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Iscritto: Sep 2004
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Scaravilli, forse volevi riferirti a dolmen e non a me. Comunque non ho ben capito la tua situazione. Sei titolare di un laboratorio?
Quello che facciamo è soltanto una goccia nell'oceano. Ma se non ci fosse quella goccia all'oceano mancherebbe.
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Iscritto: Oct 2004
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Non capisco, ma l'ordine della Campania fa gli interessi dei laboratori certificati? Un ordine rappresentante dei geologi che fa gli interessi delle imprese, that's incredible, prendo i soldi da una categoria e faccio gli interessi di un'altra?
Si sono resi conto i geologi campani?
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Iscritto: Sep 2004
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Iscritto: Sep 2004
Posts: 329 |
Premesso che concordo con geodesi, domando: ma il CNG in tutto questo cosa sta facendo? Ma riuscirò un giorno a sapere in tempo (quasi) reale le iniziative e le attività intraprese dal Consiglio Nazionale? viviamo in un immobilismo terrificante? Sono arcistufo! Buon lavoro
Quello che facciamo è soltanto una goccia nell'oceano. Ma se non ci fosse quella goccia all'oceano mancherebbe.
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Iscritto: Oct 2002
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Scaravilli, forse volevi riferirti a dolmen e non a me. Comunque non ho ben capito la tua situazione. Sei titolare di un laboratorio? sono titolare di un titolo da "GEOLOGO" che vale più del pezzo di carta che rilascia l'ing. Lucchese....poi l'ing. Lucchese...mi starebbe stretto farmi fare l'istruttoria da un ing.! Ma perchè il ministero non mette un geologo a fare queste istruttorie?
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Iscritto: Dec 2004
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Iscritto: Dec 2004
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. Il ritiro ex tunc della Circ. STC/349 investe ESCLUSIVAMENTE i LABORATORI NON UFFICIALI ( ex art. 59, comma 2 del DPR 380/01) quelli cioè che necessiterebbero di una autorizzazione del Ministro delle Infrastrutture sentito il Consiglio Superiore dei LLpp,(...) Concludendo, ai sensi della sentenza del TAR Lazio n. 1422 del 18 febbraio 2008 non vi è alcun laboratorio NON UFFICIALE ( ex art. 59, comma 2 del DPR 380/01) autorizzato ad emettere certificati di analisi perchè la sentenza del TAR ha annullato la circolare STC/349 ossia ne ha disposto il RITIRO EX TUNC della stessa. Chiunque emetterà un certificato in tal senso commetterà il reato di falsa dichiarazione ai sensi dell' art. 76 del DPR 445/00 che dispone che: 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. credo sia importante spiegare il perchè delle dichiarazioni da me fatte stralciando dalla sentenza stessa i passaggi significativi: stralcio n. 1SENTENZA
sul ricorso n. 8441 del 2000, proposto dall’Associazione Nazionale Imprese Specializzate in Indagini Geognostiche – A.N.I.S.I.G., (...)
CONTRO
-il Ministero dei Lavori Pubblici e il Ministero per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie, (...)
-la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente (...)
per l’annullamento
1. della Circolare 16 dicembre 1999 n. 349/STC (...)
2. dell’articolo 8, comma 6, del DPR 21.4.1993 n. 246,(...)
3.di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi;
stralcio n. 2Non rileva, inoltre, per quanto attiene alla normativa posta alla base del potere concessorio in ordine allo specifico settore di cui trattasi, il recepimento della fattispecie autorizzatoria dei laboratori d’indagine geotecnica operata dall’art. 59 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari n. 380/2001 (...), trattandosi di disposizione intervenuta in epoca successiva rispetto a quella di emanazione ed entrata in vigore della Circolare impugnata (del 1999, pubblicata sulla GURI del 23.3.2000) e dunque insuscettibile di determinare, per quest’ultima, una sanatoria a posteriori. stralcio n. 3P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - SEZIONE TERZA
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati. (...) Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.La sentenza del TAR Lazio di cui sopra, pertanto, con l'accoglimento del ricorso dell'ANISIG contro la circolare STC/349 annulla anche TUTTE le autorizzazioni concesse ai laboratori NON UFFICIALI (ex art. 59, comma 2 del DPR 380/01) come daltronde già definito nel corpo della sentenza quando non ritiene valida come fonte giuridica l'art. 59 del DPR 380/01.
Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui" (Ezra Pound)
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Iscritto: Apr 2009
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Iscritto: Apr 2009
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e se le prove le faccio ordinare direttamente al committente e metto in relazione "prove non ufficiali e non certificate ex NTC" a solo titolo di raffronto con dati noti cosa succede mi mandano i carabinieri a casa
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
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Iscritto: Oct 2000
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Michele tanto le prove le deve far sue il progettista, il solo responsabile dei dati geotecnici che tu eventualmente fornisci ed interpreti. Quindi basta essere chiari e non spacciarle per prove provenienti da laboratori ufficiali o peggio ex autorizzati.
Ma c'è di più, era sfuggito a me e a tanti, che la sentenza del TAR afferma chiaramente (ma noi geologi o geotecnici di buon senso non ne avevamo dubbio) che la norma è illegittima perché, "estendendo il regime di cui all’art. 20 della legge n. 1086/71 alle prove geotecniche, ha esorbitato dalla propria finalità di mero recepimento della direttiva 89/106/CEE (che riguarda infatti i prodotti o materiali impiegati nelle costruzioni e non menziona le prove geotecniche)". Questo vuol dire che anche in seguito non ci potranno più venire a dire che è l'Europa che richiede di certificare il terreno sottostante le fondazioni perchè materiale da costruzione. In Italia c'è il vizio di far trangugiare bocconi amari sostenendo che è un obbligo europeo....
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Iscritto: Apr 2009
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grazie speriamo bene non sempre il buon senso impera certo che si è montato un bel casino non so come ne usciremo anche se da noi ancora non rompono ma non si sa mai
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
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Iscritto: May 2006
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In Italia c'è il vizio di far trangugiare bocconi amari sostenendo che è un obbligo europeo.... Alcuni consiglieri dell’ordine, oltre al vizio innato degli italiani, hanno il vizio di dire che GLI ALTRI SONO TANTIIII…..
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Iscritto: Nov 2005
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Scusa Adriano, ma è un dato di fatto! Hai presente la pubblicità "ti piace vincere facile"? Se tutto passa dal consiglio superiore lavori publici e sei 1 contro 100 come pensi che vadano a finire le votazioni? Se riesci a cambiare la situazione e far valere il tuo voto 101 (non ho voluto esagerare, mi basta vincere di uno), ti giuro che faccio una campagna per farti entrare al cslp! Infatti tutto che quello che abbiamo ottenuto (magari molto poco secondo te) l'abbiamo ottenuto attraverso sentenze di TAR e Consiglio di Stato dove non ci sono ingegneri e questo dovrebbe farti riflettere. Puoi avere tutte le buone intenzioni e le ragioni del mondo, ma se hai l'organo principe che si occupa del tuo settore che sistematicamente ti vota contro non credo che i margini siano molti. Ciao. Giuliano
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