Originariamente inviato da: julianto
Il problema dal punto di vista legale è sempre il nodo professione impresa (chi fa della geognostica per altri offre un servizio e quindi a termine di legge è un'impresa) che complica il tutto.


Scusa la mia ignoranza: perchè chi fa geognostica per altri è un'impresa mentre chi fa relazioni geotecniche per altri è un professinista?
Le due attività non sono entrambe servizi ed entrambe ricomprese nell'art. 41 DPR 328/2001?
Già, sin dall’istituzione delle libere professioni, era contemplata nella normativa italiana la figura del professionista quale imprenditore nella gestione dello studio professionale, quando lo stesso, a misura della presenza di personale dipendente e di una disponibilità di attrezzature ed organizzazione complessa, fosse strutturato in forma d’impresa (art. 2238 del Codice Civile).
Le indagini geotecniche sono attività professionali tutelate dalla L.112/63 come meglio evidenziato dai relativi decreti di attuazione quali il DM 18.11.1971 che all’art. 29 ne esplicita le modalità di tariffazione, dall’art. 41 del DPR 328/2001 che, nell’esplicitare le attività connesse allo studio del sottosuolo ne ammette, altresì, le competenze ai laureati triennali iscritti alla sez. B dell’Albo Professionale ed, infine, dalla giurisprudenza tra cui la recente sentenza TAR Lazio del 17 dicembre 2008 relativa al ricorso n. 3519 del 2008 proposto dal CNG contro il DM 14.01.2008 in cui, oltre, ad essere correttamente evidenziata la distinzione tra le attività geotecniche di tipo puramente intellettuale (relazioni) ed attività di esecuzione sul campo (indagini) effettuate dal geologo nell’ambito della propria attività professionale, viene riepilogata l’abbondante attività giurisprudenziale in materia (CdS, VI, n.491/2002; IV, n. 705/1998; V, n. 701/1995; Ad. Gen., n. 154/1994; II, n.164/1992.
L'imprenditore geologo di cui parlate sempre è un soggetto dotato delle idonee qualifiche professionali e non un generico imprenditore (“… In ogni caso se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III, IV, del capo I del titolo II”) dal momento che si applicano tutte le sezioni del capo Primo (Dell’impresa in generale) del Titolo II (Del Lavoro nell’impresa) ad eccezione, quindi, della prima sezione che tratta del “generico” imprenditore non in possesso dei requisiti richiesti dal “particolare” imprenditore richiamato dal Capo II (Delle professioni intellettuali) cui risultano rubricati gli artt. 2229-2238), potendosi, quindi, distinguere l’impresa professionale dalla generica impresa commerciale.
Sino alla emanazione della L. 109/94 e sue successive modifiche ed integrazioni l’impresa professionale poteva essere condotta solo in termini di ditta individuale o di società semplice quale è un’associazione professionale costituita ai sensi della legge n. 1815 del 23 novembre 1939.
Con la L. 109/94 sono state introdotte nel nostro ordinamento, anche se limitatamente alle professioni tecniche, le società professionali (società di professionisti e società d’ingegneria) potendosi in tal modo dirsi completamente superata la precedente limitazione indotta dalla precedente normativa.
La confusione che sino ad oggi si respira è certamente da ricondursi dai “dotti” consulenti fiscali dei nostri “dotti” colleghi “ anziani” che hanno inventato il quarantennale dogma delle non meglio identificate “spese imprenditoriali” confondendo la distinzione reddituale ( reddito da lavoro autonomo/reddito d’impresa) con l’attività (ditta individuale professionale/impresa professionale e con l’attività (professionale/d’impresa) creando la (falsa) dicotomia tra attività intellettuale ed attività d’impresa come, invece compatibile con i dettami del Codice Civile (nota: la L.112/63 attua l’art. 2229 del Codice Civile e dallo stesso, quindi, discende).