi
OGGETTO: Competenze professionali per la redazione delle relazioni geotecniche.
Cari colleghi,
per opportuna conoscenza Vi unisco la comunicazione pervenuta dll'Avv. Matteo Ceruti in ordine alle competenze professionali per la redazione delle relazioni geotecniche.
Cordialmente
"Il sottoscritto avv. Matteo Ceruti, in nome e per conto dell'Ordine dei Geologi - Regione del Veneto in persona del presidente pro tempore dott. Gino Borella, si permette di rappresentare a codesta spett.le Associazione Nazionale Comuni Italiani quanto segue.
Nel corso degli ultimi anni lo scrivente Ordine professionale ha avuto occasione di accertare differenti prassi applicative da parte dei Comuni veneti relativamente alla questione in oggetto.
Eppure la questione del professionista abilitato a redigere la relazione geotecnica è stata da tempo risolta dalla giurisprudenza amministrativa che ha affermato che ai sensi della legge 3 febbraio 1963 n. 112 rientrano nelle competenze dei geologi le rilevazioni, le indagini e le prove geotecniche di cui al D.M. 11 marzo 1988 nonché la redazione delle conseguenti relazioni (così dopo attenta disamina il Cons. Stato, Sez. V, 4 maggio 1995, n. 701; in termini analoghi si era peraltro già espresso il Consiglio di Stato in sede consultiva: Sez. II, parere 25 marzo 1992, n. 164).
Tale ultimo orientamento è stato peraltro ribadito dalla più recente giurisprudenza amministrativa (TAR Marche, 9 giugno 2000, n. 902; Cons. Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2002, n. 491, Pres. Giovannini, Rel. Caringella).
D'altra parte, a sostegno di tali conclusioni giurisdizionali milita, oltre che il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione (DPR 981/1982) e il tariffario professionale dei Geologi (DM del 18.11.1971), anche un recente ulteriore dato normativo dal tenore inequivoco.
Invero il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di alcune professioni, nonché delle discipline dei relativi ordinamenti" stabilisce che "formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A" dell'albo dell'Ordine dei Geologi -cui spetta il titolo professionale di Geologo e a cui si accede dopo un esame di Stato articolato in prove scritte orali e pratiche aventi ad oggetto, tra l'altro, la "geotecnica" (art. 42, comma 3)- "le indagini e la relazione geotecnica" (art. 41, comma 1, lett. e).
Tanto precisato, ci si augura che codesta spett.le Associazione possa fugare i dubbi interpretativi delle Amministrazioni comunali in ordine alla questione in oggetto impartendo i più opportuni indirizzi operativi.
Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.".
IL PRESIDENTE
Vanni Mengotto