Alla luce delle informazioni pubblicate in questo thread (e in qualcun altro in pseudo-stage) ne esce fuori un quadro davvero interessante e soprattutto ricco di spunti di azione future per chi si è "leggermente" rotto i maroni (non il Ministro degli Interni) a vedere sempre i soliti furbi ed arroganti (anche se poco lungimiranti e tanto illusi) del quartierino o di Terre di Lavoro.

Cercherò allora di riassumere tali spunti aggiungendo qualcosa di mio:

  • Alcuni uffici del Genio Civile, Campania in primis, accettano relazioni geologiche e/o geotecniche solo con prove di laboratorio CERTIFICATE ai sensi della Circolare 349/STC dichiarata da un tribunale amministrativo illegittima solo perché un ufficio legale del Consiglio Superiore dei LLpp ha stabilito che “le autorizzazioni ai laboratori non ufficiali per l’effettuazione di prove geotecniche, rilasciate prima della citata sentenza del TAR Lazio n.1422/2008, non sono da ritenersi annullate dalla sentenza stessa e conservano, pertanto, la loro efficacia;- la citata sentenza del TAR Lazio n.1422/2008 non ha fatto venire meno la necessità di autorizzazione per i laboratori non ufficiali che effettuano prove geotecniche, autorizzazione che è contemplata da una norma primaria e, segnatamente, dall’art.59, comma 2, del DPR 380/2001;- conserva validità ed efficacia il punto 6.2.2. del DM 14 gennaio 2008, a tenore del quale le indagini e le prove geotecniche devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art.59 del DPR 380/2001;”
    L’ufficio legale del ConsSup LLpp non ha OVVIAMENTE né potere legislativo né valore giurisprudenziale. In pratica in una qualsiasi eventuale difesa processuale di funzionari e/o dirigenti del Genio Civile per denuncia presentata da qualche geologo con i maroni fracassati (e leggermente bellicoso) non si potrà usare il parere legale di cui sopra per scaricare le proprie responsabilità civili, penali e amministrative.
  • Alcuni laboratori non ufficiali per l’effettuazione di prove geotecniche hanno la autorizzazione attualmente SCADUTA. La circolare 16/12/99 n.349/STC al punto 7 prevede che “La concessione, rilasciata dal servizio tecnico centrale su conforme parere del consiglio superiore dei lavori pubblici ha validita' triennale e puo' essere rinnovata alla scadenza.
    L'istanza di rinnovo, corredata di tutta la documentazione di cui al punto 5, deve essere trasmessa, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione al servizio tecnico centrale che operera' i controlli necessari.
    La mancata o incompleta presentazione dell'istanza e della documentazione entro tale termine comporta la decadenza della concessione alla scadenza naturale.

    In pratica chi si trova a certificare prove senza averne più l’autorizzazione valida commette una truffa ai sensi del art. 640 c.p. che dispone che “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 .
    La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
    1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
    2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.
    Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

    Ovviamente il danno non è al geologo con i maroni fracassati e leggermente bellicoso ma all’amico di questo, anche egli geologo, con un laboratorio senza autorizzazione ai sensi della 349/STC, e al quale il primo si rivolge per un lavoro certificato sulla serietà e non da un pezzo di carta, anche lui con i maroni fracassati e bellicoso visto che si vede togliere il lavoro.
    Sempre ovviamente, alla denuncia di reato ai laboratori autorizzati che procedono con l’autorizzazione scaduta si unisce, eventualmente, anche la denuncia al funzionario e/o dirigente del Genio Civile qualora accetti una relazione con falsa certificazione. D'altronde l’asseverazione scritta allegata alla relazione geologica vincola il geologo alle sue responsabilità, in questo caso penali, ma non esime il funzionario a denunciare la cosa alle autorità giudiziarie pena la complicità nel reato. Un bel quadretto decisamente.


Voglio concludere con tre osservazioni.

La prima è che almeno dal resoconto di Giuliano Antonielli ne deduco che a Roma si sono fatti solo sonore risate alle polemiche sollevate dalla questione in oggetto al presente thread, il chè non mi meraviglia.

La seconda è che misteriosamente l’ufficio legale del Consiglio Superiore dei LLpp ha dimenticato un piccolo particolare sulla sentenza del TAR Lazio che ha bocciato la Circ. 349/STC: la sentenza del TAR ha disposto l’ANNULLAMENTO della Circolare in oggetto in quanto VIZIATA DI LEGITTIMITA' per eccesso di potere per illogicità manifesta e violazione di legge). In pratica sia secondo la dottrina più accreditata (VIRGA, SANDULLI) sia secondo la giurisprudenza attuale l’annullamento prevede il ritiro ex tunc (fin dall’inizio) dell’atto viziato ab origine per vizio di legittimità. Detto in parole povere il Consiglio Superiore dei LLpp ha congelato un fantasma.

La terza è che è veramente triste constatare che alcuni soggetti economici, purtroppo anche colleghi almeno sulla carta, debbano ricorrere a tali meccanismi corporativistici per portare la pagnotta a casa, qualcuno addirittura inventando pseudo-stage annuali del valore di 400 € mensili scarsi. Capisco che la crisi fa sentire la sua morsa ma forse un po' di dignità e tanto sale in zucca sarebbe, se non auspicabile, quanto meno consigliabile.


Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
(Ezra Pound)