Michele tanto le prove le deve far sue il progettista, il solo responsabile dei dati geotecnici che tu eventualmente fornisci ed interpreti.
Quindi basta essere chiari e non spacciarle per prove provenienti da laboratori ufficiali o peggio ex autorizzati.

Ma c'è di più, era sfuggito a me e a tanti, che la sentenza del TAR afferma chiaramente (ma noi geologi o geotecnici di buon senso non ne avevamo dubbio) che la norma è illegittima perché, "estendendo il regime di cui all’art. 20 della legge n. 1086/71 alle prove geotecniche, ha esorbitato dalla propria finalità di mero recepimento della direttiva 89/106/CEE (che riguarda infatti i prodotti o materiali impiegati nelle costruzioni e non menziona le
prove geotecniche)". Questo vuol dire che anche in seguito non ci potranno più venire a dire che è l'Europa che richiede di certificare il terreno sottostante le fondazioni perchè materiale da costruzione. In Italia c'è il vizio di far trangugiare bocconi amari sostenendo che è un obbligo europeo....


"Prosunt omnia quae obstant"
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