Originariamente inviato da: cascone
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Il ritiro ex tunc della Circ. STC/349 investe ESCLUSIVAMENTE i LABORATORI NON UFFICIALI (ex art. 59, comma 2 del DPR 380/01) quelli cioè che necessiterebbero di una autorizzazione del Ministro delle Infrastrutture sentito il Consiglio Superiore dei LLpp,(...)

Concludendo, ai sensi della sentenza del TAR Lazio n. 1422 del 18 febbraio 2008 non vi è alcun laboratorio NON UFFICIALE (ex art. 59, comma 2 del DPR 380/01) autorizzato ad emettere certificati di analisi perchè la sentenza del TAR ha annullato la circolare STC/349 ossia ne ha disposto il RITIRO EX TUNC della stessa. Chiunque emetterà un certificato in tal senso commetterà il reato di falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/00 che dispone che:

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.



credo sia importante spiegare il perchè delle dichiarazioni da me fatte stralciando dalla sentenza stessa i passaggi significativi:

stralcio n. 1

SENTENZA

sul ricorso n. 8441 del 2000, proposto dall’Associazione Nazionale Imprese Specializzate in Indagini Geognostiche – A.N.I.S.I.G., (...)

CONTRO

-il Ministero dei Lavori Pubblici e il Ministero per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie, (...)

-la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente (...)

per l’annullamento

1. della Circolare 16 dicembre 1999 n. 349/STC (...)

2. dell’articolo 8, comma 6, del DPR 21.4.1993 n. 246,(...)

3.di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi;



stralcio n. 2

Non rileva, inoltre, per quanto attiene alla normativa posta alla base del potere concessorio in ordine allo specifico settore di cui trattasi, il recepimento della fattispecie autorizzatoria dei laboratori d’indagine geotecnica operata dall’art. 59 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari n. 380/2001 (...), trattandosi di disposizione intervenuta in epoca successiva rispetto a quella di emanazione ed entrata in vigore della Circolare impugnata (del 1999, pubblicata sulla GURI del 23.3.2000) e dunque insuscettibile di determinare, per quest’ultima, una sanatoria a posteriori.



stralcio n. 3

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - SEZIONE TERZA

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
(...)
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.



La sentenza del TAR Lazio di cui sopra, pertanto, con l'accoglimento del ricorso dell'ANISIG contro la circolare STC/349 annulla anche TUTTE le autorizzazioni concesse ai laboratori NON UFFICIALI (ex art. 59, comma 2 del DPR 380/01) come daltronde già definito nel corpo della sentenza quando non ritiene valida come fonte giuridica l'art. 59 del DPR 380/01.



Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
(Ezra Pound)