Ciao Duccio, non sono una giurista ma un Geologo quindi mi perdonerete, ma ho chiaro che l’annullamento se attuato ha efficacia retroattiva (ex tunc) poiché l’atto amministrativo o "Documento Normativo" annullato si considera come mai emanato. La retroattività si spiega con il fatto che il vizio invalidante è coevo all’emanazione dell’atto e l'atto amministrativo in questione è il "DM 14 gennaio 2008, relativamente al punto 6.2.2"...quindi tutto il "documento" può essere affetto da vizio invalidante e quindi revisionabile come lo è stato negli anni scorsi.
A tal proposito, secondo me forse bisognerebbe dare attenzione alla procedure di INVALIDITA' DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO per cui la giurisprudenza è forse più efficace!
Infatti, esiste in ambito di diritto amministrativo un’ulteriore invalidità materiale relativa al contenuto dei documenti amministrativi emessi dalla Pubblica Amministrazione che sono materialmente considerati invalidi, se coincidono con i vizi materiali, previsti dall’art. 26 del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054 ( T.U. delle leggi del Consiglio di Stato) nelle tre categorie di “eccesso di potere”, “incompetenza” e “violazione della legge ”.

L’eccesso di potere è la figura più importante fra i vizi di legittimità degli atti amministrativi.
Da quanto riportato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato l’eccesso di potere s’identifica come “scorrettezza in una scelta discrezionale” della P.A.

Le figure sintomatiche di questa scorrettezza sono le seguenti: “sviamento di potere”, “travisamento ed erronea valutazione dei fatti”, “illogicità o contradditorieta’ dell’atto”, “contradditorieta’ fra più atti”, “inosservanza delle circolari”.

La nostra categoria nell'attuazione del NTC08 è soggetta all'interpretazione discrezionale degli atti normativi da parte della P.A.!
Quindi, si potrebbe valutare di percorrere anche la strada dell'Invalidità dei contenuti del Documento Amministrativo!
Saluti


Rita Lalla

"Abitua il tuo intelletto al dubbio e il tuo cuore alla tolleranza." (G.C. Lichtenberg)