[u][font:Arial Black][b][u][u][b][u][b]INDAGINI E PROVE CERTIFICATE DAI LABORATORI DI CUI ALL'ART. 59 DEL D.P.R. 6.6.2001, N. 380 IL CUI ELENCO E' DEPOSITATO PRESSO IL SERVIZIO TECNICO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE[/b][/u][/b][/u][/font][/b][/u][/u]
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font:Verdana] Ritengo assolutamente valide la protesta e le argomentazioni addotte da Cascone in merito alla certificazione di alcune indagini geognostiche, tipo sondaggi, prove penetrometriche statiche o dinamiche, SCPT ecc. Aggiungo che per esperienza pluridecennale mi risulta che spesso i titolari di tali imprese di indagini geognostiche, molte volte iscritti all'albo nazionale per la categoria specifica o alla camera di commercio, e quindi autorizzati, tempo addietro gestivano quelle piccole imprese artigianali che rispondevano alle gare dei comuni per effettuare pozzi per acqua, senza alcuna competenza specifica. I comuni, infatti, dopo aver espletato la gara d'appalto per un pozzo o per un capitolato d'appalto di indagini geognostiche nominavano direttore dei lavori un geologo. Non capisco quindi lo spirito della normativa che impone al geologo l'obbligo di allegare alla relazione sulla modellazione geologica, geotecnica e sulla pericolosità sismica del sito in merito al D.M.14.01.2008 la certificazione di un'impresa o di un laboratorio autorizzati dal Ministero ad eseguire le indagini. Non è più giusto che un geologo, che ha sempre svolto tale tipo di lavoro, in mancanza di attrezzature idonee, possa commissionare tale tipo di indagini ad un'impresa, anche se non autorizzata, sotto la propria direzione ? Mi sembra strano come gli OO.RR. ed il C.N.G. non abbiano già provveduto a protestare energicamente e ad interpellare la base per proporre immediatamente un ricorso al T.A.R. ed al C.D.S., se necessario !!![/font]
NEVIO DE TOMMASO
Ultima modifica di nevio; 05/12/2009 18:55.