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Anche l'Ordine Calabria ha preso posizione:
http://www.ordinegeologicalabria.it/schede.asp?id=1141

Il cerchio intorno al CNG ed agli OORR compiacenti si stringe !

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Originariamente inviato da: Antonio Menghini
Anche l'Ordine Calabria ha preso posizione:
http://www.ordinegeologicalabria.it/schede.asp?id=1141

Il cerchio intorno al CNG ed agli OORR compiacenti si stringe !


Il problema è che il Presidente ORGC mi sembra sia associato ad ANISIG e per questo verrà sicuramente additato di conflitto d'interessi.
Però, nonostante la buona volontà del collega Presidente ORGC Violo, mi chiedo: a chi l'ha spedita questa lettera il Presidente ORGC? Non sarebbe meglio seguire le vie Ufficiali come più volte ribadito dal caro Egidio Grasso?
Questo forum, ed internet in generale, può essere la manifestazione delle proprie posizioni ma non può essere uno strumento di denuncia.
Ad esempio ho visitato un'altro argomento su questo forum, sempre relativo all'esercizio abusivo della professione di geologo, risalente al 2008, dove erano manifestate con forte impeto le posizioni dei colleghi dopo aver ritrovato su internet una relazione geologica a firma di due ingegneri:

http://www.geoforum.it/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=55071&page=1

Bè cosa è stato fatto di ufficiale per denunciare questo reato? E’ stato richiesto l’accesso agli atti di quella relazione? È stata poi presentata querela da parte dell’ordine competente contro i due professionisti ingegneri che hanno osato firmare quella relazione geologica? Io penso che è stato messo tutto a mollo come al solito ma il collega CASCONE dovrebbe essere più informato sugli sviluppi di quella vicenda perché ha denunciato al suo ordine quell’esercizio abusivo. Però, considerato che dai media non se n’è saputo niente, penso proprio che, oltre che essere a mollo la vicenda, è proprio al fondo! (come quello che stiamo per toccare tutti i liberi professionisti con le prese di posizione ufficiali del Presidente del CNG e del Presidente del Ordine della Campania con la firma del documento del 16/10/2009! ).
Allora sarebbe bene che tutti insieme, utilizzassimo questo forum, così come internet in generale, per scambiare opinioni, per pubblicare eventi, per mostrare le proprie posizioni, ma quello che rimane ufficiale da farsi non può essere delegato ad una pubblicazione sulla rete. Occorre fare chiarezza sul grave problema di oggi e quella possono farla solo i Giudici!
Solo che i Giudici possono intervenire sotto denuncia e questo non mi sembra il luogo adatto!
Esorto quindi i colleghi a partire, per intanto, dal fatto di denunciare alle nostre relative procure che vediamo pubblicato in home page di geologi.it un link che riconduce ad un fantomatico elenco di laboratori ufficiali il quale in realtà si rivela un elenco di operatori economici privati di cui non meno del 90% di essi è sprovvisto di concessione e o certificazione in corso di validità.
Che esercitino allora esercizio abusivo della nostra professione? Si tratta di diffusione di notizie false? Di abusi? Bo? Saranno le Procure a decidere se si usa lo strumento dell’esposto e non quello della denuncia e così l’esponente non può neanche essere contro-querelato. Mi sembra che vada così! CASCONE però mi sembra più esperto sul codice penale e quello di procedura. Potremmo chiedere a lui.
Egidio, io personalmente però, prima di fare questo esposto, vorrei dei chiarimenti a proposito ma considerato che a questo sei già stato evasivo e non ti sei assunto responsabilità qui in forum, mando alla società Geogroup, o quella che gestisce geologi.it, la raccomandatina ufficiale.

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È una buona circolare, ma non capisco perché si parte sempre dalla 349/STC. Quest’ultima è annullata e non può avere nessun effetto giuridico.


Attualmente abbiano solo due leggi che richiamano le prove certificate e, precisamente, in ordine gerarchico abbiamo il DPR 6.6.2001, n.380 il quale al comma 2 dell’art. 59 recita: Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.

Poi in ordine di tempo ed in ordine gerarchico abbiamo il paragrafo 6.2.2. delle NTC il quale recita: I valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche da attribuire ai terreni devono essere ottenuti mediante specifiche prove di laboratorio su campioni indisturbati di terreno e attraverso l’interpretazione dei risultati di prove e misure in sito. (e fin qui non richiede certificazione )……………………….. (e continua in merito)……………… Le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art.59 del DPR 6.6.2001, n.380. I laboratori su indicati fanno parte dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture.
Quest’ultima oltre a richiamare la legge madre afferma anch’essa che i LABORATORI e non le imprese di sondaggi devono essere autorizzati.


Vado su wikipedia e alla voce laboratorio afferma: Un laboratorio è un edificio o un locale attrezzato e dedicato allo studio di un determinato argomento, non obbligatoriamente scientifico. Un laboratorio scientifico è un locale che fornisce condizioni controllate nelle quali possano essere eseguiti esperimenti scientifici, ricerca e misure. Laboratori sono anche locali in cui sono presenti processi o equipaggiamenti che sono simili a quelli utilizzati nei laboratori scientifici.

L’impianto della legge e chiaro, parla di laboratori e non di imprese di sondaggi. Mentre, i vari “esperti” del Genio Civile e del CSLP, hanno trasformato l’Italia in UN ENORME LABORATORIO A CIELO APERTO IN PALESE CONTRASTO CON LA LEGGE E CON IL SIGNIFICATO DELLA PAROLA STESSA.

Ovviamente, la legge stessa non è applicabile neanche per i laboratori perché manca il regolamento di attuazione.

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Infatti, come vi avevo già detto in precedenza, una delle vie discusse da OORR nelle riunioni del 5/11 e 6/11 e che verrano perseguite è proprio quella dell'art. 59 e dell'interpretazione legale di quella norma: distinzione tra laboratori ed indagini in situ.
Ciao.
Giuliano

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Forse sarebbe il caso di dare le informazioni in maniera corretta.

DPR 380/01
Art. 59 (L) - Laboratori


(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)
1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle
facoltà o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell’Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.
(lettere aggiunte dall'articolo 5, comma 5 legge n. 166 del 2002)
2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.
3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.


L'articolo 59 non fa alcuna distinzione tra laboratori ed indagini in situ per il semplice fatto che nella mente del legislatore non vi era alcun interesse alle indagini in situ così come già spiegai in altro thread

La cosa interessante che si determina adesso è IN CHE MODO E CON QUALI CRITERI OGGETTIVI il Ministro delle Infrastrutture, sentito il Consiglio Superiore dei LLpp, stabilisce che Tizio può essere autorizzato e Caio no.
La sentenza del TAR ha ANNULLATO i criteri e il modo per stabilire OGGETTIVAMENTE (SENZA ALCUN DISCRIMINE SOGGETTIVO), contrario ad ogni regola in uno Stato di diritto, chi può essere autorizzato e chi no.
L'annullamento, come ho riportato in altro post di questo stesso thread, comporta il RITIRO EX TUNC dell'atto in quesione (la circolare STC/349), detto in parole povere è come se la circolare STC/349 (e quindi i criteri per autorizzare qualcuno) non sia mai esistita !!

L'unica cosa che rimane in piedi, secondo l'art. 59 del DPR 380/01, è che ad eseguire le prove di laboratorio sono ESCLUSIVAMENTE i laboratori UFFICIALI così come individuati al punto 1 dell'art. 59.

DOMANDA:
come faranno quei pochissimi laboratori UFFICIALI a svolgere l'immane lavoro dalla Sicilia al Trentino ???


Concludo con un'osservazione ad una richiesta fatta al sottoscritto in qualche post precedente di questo stesso thread ricordando a chi legge che il sottoscritto è un geologo e non un avvocato, seppur appassionatosi allo studio del diritto.
La controquerela è prassi nel diritto privato quando cioè vede contrapporsi due soggetti in condizione di parità. Diversamente un ordine professionale, essendo un'ENTE PUBBLICO, rientra, generalmente, nella cosiddetta sfera pubblicistica (tranne che per alcuni contratti di natura privatistica).
Detto ciò sembrerebbe alquanto singolare (e sospetto) che un ente pubblico, chiamato per legge a tutelare gli interessi dei cittadini (seppur di una parte di essi) controquereli questi che denunciano omissioni di atti di ufficio, stabiliti per legge, nei loro confronti. Meditate.


Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
(Ezra Pound)
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Originariamente inviato da: cascone
Detto ciò sembrerebbe alquanto singolare che un ente pubblico, chiamato per legge a tutelare gli interessi dei cittadini (seppur di una parte di essi) controquereli questi che denunciano omissioni stabilite da legge nei loro confronti. Meditate.


Il problema è che quando gli interessi non ci vengono tutelati da chi ha il dovere di farlo e detiene gli strumenti ti girano cosi tanto i marroni che perdi la pazienza e di solito avviene che basta poco per passare dalle denuncie agli insulti e dagli insulti alle mani!
...e pertanto dalla ragione al torto!

Spero che non mi girino tanto i marroni da passare dalla ragione...alle mani! Io personalmente gli insulti li bypasserei per la gente che già sà di essere quello che è!

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Cari colleghi, seguo da poco questo argomento sul forum e, cercando di recuperare notizie, mi sono addentrato nei meandri dei siti che lo riguardano. Ho molto apprezzato, ad esempio, l'iniziativa umanitaria che le varie associazioni di categoria (imprenditoriale) ALI, ASSOLIG, ALGI,..., ed il Consiglio Nazionale Geologi, hanno condotto inviando anche un documento con richiesta di "mitigazione degli obblighi" al Presidente del Consiglio Superiore Lavori Pubblici.
Andando a ritroso, però, ho notato che le stesse associazioni si sono rivolte al Ministro Matteoli in questi termini:
" 1
Preg.mo
Ministro Altero Matteoli
Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Piazzale Porta Pia, 1
00161 Roma
Roma, 5 febbraio 2009
Illustrissimo Ministro,
le scriventi Associazioni rappresentano la gran parte dei laboratori di ingegneria e
geotecnica operanti in Italia nei controlli sui materiali da costruzione, su strutture e nella
caratterizzazione geotecnica dei terreni.
Si ha notizia di una iniziativa parlamentare, collegata alla conversione in legge del c.d.
decreto "milleproroghe", finalizzata ad un allungamento di ulteriori 12 mesi del periodo di
coesistenza tra le nuove disposizioni contenute nelle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al
D. M. 14.01.2008 e la precedente normativa.
Tale ipotesi è considerata da queste Associazioni in termini decisamente negativi.
Infatti, laddove ciò fosse, si tratterebbe di un ennesimo rinvio che sposterebbe nuovamente
nel tempo la piena entrata in vigore di un provvedimento atteso e invocato da lungo tempo dal
mondo delle costruzioni, ed in particolare da chi in esso si occupa di controlli.
A fronte di una prima versione delle Norme Tecniche che risale al 2005 ancora oggi, dopo
quattro anni, non si è riusciti a rendere del tutto operante tale provvedimento.
Si è di fatto creata una condizione di incertezza che, se ulteriormente protratta,
contribuirebbe a diffondere il convincimento che le Norme Tecniche per le Costruzioni possano
non entrare mai completamente in vigore e comunque a circondarle di un’inopportuna aurea di
inapplicabilità .
La cronaca drammatica degli ultimi giorni relativa al dissesto idrogeologico, richiama con
urgenza norme precise, univoche ed in grado di assicurare livelli di sicurezza coerenti con gli
standard di un paese civile. E’ appena il caso di far rilevare che l’attuale coesistenza di norme
tecniche (DM 9 gennaio 1996; DM14 settembre 2005; DM 14 gennaio 2008) diverse e spesso in
contrasto fra loro non può che ingenerare confusione, sfiducia e procrastinare sine die la piena
applicazione di tali disposizioni.
Per di più la proroga in questione appare quanto meno singolare in considerazione del fatto
che proprio ai fini della sicurezza le Norme Tecniche sono già rese obbligatorie per la realizzazione
delle opere c.d. "strategiche" e che, inoltre, le stesse sono applicate già in molte altre opere al di là
degli obblighi normativi.
Si ricorda peraltro che l’interesse sviluppatosi rispetto alle nuove norme, per le quali
numerosi sono stati corsi e convegni di approfondimento, ed il fatto proprio della loro approvazione
ha determinato da parte delle categorie professionali interessate e dalle aziende operanti nel
settore investimenti anche molto onerosi che rischiano, laddove l'iniziativa parlamentare suindicata
dovesse avere successo, di essere vanificati, dando un segnale negativo proprio agli operatori più
attenti ed impegnati nella qualità delle costruzioni.
2
Pur nella consapevolezza che miglioramenti e aggiustamenti possono sempre essere
apportati proficuamente a tutte le norme, si ritiene che in questo caso non si possa ulteriormente
attendere poiché esiste il fortissimo rischio di mettere in gioco la credibilità dell'atto normativo in
quanto tale.
Tutto ciò premesso si auspica un deciso intervento del Governo per evitare l'approvazione
dell'emendamento di cui sopra per confermare la piena applicazione delle Norme Tecniche per le
Costruzioni a partire dal 1° luglio 2009.
Con l'auspicio di veder accolte queste considerazioni e restando a disposizione per ogni
possibile chiarimento si ringrazia anticipatamente e si porgono, con l'occasione, i migliori saluti.
Il Presidente A.L.I. Il Presidente A.L.G.I. Il Presidente ASSOLIG
Donatella Pingitore Lamberto Griffini Vittorio Misano"
******************
Bene, direte voi, tutto ciò non deve interessarci in quanto noi siamo Liberi Professionisti e non imprenditori. Ciò potrebbe essere vero ma, sempre nel corso dell'aggiornamento (non APC) ho trovato nel sito dei geologi della Campania, cui appartengo, la lettera inviata al Genio Civile di Napoli ed, in essa, l'allegato 5 (sentenza TAR UMBRIA su controversia Consiglio Naz. Geologi.../Comune di Gualdo Tadino) che, in parte, vi riporto:
3. Il Comune di Gualdo Tadino ha controdedotto puntualmente, anche eccependo
l’inammissibilità del ricorso sotto il profilo della mancanza di legittimazione.
Va anzitutto disattesa detta eccezione di inammissibilità.
E’ riconosciuto in giurisprudenza che gli ordini professionali sono legittimati a difendere gli
interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale, anche laddove non si
tratti di agire a tutela della professione o di attribuzione loro proprie, ma semplicemente di
perseguire vantaggi strumentali giuridicamente riferibili alla sfera della categoria.
Nel caso in esame, peraltro, non si tratta di riconoscere un diritto generalizzato di azione per il
ripristino della legalità asseritamente violata in un settore in cui i geologi possono prestare la
propria attività, in quanto la pretesa avanzata in giudizio riguarda precipuamente la difesa delle
N.R.G. 325/2002
possibilità lavorative della categoria, e più esattamente la facoltà di partecipare agli appalti del
settore."...
******************************
Ora mi chiedo, oltre ai tanti evidenti abusi in atti di ufficio (che brutta frase) e palesi conflitti di interessi (oggi vanno di moda) esistenti in questa mortificante battaglia per afferrare anche questa fetta di mercato(E' QUESTO IL FINE ULTIMO, NON UNA SCELTA TECNICO/SCIENTIFICA O DI ALTO PROFILO PROFESSIONALE), non è anche palese il ritardo nel prendere decisioni coraggiose da parte dei nostri ordini regionali e di quello nazionale?
Mi sono perso qualche passaggio o c'è qualcosa che continua a non funzionare? VISTO L'ATTUALE MERCATO CREDO CHE NESSUNO DI NOI POSSA PERMETTRSI UNO STOP PROLUNGATO PER ASPETTARE LE DECISIONI DALL'ALTO O FARE IL PROCACCIATORE PER LE POCHE DITTE ACCREDITATE (accreditate ma a che titolo???)
Parliamone ancora. Invito i colleghi campani ad essere presenti lunedi 23 novembre, al convegno internazionale che si terrà a M.te S.Angelo (sala Ciliberti) dove potremmo chiedere chiarimenti a De Paola, Giulivo, Russo e, convocare un'assemblea generale nochè chiedere un gesto forte:LE DIMISSIONI DI QUALCUNO A CASO........

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Qualcosa è cambiato: la maggior parte degli OORR stanno predisponendo un documento tutt'altro che morbido sulla questione. Mi fa piacere sottolineare come quello del mio Ordine sia stato scelto come base per mettere a punto una linea decisamente condivisa e che verrà avanzata al CNG: a questo punto De Paola & C. non possono più ignorare le nostre sacrosante ragioni !
Per inciso vorrei segnalare che alcuni OR non erano presenti alla riunione del 20 a Firenze, nemmeno con delega: se fossi negli iscritti pretenderei spiegazioni perché l'argomento è vitale e non può essere ignorato o trattato superficialmente !

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Sarebbe il caso di mandarla tutti all'ordine Umbria e al CNG che ne dite?


Catania 23/11/2009

RACCOMANDATA VIA FAX ai n°
075.5011117
0668807742


Consiglio Regionale Geologi UMBRIA
Via Martiri dei Lager n. 58
06128 – PERUGIA

Consiglio Nazionale Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 ROMA


Oggetto: Art. 4 L. 339/90 – Tutela del titolo e della professione di geologo nella procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico professionale per i lavori “Esecuzione di indagini geognostiche e geotecniche e posa in opera di strumentazioni geotecniche. AGGIUDICAZIONE DEL 29/09/2009
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La presente per segnalarvi che la S.A. appaltante VALLE UMBRA SERVIZI S.p.A. con sede in Via dei Filosofi, 87 -06049 Spoleto (PG) ha aggiudicato il servizio in oggetto, riservato all’attività professionale dei geologi (L. 112/63 e art. 41 DPR 328/2001), all’ ING. GIANPAOLO CECI di Foligno (PG).
Sembrerebbe pertanto configurarsi illecito esercizio abusivo della professione per mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 2 e 5 della legge 112/63 ed art. 41 DPR 328/2001.
Dovrebbe chiarirsi che il servizio in oggetto, poiché inquadrabile tra gli allegati progettuali preliminari di cui all’art. 18 DPR 554/99, è aggiudicabile ai soggetti di cui all’art. 90 D.lgs 163/2006 i quali, secondo quanto disposto dall’art. 41 DPR 328/2001, sono individuabili nella categoria professionale dei geologi sez. A e/o sez. B.
Si prega pertanto di prendere gli opportuni provvedimenti ai sensi della normativa vigente.
Tanto dovevasi
Dott. Geol. Ivan Scaravilli

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Sono daccordo.
hola y hasta luego!

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