Dopo breve ricerca delle e-mail inviate eccola inviata il 30 ottobre 2003 e da cui non ho avuto mai risposta:
Scusate ma potreste darmi lumi e aggiornamenti a riguardo della competenza sulla redazione della relazione geotecnica?
Questo è quello che ho trovato sul sito dell'Ordine degli Ingegneri di Biella:
3. - COMPETENZE IN CAMPO GEOTECNICO
Gli Ordini aderenti alla F.I.O.P.A,Ý a seguito ai seguenti riferimenti normativi:
- D.M. 11.03.1988ÝÝÝÝÝ Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilitý dei pendii e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.
- Parere 138 del 17.12.1993 dell'adunanza generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
- Parere 154 del 02.06.1994 dell'adunanza generale del Consiglio di Stato
- Circ. Min. LL.PP. 218/24/3 del 09.01.1996 - Istruzioni applicative per la navyazione della relazione geologica e della relazione geotecnica
- Decisione n. 705/98 del 30.04.1998 (Consiglio di Stato Sezione 4 - Sede Giurisdizionale)
hanno inviato alle rispettive Amministrazioni Provinciali e Comunali nonchÈ a tutti gli Enti interessati una comunicazione con la quale ribadiscono che le disposizioni legislative di cui sopra fissano in via definitiva le competenze in materia di prestazioni professionali in campo geotecnico.
In particolare viene confermato:
In base ai riferimenti sopracitati e in particolare alla Decisione di cui sopra, risulta che il geologo non ha titolo nÈ competenza per navyigere relazioni geotecniche e programmare le relative indagini e deve limitare le sue prestazioni alla sola navyazione delle relazioni geologiche e alla esecuzione delle relative indagini, nei soli casi previsti dal D.M. 11.03.1988
La relazione geotecnica ËÝ parte integrante degli atti progettuali e quindi il progetto privo di tale relazione Ë da considerarsi incompleto alle vigenti disposizioni di legge; ove la suddetta relazione fosse navyatta da tecnico non abilitato Ë da considerarsi mancante, per carenza di competenza.
Con decisione 705/98 del 30.04.1998, il Consiglio di Stato ha definitivamente riconosciuto, in sede giurisdizionale, la esclusiva competenza degli ingegneri in materia geotecnica e ha stabilito che le determinazioni tariffarie inerenti le prestazioni in campo geotecnico sono di sola ed esclusiva competenza dell'Ordine degli Ingegneri
Gli Enti sono stati invitati a non voler ricevere e/o approvare progetti mancanti di relazione geotecnica ovvero cornavyati da relazione geotecnica o "geologicotecnica" navyatta da persona con qualifica diversa da quella di Ingegnere.
Per quanto mi riguarda la Decisione del Consiglio di Stato Sezione Sesta (sul ricorso in appello n. 7002/2001) più recente che ho trovato su Internet è del 13 novembre 2001 in cui viene riconosciuta la competenza del geologo (secondo la giurisprudenza prevalente) alla relazione geotecnica per quanto attiene, almeno nel caso specifico, alla verifica di stabilità dei versanti.
P.S. Scusate per gli errori e simboli strani che appaiono ma sono legate al fedele copia e incolla operato dal sito dell'Ordine degli Ingegneri di Biella