Circa un mese fa vi avevo annunciato di come uno zelante funzionario della Regione Umbria avesse ritenuto opportuno stilare una lettera a tutte le amministrazioni per la obbligatorietà della Certificazione da parte di chi esegue indagini e prove. Aggiungo oggi un estratto di un parere legale che ORG Umbria ha richiesto ed inviato aggli uffici regionali:

Ciò premesso, si rileva quanto segue:
A) le nuove norme tecniche (approvate con D.M. 14/01/2008 e cioè con fonte di rango
sub-legislativo) non possono introdurre nell’ordinamento giuridico un obbligo limitativo della
libera iniziativa economica, non previsto da norme di rango legislativo.
A tale riguardo, sia sufficiente il confronto tra l’art. 59, comma 2 del T.U. edilizia ed il punto
6.2.2 del D.M. Infrastrutture 14/01/2008: mentre con il primo si interviene a livello di potestà
autorizzatoria ministeriale, attribuendo al Ministero la facoltà di autorizzare altri laboratori
(diversi da quelli “ufficiali” elencati al comma 1 del medesimo art. 59) ed estendendola anche
alle prove geotecniche su terreni e rocce, con il secondo si interviene sulle modalità di
svolgimento dell’attività dei laboratori, introducendo un obbligo di esecuzione e certificazione
delle prove e delle indagini geotecniche da parte dei laboratori menzionati dall’art. 59 (sia quelli
di cui al comma 1, c.d. laboratori “ufficiali”, sia quelli di cui al comma 2, c.d. laboratori
“autorizzati”).
In altri termini, con il punto 6.2.2 del D.M. 14/01/2008 (NTC08) è stato di fatto riproposto quanto
previsto nella Circolare n. 349/99 (con l’unica differenza che si è passati dal regime concessorio a
quello autorizzatorio), Circolare che tuttavia appena poche settimane dopo la pubblicazione in
GU del D.M. 14/01/2008, è stata dichiarata illegittima ed annullata dalla giurisprudenza
amministrativa sopra riportata, per tutte le ragioni sopra esposte.
B) Sotto altro profilo, l’art. 52, DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia), alla lett. c) sancisce
che “le norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi, definiscono le indagini sui terreni e
sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle
opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate
in genere, acquedotti, fognature”.
Le norme tecniche in materia di costruzioni contenute al punto 6.6.2 del D.M. 14/01/2008,
tuttavia, non si limitano a “definire le indagini sui terreni e sulle rocce” (come gli imponeva la
norma di legge primaria), ma si spingono ad individuare anche i soggetti che devono eseguirle e
certificarle (“Le indagini e le prove [geotecniche] devono essere eseguite e certificate dai
laboratori di cui all'art. 59 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. I laboratori su indicati fanno parte
dell'elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture.”) e
ciò in assenza di alcuna espressa autorizzazione legislativa a tale fine.
C) Oltre i sopra evidenziati profili di illegittimità, con l’entrata in vigore delle nuove
norme tecniche di cui al D.M. 14/01/2008 (con decorrenza 1/07/2009):
- i laboratori “non autorizzati” (non iscritti nell’elenco di cui al punto 6.2.2 del suddetto D.M.)
non possono operare;
- le istruttorie relative alla richiesta autorizzazione dei laboratori sono ad oggi in totale stallo a
seguito dell’annullamento da parte del Tar Lazio della suddetta Circolare n. 349/99;
- i laboratori geognostici “autorizzati” alla data odierna sono circa 80 di cui appena 20 circa per
l’esecuzione di indagini geognostiche (settore “c”) e la distribuzione territoriale di tali laboratori
evidenzia aree regionali nelle quali non sussiste neppure un laboratorio autorizzato per il settore
“c” (Umbria, Liguria, Molise, Valle d’Aosta, Trentino);

- ad oggi non è stata emanata alcuna norma che regola il procedimento autorizzatorio del
Ministero, né alcuna norma individua i requisiti per accedere alla qualifica di laboratorio
“autorizzato”;
- in questo contesto, se è pur vero che il D.M. 14/01/2008 è entrato in vigore, il punto 6.2.2
appare di fatto assai difficilmente applicabile, con il concreto rischio di un blocco dell’attività di
indagine geologica e geotecnica con ripercussioni sull’attività dei laboratori geotecnici dei settori
“a” e “b” (laboratori di analisi e prove geotecniche di laboratorio su terre e rocce, di cui
pochissimi certificati in Umbria), sull’attività delle ditte operanti nel settore “c” (sondaggi
geognostici e prove in sito), ma anche e soprattutto sulle attività professionali di progettisti,
ingegneri e geologi, nel rispetto delle norme vigenti.
* * *
Conclusivamente, ragioni giuridiche (cfr. lett. A e B), unitamente a ragioni di opportunità e di
buon andamento dell’amministrazione (cfr. lett. C), impongono, previa attenta interpretazione del
punto 6.6.2 del D.M. 14/01/2008, un chiarimento scritto alla nota sub 1) ed, in particolare non
paiono eludibili:
a) un preliminare vaglio di legittimità del suddetto punto 6.6.2 alla stregua del quadro
normativo sopra descritto;
b) una puntuale ricognizione delle prassi applicative poste in essere dalle singole
amministrazioni, nella vigenza in “regime sperimentale” dell’identica norma contenuta al punto
7.2.2 del D.M. Infrastrutture 14/09/2005 (“Norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato nella
Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222, S.O.);
c) un’accurata verifica sia dell’ambito di applicazione soggettivo della norma, facente
riferimento ai soli “laboratori”, sia dell’ambito di applicazione oggettivo relativo alle “indagini e
prove” geotecniche, con la conseguenza che dovrebbero esserne escluse le “imprese” di indagine
geognostica che effettuano “prove in sito” o “sondaggi”, le quali, peraltro, hanno già altre
tipologie di certificazione che ne attestano la affidabilità tecnico-economica (es. qualificazione
SOA).
[i]Ciò premesso, si rileva quanto segue:
A) le nuove norme tecniche (approvate con D.M. 14/01/2008 e cioè con fonte di rango sub-legislativo) non possono introdurre nell’ordinamento giuridico un obbligo limitativo della
libera iniziativa economica, non previsto da norme di rango legislativo.
A tale riguardo, sia sufficiente il confronto tra l’art. 59, comma 2 del T.U. edilizia ed il punto 6.2.2 del D.M. Infrastrutture 14/01/2008: mentre con il primo si interviene a livello di potestà autorizzatoria ministeriale, attribuendo al Ministero la facoltà di autorizzare altri laboratori (diversi da quelli “ufficiali” elencati al comma 1 del medesimo art. 59) ed estendendola anche alle prove geotecniche su terreni e rocce, con il secondo si interviene sulle modalità di svolgimento dell’attività dei laboratori, introducendo un obbligo di esecuzione e certificazione delle prove e delle indagini geotecniche da parte dei laboratori menzionati dall’art. 59 (sia quelli di cui al comma 1, c.d. laboratori “ufficiali”, sia quelli di cui al comma 2, c.d. laboratori “autorizzati”).
In altri termini, con il punto 6.2.2 del D.M. 14/01/2008 (NTC08) è stato di fatto riproposto quanto previsto nella Circolare n. 349/99 (con l’unica differenza che si è passati dal regime concessorio a quello autorizzatorio), Circolare che tuttavia appena poche settimane dopo la pubblicazione in GU del D.M. 14/01/2008, è stata dichiarata illegittima ed annullata dalla giurisprudenza amministrativa sopra riportata, per tutte le ragioni sopra esposte.
B) Sotto altro profilo, l’art. 52, DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia), alla lett. c) sancisce che “le norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi, definiscono le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature”.
Le norme tecniche in materia di costruzioni contenute al punto 6.6.2 del D.M. 14/01/2008, tuttavia, non si limitano a “definire le indagini sui terreni e sulle rocce” (come gli imponeva la
norma di legge primaria), ma si spingono ad individuare anche i soggetti che devono eseguirle e certificarle (“Le indagini e le prove [geotecniche] devono essere eseguite e certificate dai
laboratori di cui all'art. 59 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. I laboratori su indicati fanno parte dell'elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture.”) e ciò in assenza di alcuna espressa autorizzazione legislativa a tale fine.
C) Oltre i sopra evidenziati profili di illegittimità, con l’entrata in vigore delle nuove norme tecniche di cui al D.M. 14/01/2008 (con decorrenza 1/07/2009):
- i laboratori “non autorizzati” (non iscritti nell’elenco di cui al punto 6.2.2 del suddetto D.M.)non possono operare;
- le istruttorie relative alla richiesta autorizzazione dei laboratori sono ad oggi in totale stallo a seguito dell’annullamento da parte del Tar Lazio della suddetta Circolare n. 349/99;
- i laboratori geognostici “autorizzati” alla data odierna sono circa 80 di cui appena 20 circa per l’esecuzione di indagini geognostiche (settore “c”) e la distribuzione territoriale di tali laboratori evidenzia aree regionali nelle quali non sussiste neppure un laboratorio autorizzato per il settore
“c” (Umbria, Liguria, Molise, Valle d’Aosta, Trentino);
- ad oggi non è stata emanata alcuna norma che regola il procedimento autorizzatorio del Ministero, né alcuna norma individua i requisiti per accedere alla qualifica di laboratorio
“autorizzato”;
- in questo contesto, se è pur vero che il D.M. 14/01/2008 è entrato in vigore, il punto 6.2.2 appare di fatto assai difficilmente applicabile, con il concreto rischio di un blocco dell’attività di indagine geologica e geotecnica con ripercussioni sull’attività dei laboratori geotecnici dei settori
“a” e “b” (laboratori di analisi e prove geotecniche di laboratorio su terre e rocce, di cui pochissimi certificati in Umbria), sull’attività delle ditte operanti nel settore “c” (sondaggi geognostici e prove in sito), ma anche e soprattutto sulle attività professionali di progettisti, ingegneri e geologi, nel rispetto delle norme vigenti.

Conclusivamente, ragioni giuridiche (cfr. lett. A e B), unitamente a ragioni di opportunità e di buon andamento dell’amministrazione (cfr. lett. C), impongono, previa attenta interpretazione del punto 6.6.2 del D.M. 14/01/2008, un chiarimento scritto alla nota sub 1) ed, in particolare non
paiono eludibili:
a) un preliminare vaglio di legittimità del suddetto punto 6.6.2 alla stregua del quadro normativo sopra descritto;
b) una puntuale ricognizione delle prassi applicative poste in essere dalle singole amministrazioni, nella vigenza in “regime sperimentale” dell’identica norma contenuta al punto
7.2.2 del D.M. Infrastrutture 14/09/2005 (“Norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222, S.O.);
c) un’accurata verifica sia dell’ambito di applicazione soggettivo della norma, facente riferimento ai soli “laboratori”, sia dell’ambito di applicazione oggettivo relativo alle “indagini e prove” geotecniche, con la conseguenza che dovrebbero esserne escluse le “imprese” di indagine
geognostica che effettuano “prove in sito” o “sondaggi”, le quali, peraltro, hanno già altre tipologie di certificazione che ne attestano la affidabilità tecnico-economica (es. qualificazione SOA).
[/i]


Chi confida nel Signore è come il monte Sion: non vacilla, è stabile per sempre.