Dal punto di vista prettamente legale inoltre un parere richiesto dall’O..G Umbria afferma che “le NTC/2008 (approvate con Decreto Ministeriale, ovvero con fonte di rango sub-legislativo) non possono introdurre nell’ordinamento giuridico un obbligo (punto 6.2.2) limitativo della libera iniziativa economica, non previsto da norme di rango legislativo”. (QUESTO è AFFERMATO NELLA SENTENZA- ribadire la sentenza)
Di certo c’è l’attuale situazione in cui, su tutto il territorio nazionale, con distribuzione fortemente anisotropa, risultano “concessionati” circa 80 laboratori, di cui poco più di 20 relativi al settore “c” (prove geotecniche in situ); il Ministero è impossibilitato ad “abilitare” nuovi laboratori, poiché in attesa che vengano emanate tre nuove circolari riguardanti rispettivamente i laboratori geotecnici (terre e rocce), le prove geotecniche in situ e le prove sui materiali da costruzione (ex Circ. 346/99), che sostituiranno la annullata Circ. 349/STC/99. Inoltre l’elenco dei “laboratori concessionati” depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero appare inesatto in quanto alcune “concessioni”, che ai sensi dell’art. 7 della Circ. 349/STC/99 avevano validità triennale, sono nel frattempo scadute.
Non sfugge inoltre che la prassi, invalsa in questo breve periodo nel quale la certificazione delle indagini (ex punto 6.2.2 delle NTC) è stata richiesta da alcuni Uffici, ha coinvolto in maniera impropria anche la perforazione ed il prelievo di campioni, che non possono in alcun modo essere considerate “prove”.
Tutto ciò premesso, nell’attuale oggettiva situazione di assenza di certo riferimento normativo che impedisce (al di là di ogni successiva valutazione sulla correttezza concettuale di introdurre forme di regolamentazione delle prove geotecniche in situ ed in laboratorio) al Ministero di rilasciare nuove concessioni o di rinnovare quelle scadute, si ritiene immotivata qualunque richiesta formale di esecuzione di prove geotecniche, in laboratorio ed in situ, da imprese di settore in possesso, a qualsiasi titolo, di autorizzazione/concessione Ministeriale. A tal riguardo si ribadisce che, a seguito dell'annullamento (Sentenza TAR Lazio n. 1422/2008) della Circ. 349/STC/99, non esistono allo stato attuale disposizioni legittime di autorizzazione ministeriale secondo le finalità di cui all'art. 59 del DPR 380/01, cui fanno riferimento le NTC2008 al paragrafo 6.2.2, che pertanto risulta non applicabile.
Di fronte al rischio, oggi non più potenziale, di un blocco delle attività professionali che necessitano sia di indagine geognostiche che di prove di laoratorio, si invitano gli Uffici preposti al controllo a voler accettare senza riserve gli elaborati geologici e geotecnici presentati insieme ai relativi risultati delle prove geotecniche, di laboratorio ed in situ, eseguite, purché timbrate e firmate da Geologo regolarmente iscritto all’Albo; quanto sopra nell'attesa di una nuova regolamentazione della materia da parte del Servizio Tecnico Centrale (STC) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
In rosso ho evidenziato le parti da eliminare o da modificare!Comunque, rimane un documento missero!(UN TOPOLINO)
Si può sapere chi vi ha comunicato che a breve verranno pubblicate tre nuove circolari ed ammesso che la notizia sia veritiere la suddetta nota non serve a nulla in quanto già superata.
Perché non si predispone un documento che ribadisce i principi delle legge primarie e delle sentenze?
SI PUÒ SAPERE A CHE GIOCO STATE GIOCANDO. “Tamponiamo oggi in modo da rinviare il problema e, forse, con un colpo di fortuna riusciranno ad reinserire le circolari”.
VERGOGNA!!!!!!!