....avanziamo prposte operative percorribili e realisticher
Io ho avanzato una proposta: La DENUNCIA DELL'ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE.
Io l'ho fatta:
Catania, 23/09/2009
RACCOMANDATA VIA FAX ai n°
0916269471
0668807742
095591191
Consiglio Regionale
Geologi di Sicilia
Viale Lazio n. 2
90144 – PALERMO
Consiglio Nazionale Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 ROMA
p.c.
Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
Responsabile del Procedimento
Ing. Assumma Vincenzo
Zona industriale VIII strada n. 29
95121 – CATANIA
Oggetto: Art. 4 L. 339/90 –
Tutela del titolo e della professione di geologo nella procedura cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di esecuzione di un programma di indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche, idrauliche, sismiche nelle aree interessate dalla strada di accesso all’interporto – polo logistico di Catania.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Nelle more dell’aggiudicazione definitiva e della formalizzazione del contratto per l’esecuzione del servizio in oggetto la S.A. ha richiesto allo scrivente aggiudicatario, tra i documenti necessari per la stessa stipula contrattuale, un’autorizzazione ministeriale di cui al punto 6.2.2. del D.M. 14/01/08 (cifr. all. 1).
Come ben noto con tale autorizzazione, che si ricollega in ultimo richiamo di norma all’ex circ. STC 349/99,
si trasferiscono molte delle competenze di cui all’art. 3 della L. 112/63 e dell’art. 41 del DPR 328/2001 dal laureato, abilitato ed iscritto all’ordine dei geologi al semplice laureato e/o diplomato in discipline tecniche senza obbligo né di abilitazione professionale né d’iscrizione all’albo professionale.Considerato che le concessioni ministeriali rilasciate in conformità all’ex circ. STC 349/99, secondo una “nota” del M.I.T. pubblicata on-line sul sito
www.cslp.it , conservano ancora efficacia, parrebbe configurarsi, per vacatio normativa dovuta alla famosa e discussa sentenza Tar Lazio 1422 del 18.02.2008,
illecito esercizio abusivo della professione di geologo di quei direttori di laboratorio e di quegli sperimentatori abilitati a svolgere ancora la loro funzione in possesso dei requisiti minimi previsti dall’ ex 349/99 STC.Ci si riferisce in particolar modo al paventato
mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 2 e 5 della legge 112/63 ed art. 41 DPR 328/2001.In assunto a quanto suddetto, ma anche a causa di una sedicente informazione ORGS, alla partecipazione alla gara in oggetto, tenutasi il 07/09/2009 e rivolta esclusivamente, per richiamo di norma prevista dalla lettera d’invito ed anche per asseverazione della stessa S.A in data 01/09/2009 prot. 1929 (cifr. all. 2), ai soggetti di cui all’art. 90 D.lgs 163/2006, il sottoscritto libero professionista doveva concorrere con partecipanti dequalificati come l’impresa SIDERCEM srl. Ciò avveniva molto probabilmente anche a causa della rovinosa lettera inviata il 02/09/2009 alla S.A. dal Dott. Geol. Gian Vito Graziano in qualità di Presidente ORGS.
Tale impresa concorrente, dequalificata alla partecipazione alla gara per normativa di settore i cui motivi sono meglio espressi nella ns precedente nota del 04/09/2009 indirizzata via fax ai Presidenti ORGS e CNG, favorita alla partecipazione alla gara anche dal sedicente atto del Presidente ORGS del 02/09/2009, veniva anche ammessa in virtù di avere presentato, come requisito per la partecipazione alla gara previsto dalla norma vigente
, un’autorizzazione ministeriale scaduta da ottobre 2007 ed un’istanza di rinnovo (Cfr Verbale di gara disponibile presso Sis spa e pubblicazione dell’ultima concessione ministeriale della Sidercem srl rilasciata in data 11/10/2004). Si rappresenta che il direttore di laboratorio dell’impresa Sidercem srl di Caltanissetta è il noto Assessore Regionale Siciliano all’industria Dott. Geol. Marco Venturi che in virtù dei suoi recenti compiti istituzionali potrebbe anche andare in contrasto con i principi di cui alla PARTE II, punto D, comma 1 lett. a) della circ. STC 349/99 (adeguata presenza fisica nel laboratorio) oltre che in contrasto con un paventato eventuale conflitto d’interessi nella partecipazione agli appalti pubblici la cui procedura di partecipazione, in questo caso della Sidercem srl come società di capitali e non come persona fisica Dott. Geol. Marco Venturi, è stata anche favorita da un atto come quello di che trattasi a firma del Presidente ORGS Dott. Geol. Gian Vito Graziano in data 02/09/2009.
Per non dilungarsi con altre eventuali irregolarità che potranno eventualmente essere sanate nelle opportuni sedi giudiziarie, la S.A. richiede allo scrivente
già in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di geologo previsti dalle norme vigenti tale requisito illegittimo, aggiuntivo, e lesivo per la tutela del titolo e della professione di geologo.Si sconosceva ciononostante fino ad oggi che le autorizzazioni ministeriali di che trattasi, oltre che riguardare l’art. 6.2.2 delle NTC2008 e circ. espl. riguardassero anche un servizio geologico la cui tipologia è inquadrabile nella categoria principale “analisi, studi, ed indagini specifiche” prevista dal punto 6.2.1. delle NTC2008 e circ. espl.
Si richiede pertanto ai geologi consiglieri ORGS e CNG di dissociarsi pubblicamente dall’atto del Presidente ORGS n° 2572 del 02/09/2009 e di attivarsi tutti in collaborazione affinché siano immediatamente ripristinate al consiglio dell’ordine le attribuzioni di cui all’art.9 della L. 112/63.Si informa purtuttavia che, in aggravio del procedimento in oggetto, è stata recentemente avviata l’istanza di concessione ministeriale ai sensi della Direttiva 2006/123/CE segnalata nelle note del MIT e della
Direttiva 2005/36/CE del 7/9/2005 che garantisce il riconoscimento delle qualifiche professionali .Tanto dovevasi
Dott. Geol. Ivan Scaravilli
Certo che se qualcuno fa copia ed incolla e la manda agli indirizzi sopra riportati non farebbe una brutta azione...farebbe solo il suo dovere deontologico!
E' una strada percorribile questa?