Forse sarebbe il caso di dare le informazioni in maniera corretta.

DPR 380/01
Art. 59 (L) - Laboratori


(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)
1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle
facoltà o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell’Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.
(lettere aggiunte dall'articolo 5, comma 5 legge n. 166 del 2002)
2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.
3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.


L'articolo 59 non fa alcuna distinzione tra laboratori ed indagini in situ per il semplice fatto che nella mente del legislatore non vi era alcun interesse alle indagini in situ così come già spiegai in altro thread

La cosa interessante che si determina adesso è IN CHE MODO E CON QUALI CRITERI OGGETTIVI il Ministro delle Infrastrutture, sentito il Consiglio Superiore dei LLpp, stabilisce che Tizio può essere autorizzato e Caio no.
La sentenza del TAR ha ANNULLATO i criteri e il modo per stabilire OGGETTIVAMENTE (SENZA ALCUN DISCRIMINE SOGGETTIVO), contrario ad ogni regola in uno Stato di diritto, chi può essere autorizzato e chi no.
L'annullamento, come ho riportato in altro post di questo stesso thread, comporta il RITIRO EX TUNC dell'atto in quesione (la circolare STC/349), detto in parole povere è come se la circolare STC/349 (e quindi i criteri per autorizzare qualcuno) non sia mai esistita !!

L'unica cosa che rimane in piedi, secondo l'art. 59 del DPR 380/01, è che ad eseguire le prove di laboratorio sono ESCLUSIVAMENTE i laboratori UFFICIALI così come individuati al punto 1 dell'art. 59.

DOMANDA:
come faranno quei pochissimi laboratori UFFICIALI a svolgere l'immane lavoro dalla Sicilia al Trentino ???


Concludo con un'osservazione ad una richiesta fatta al sottoscritto in qualche post precedente di questo stesso thread ricordando a chi legge che il sottoscritto è un geologo e non un avvocato, seppur appassionatosi allo studio del diritto.
La controquerela è prassi nel diritto privato quando cioè vede contrapporsi due soggetti in condizione di parità. Diversamente un ordine professionale, essendo un'ENTE PUBBLICO, rientra, generalmente, nella cosiddetta sfera pubblicistica (tranne che per alcuni contratti di natura privatistica).
Detto ciò sembrerebbe alquanto singolare (e sospetto) che un ente pubblico, chiamato per legge a tutelare gli interessi dei cittadini (seppur di una parte di essi) controquereli questi che denunciano omissioni di atti di ufficio, stabiliti per legge, nei loro confronti. Meditate.


Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
(Ezra Pound)