Vi allego in calce il documento che l'Ordine Lazio invierà immediatamente ai vari Geni Civili, per sbloccare la situazione.
Penso che anche gli altri OORR si muoveranno similmente.

Il prossimo passo sarà un documento più articolato, che investirà anche il discorso "certificazioni" sul lungo termine e che dovrà essere inoltrato al CSLP, dopo aver ottenuto (si spera) l'avvallo del CNG.

Quindi penso sia il caso di pazientare un altro po', visto che quello che segue dovrebbe (in teoria) risolvere i problemi più urgenti.

Ecco il testo del documento:

Come è noto, dal 1 Luglio 2009 sono entrate in vigore le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 14 gennaio 2008.
I recenti sviluppi e le varie interpretazioni di tale normativa, in particolare di quanto previsto al punto 6.2.2, consigliano i sottoscritti Presidenti degli Ordini dei Geologi di Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino A.A., Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, di divulgare il presente documento al fine di favorire comportamenti coerenti in tutta Italia sia da parte degli uffici preposti al controllo sia da parte della categoria.

L’art. 20 della L. 1086 del 05.11.1971 ha per la prima volta introdotto il concetto di “laboratori ufficiali”, anche se nella fattispecie si trattava di laboratori autorizzati ad eseguire prove su CLS e acciaio (materiali da costruzione). Si riporta l’articolato:
Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
· i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
· il laboratorio dell’Istituto Sperimentale delle FFS (Roma);
· il laboratorio dell’Istituto Sperimentale stradale, del Touring Club Italiano (Milano);
· il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma).
Il Ministero per i LLPP, sentito il CSLLPP, può autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione.
L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, e' servizio di pubblica utilità.

La suuccessiva Circ. Min. LLPP n. 1603 del 20.07.1989 “L. 1086/71 art. 20: autorizzazioni ai laboratori per prove su materiali”, dettava i requisiti che dovevano possedere i suddetti laboratori per ottenere lo status di “laboratori concessi di pubblico servizio”. Si parla comunque ancora e solo di prove sui materiali, così come nell’aggiornamento dei requisiti, contenuto nella Circ. Min. LLPP 346/STC del 14.12.1999.
IL DPR 246 del 21.04.1993 “Regolamento di Attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione” per la prima volta introduce le prove geotecniche su terreni e rocce, al comma 6 dell’art. 8, articolo che verrà anch’esso annullato dalla sentenza TAR Lazio di cui si riferisce nel seguito.
Nel dicembre 1999, quasi contemporaneamente alla già citata Circ. Min. LLPP 346/STC/99 che riguardava le “concessioni ai laboratori per prove su materiali da costruzioni”, viene emanata dal medesimo Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP la Circ. Min. LLPP 349/STC del 16.12.1999 “DPR 246/93 art. 8, comma 6: Concessione ai laboratori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce ed il rilascio dei relativi certificati ufficiali”, la quale prevedeva 3 tipi di concessione ai laboratori:
Settore a: Prove di laboratorio sui terreni;
Settore b: Prove di laboratorio su rocce;
Settore c: Prove geotecniche in situ.
Infine il DPR 380 del 06.06.2001 “Testo unico … dell’edilizia” all’art. 59 riprende l’art. 20 della L. 1086/71. Si riporta l’articolato:
Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
· i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
· il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
· il laboratorio dell’Istituto Sperimentale di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A.;
· il centro sperimentale dell’Ente Nazionale per le Strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.
Il Ministro per le Infrastrutture ed i Trasporti, sentito il CSLLPP, può autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.
L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.

Il richiamo del suddetto articolo, contenuto al punto 6.2.2 “Indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica” delle NTC/2008, entrate in vigore il 1 luglio 2009, sta determinando, come detto, difformità interpretative da parte dei vari uffici preposti, laddove prevede che “le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/01”. Infatti, la corretta ed univoca interpretazione della norma, così come le posizioni dei suddetti uffici, dovrebbero allinearsi con quanto disposto dalla sentenza TAR Lazio, Sezione III^, n. 1422 del 18.02.2008, passata in giudicato in quanto non appellata dal Min. Infrastrutture e Trasporti, emessa a seguito di un ricorso ANISIG, che ha annullato la Circ. Min. LLPP 349/STC/99 (unitamente al comma 6 – art. 8 della Circ. Min. LLPP 246/93) ed ha di fatto privato il Ministero della possibilità di “concessionare” i laboratori, come invece previsto dall’art. 59 del DPR 380/01 .
E’ pertanto incomprensibile che il Ministero Infrastrutture e Trasporti richieda di ottemperare ad una prescrizione, ovvero obbligo di esecuzione di prove geotecniche, in laboratorio ed in situ, da parte di laboratori concessionati, previsto dal D.M. 14.01.2008 punto 6.2.2, considerato che al momento quello stesso Ministero non può “autorizzare” nuove strutture o rinnovare concessioni scadute, non disponendo dello strumento attuativo per poterlo fare.
Dal punto di vista prettamente legale inoltre un parere richiesto dall’O..G Umbria afferma che “le NTC/2008 (approvate con Decreto Ministeriale, ovvero con fonte di rango sub-legislativo) non possono introdurre nell’ordinamento giuridico un obbligo (punto 6.2.2) limitativo della libera iniziativa economica, non previsto da norme di rango legislativo”.
Di certo c’è l’attuale situazione in cui, su tutto il territorio nazionale, con distribuzione fortemente anisotropa, risultano “concessionati” circa 80 laboratori, di cui poco più di 20 relativi al settore “c” (prove geotecniche in situ); il Ministero è impossibilitato ad “abilitare” nuovi laboratori, poiché in attesa che vengano emanate tre nuove circolari riguardanti rispettivamente i laboratori geotecnici (terre e rocce), le prove geotecniche in situ e le prove sui materiali da costruzione (ex Circ. 346/99), che sostituiranno la annullata Circ. 349/STC/99. Inoltre l’elenco dei “laboratori concessionati” depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero appare inesatto in quanto alcune “concessioni”, che ai sensi dell’art. 7 della Circ. 349/STC/99 avevano validità triennale, sono nel frattempo scadute.
Non sfugge inoltre che la prassi, invalsa in questo breve periodo nel quale la certificazione delle indagini (ex punto 6.2.2 delle NTC) è stata richiesta da alcuni Uffici, ha coinvolto in maniera impropria anche la perforazione ed il prelievo di campioni, che non possono in alcun modo essere considerate “prove”.
Tutto ciò premesso, nell’attuale oggettiva situazione di assenza di certo riferimento normativo che impedisce (al di là di ogni successiva valutazione sulla correttezza concettuale di introdurre forme di regolamentazione delle prove geotecniche in situ ed in laboratorio) al Ministero di rilasciare nuove concessioni o di rinnovare quelle scadute, si ritiene immotivata qualunque richiesta formale di esecuzione di prove geotecniche, in laboratorio ed in situ, da imprese di settore in possesso, a qualsiasi titolo, di autorizzazione/concessione Ministeriale. A tal riguardo si ribadisce che, a seguito dell'annullamento (Sentenza TAR Lazio n. 1422/2008) della Circ. 349/STC/99, non esistono allo stato attuale disposizioni legittime di autorizzazione ministeriale secondo le finalità di cui all'art. 59 del DPR 380/01, cui fanno riferimento le NTC2008 al paragrafo 6.2.2, che pertanto risulta non applicabile.

Di fronte al rischio, oggi non più potenziale, di un blocco delle attività professionali che necessitano sia di indagine geognostiche che di prove di laoratorio, si invitano gli Uffici preposti al controllo a voler accettare senza riserve gli elaborati geologici e geotecnici presentati insieme ai relativi risultati delle prove geotecniche, di laboratorio ed in situ, eseguite, purché timbrate e firmate da Geologo regolarmente iscritto all’Albo; quanto sopra nell'attesa di una nuova regolamentazione della materia da parte del Servizio Tecnico Centrale (STC) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.