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Forza Ivan! Spero che tu non demorda.


"ma l’uomo non è pietra di tungsteno e cambia spesso proprietà..." - F. Battiato: "Ferro Battuto" -
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Originariamente inviato da: wolframite
Forza Ivan! Spero che tu non demorda.


Non ti preoccupare...anche se possiamo prendere qualche scazzottata da qualche abusivo...continueremo a fare il nostro lavoro di geologi e loro i geologi abusivi presto condannati...

Il cerchio si stringe cari circolarizzati....geologi abusivi!!!

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In quanto ad abusivi, cosa ne pensate di questo?
un gruppo di ingegneri ha deciso di chiedere al Genio Civile se possono far eseguire, da imprese certificate, una serie di sondaggi, sismiche e prove di laboratorio nel territorio comunale in cui operano generalmente, ed utilizzarle "al bisogno". Necessità aguzza l'ingegno, Genio Civile permettendo!!! confused confused confused
Saluti

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Quote:
un gruppo di ingegneri ha deciso di chiedere al Genio Civile se possono far eseguire, da imprese certificate, una serie di sondaggi, sismiche e prove di laboratorio nel territorio comunale in cui operano generalmente, ed utilizzarle "al bisogno".


Se ne sentono di tutti i colori.
Solo un gruppo di ing. e, pertanto, incompetenti in materia poteva fare una proposta del genere. Per loro il sottosuolo è un numero sempre uguale! L’importante è lievitare il costo delle opere!
Sono curioso di conoscere la risposta del Genio.


Quote:
Necessità aguzza l'ingegno, Genio Civile permettendo!!!
Saluti


Necessità “aguzza” i DISASTRI!!!

p.s. dove hanno trovato delle imprese “certificate”. (N.b. virgolettato certificate)


Ultima modifica di Adriano Iachetta; 26/11/2009 10:33.
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Saluto tutti, Egidio per primo, oggi mi inoltro nel forum per la prima volta.
Io ritorno sull'ultimo post di Antonio Menghini e sulla riunione di Firenze del 20 novembre.
Da quanto so io il documento è stato ampiamente condiviso da numerosi ordini anche quelli che non erano presenti il 20.
Il documento è molto chiaro e và nella direzione che tutti qui auspichiamo: il geologo è competente in materia di indagini, evito la citazione dei vari dpr visto che lo avete fatto voi abbondantemente e in maniera molto chiara.

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Originariamente inviato da: neworder

Il documento è molto chiaro e và nella direzione che tutti qui auspichiamo: il geologo è competente in materia di indagini, evito la citazione dei vari dpr visto che lo avete fatto voi abbondantemente e in maniera molto chiara.


Hai fatto male a non citare i vari DPR perchè hai detto che il geologo è competente in materia d'indagini e non è così! Le indagini formano "oggetto" dell'attività professionale del geologo...soprattuto di quel povero geologo disgraziato della sez. B...rileggi attentamente:

DPR 328/2001
Art. 41
(Attività professionali)
1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali:
a) il rilevamento e la elaborazione di cartografie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);
b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica;
d) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale compresa la relativa programmazione, progettazione e direzione dei lavori; l'analisi, la gestione e il recupero dei siti estrattivi dimessi;
e) le indagini e la relazione geotecnica;
f)la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali per gli aspetti geologici, e le attività geologiche relative alla loro conservazione;
g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonché per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali; la gestione dei predetti strumenti di pianificazione. programmazione e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali;
h) gli studi d'impatto ambientali per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici;
i) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali; il Telerilevamento e i Sistemi Informativi Territoriali (SIT);
l) le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica e la certificazione dei materiali geologici;
m) le indagini geopedologiche e le relative elaborazioni finalizzate a valutazioni di uso del territorio;
n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti ambientali relative alla esposizione e vulnerabilità a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; l'individuazione e la definizione degli interventi di mitigazione dei rischi;
o) il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili limitatamente agli aspetti geologici;
p) la funzione di Direttore responsabile in tutte le attività estrattive a cielo aperto, in sotterraneo, in mare;
q) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche e geochimiche;
r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici;
s) le attività di ricerca.
2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività di acquisizione e rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con metodi diretti e indiretti, quali:
a) il rilevamento e la redazione di cartografie geologiche e tematiche di base anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);
b) il rilevamento degli elementi che concorrono alla individuazione della pericolosità geologica e ambientale ai fini della mitigazione dei rischi, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici finalizzate alla redazione della relazione tecnico geologica;
d) il reperimento e la valutazione delle georisorse comprese quelle idriche;
e) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali limitatamente agli aspetti geologici;
f) i rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;
g) gli studi d'impatto ambientale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) limitatamente agli aspetti geologici;
h) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali;
i) le analisi dei materiali geologici;
l) le esecuzioni di indagini geopedologiche e la relativa rappresentazione cartografica;
m) la funzione di Direttore responsabile nelle attività estrattive con ridotto numero di addetti;
n) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche.



Avendo letto questo ti sembra giusto che io non mi possa fare il mio laboratorietto di prove geotecniche con 100,00 € che me ne debbano far spendere 300.00 €? Sempre con il beneficio del dubbio che uno s...di un'altra categoria professionale non mi venga a negare, confutando questo o quello per alzare il prezzo della "cena", la concessione!

Ti spacciano la certificazione ufficiale per favorire la sicurezza...si ma la sicurezza del conto in banca di qualcuno!
Quante case sono crollate in Abruzzo per difetto dei calcoli geotecnici nei terreni di fondazione?
Io ho sentito dire che sono crollate perchè la certificazione ufficiale sui cementi e sui ferri ha fallito! Meditate stronzi abusivi geologi che volete estendere i disastri dai cementi alle terre...di fondazione!

E' in questa direzione che dovrebbero muoversi i documenti dei nostri rappresentanti: responsabilità professionale individuale con certificazione ufficiale dei materiali geologici da parte di geologi iscritti all'albo. Punto e basta! Cosa sono queste stronzate che vogliono lasciarci la geofisica mentre in realtà si prendono tutto l'art. 41?

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Ivan al tempo.....
Forse mi sono spiegato male, quello che voglio dirti è che gli ordini regionali, certamente non tutti, ma la grande maggioranza, condividono quanto da te detto.
Il documento di Firenze va esattamente in questa direzione.
Fai benissimo a rimarcare con forza le tue posizioni, sono anche le mie, e io penso che saranno quelle del CNG nel prossimo futuro.

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Originariamente inviato da: julianto
Infatti, come vi avevo già detto in precedenza, una delle vie discusse da OORR nelle riunioni del 5/11 e 6/11 e che verrano perseguite è proprio quella dell'art. 59 e dell'interpretazione legale di quella norma: distinzione tra laboratori ed indagini in situ.
Ciao.
Giuliano


A che stiamo con l’interpretazione?

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La legge 1086, Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica, stabilisce all’art. 20 che tra i laboratori di prova ufficiali siano assenti quelli degli istituti di geologia e geofisica, mentre esplicita chiaramente i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;..

Questo accade perché è lontano dalla mente del legislatore che tra i laboratori ufficiali competenti ad eseguire le prove sui calcestruzzi (cemento + inerti) e sugli acciai ne abbiano competenza i laboratori geotecnici sui terreni e sulle rocce.
Ma l’esigenza di molti impianti di calcestruzzo, di avere già certificato dal fornitore l’inerte costituente il calcestruzzo di propria produzione, sposta l’attenzione del legislatore sul ramo della certificazione ufficiale geotecnica riguardante le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce da impiegarsi come “materiale da costruzione”.

Ecco quindi che nasce l’art. 8 del DPR 246/93 il quale estende l’ufficialità delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce utilizzate come materiale di costruzione (prodotto).

In realtà io non ho mai visto un terreno di fondazione recare la marcatura CE che possono invece avere i “prodotti” (terre e rocce inerti utilizzate come materiale da costruzione) secondo l’art. 3 del DPR 246/93, né tantomeno poteva essere nella mente del legislatore volere applicare il concetto di “prodotto” ai terreni di fondazione. Tant’è vero tale concetto che all’art. 6 del DPR 246/93 il legislatore pone le responsabilità “…dell’attestato di conformità di un prodotto ai requisiti della specificazione tecnica, secondo le tipologie di cui all’art.7” sul FABBRICANTE.
Da quando esiste il pianeta Terra, ed io con lui, non si è mai visto un fabbricante di terreni naturali di fondazione né di volumi significativi di terreno sui cui insistono le costruzioni.
Pertanto le prove geotecniche ufficiali sui terreni e sulle rocce sono quelle da intendersi sui “prodotti” che in quanto tali sono realizzati da un fabbricante.

…A meno che qualche efferato credente religioso non si metta ora a dire che Dio è stato il fabbricante del pianeta Terra per adesso siamo a posto…PROBLEMA RISOLTO*!

*A meno di qualche granulometria e qualche altra prova di laboratorio sugli inerti provenienti delle cave....ma qualcuno si stà già muovendo in questa direzione...
http://carlocassaniti.blog.tiscali.it//1...__2013391.shtml

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