Ehi Ragazzi...che vi dicevo? la geofisica se la prendono pure..e non solo! E la beffa è che sono quasi tutti con le concessioni scadute!!!

Facciamo un bel copia ed incolla e mettiamo in "mora" i nostri ordini? Mandiamo questa comunicazione al CNG ed ORGS (competente per territorio). Lo facciano anche i colleghi che non sono della SICILIA . Attenzione però a spedirlo a ORGS (competente per territorio), CNG e p.c. anche al vostro Ordine locale oltre che alla stazione appaltante. I numeri di fax li trovate nella stessa lettera da inviare:

Catania 12/11/2009

RACCOMANDATA VIA FAX ai n°
0916269471
0668807742
0952545082



Consiglio Regionale Geologi di Sicilia
Viale Lazio n. 2
90144 – PALERMO


Consiglio Nazionale Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 ROMA

p.c.

REGIONE SICILIANA
Azienda sanitaria Provinciale
Settore Tecnico-Patrimoniale
Via Santa Maria La Grande, 5
95124 - CATANIA




Oggetto: Art. 4 L. 339/90 – Tutela del titolo e della professione di geologo nella procedura in economia per l’affidamento del servizio relativo all’esecuzione di una campagna di indagini geognostiche, geofisiche e relativi esami di laboratorio presso il P.O. di Paternò. I.B.A. € 45.512,70. GARA DEL 18/11/2009
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La presente per segnalarvi che la S.A. appaltante in indirizzo che bandisce la gara in oggetto mira lo stesso servizio che bandisce, riservato alla categoria professionale dei dei geologi (L. 112/63 e art. 41 DPR 328/2001), ai laboratori in concessione di cui alla circ. 349/99 STC.
Considerato che le concessioni ministeriali rilasciate in conformità all’ex circ. STC 349/99, secondo una “nota” del M.I.T. pubblicata on-line sul sito www.cslp.it, qualora non ancora scadute, conservano ancora efficacia, parrebbe configurarsi, per vacatio normativa dovuta alla sentenza Tar Lazio 1422 del 18.02.2008, illecito esercizio abusivo della professione di geologo di quei direttori di laboratorio e di quegli sperimentatori abilitati a svolgere ancora la loro funzione in possesso dei requisiti minimi previsti dall’ ex 349/99 STC.
Ci si riferisce in particolar modo al paventato mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 2 e 5 della legge 112/63 ed art. 41 DPR 328/2001.
Dovrebbe chiarirsi invece che il servizio in oggetto, poiché inquadrabile tra gli allegati progettuali preliminari di cui all’art. 18 DPR 554/99, è aggiudicabile ai soggetti di cui all’art. 90 D.lgs 163/2006 i quali, secondo quanto disposto dall’art. 41 DPR 328/2001, sono individuabili come la scrivente nella categoria professionale dei geologi sez. A e/o sez. B.
Il requisito tecnico di cui al D.M 14/01/08 art. 6.2.2, richiesto dalla S.A. non è poi, in fase di esecuzione del contratto, ostativo al subappalto (art. 91 c.3 del Dlgs 163/2006) ad altri soggetti ufficiali che con un “concetto di concessione ministeriale virtuale” (le concessioni dei circa 20 operatori presenti in Italia ad oggi risultano per la quasi totalità scadute), si sono appropriati dell’oggetto di alcune delle nostre attività professionali previste dal citato art. 41 DPR 328/2001 che riscontriamo già palesemente nell’ oggetto del bando.
Per non dilungarsi con altre eventuali irregolarità che potranno eventualmente essere sanate nelle opportuni sedi giudiziarie, la S.A. richiede ai partecipanti, anche se già in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di geologo, tale requisito illegittimo, aggiuntivo, e lesivo per la tutela del titolo e della professione di geologo.
Si prega pertanto di prendere gli opportuni provvedimenti ai sensi della normativa vigente citata.

Si allega
- Lettera d’invito del 5/11/09
- Chiarimenti del 9/11/09 in ordine dei requisiti minimi

Tanto dovevasi
Dott. Geol. Ivan Scaravilli