Originariamente inviato da: julianto
Mi fa un po' ridere che vengono accettate o enfatizzate solo se dette da qualsiasi iscritto che non faccia parte degli OORR.

Giuliano Antonielli


forse perchè NON risultano di pubblico accesso da nessuna parte ??

In attesa di leggere questo documento salvifico della professione (e del fondoschiena di qualcuno), al momento segretato in qualche cassetto di qualche OR, approfitto per ri-chiederti quanto già chiesto in altro post, e al quale non hai (ancora) risposto:

Perchè la cosa (attenzioni degli OORR sulla questione dei laboratori certificati, ndr) sarebbe divenuta di stretta attualità solo dopo l'entrata in vigore delle NTC, e soprattutto perchè nel ricorso presentato dal CNG nell'aprile 2008 al TAR Lazio (respinto dal G.A. con sentenza 5231/09) contro le NTC08 NON E' STATO SOLLEVATO, IN ALCUNA PARTE DEL RICORSO, IL VIZIO DI LEGITTIMITA' RELATIVA A QUELLA PARTE DEL PUNTO 6.2.2 dove si impone, con abuso di potere, che "le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del DPR 6.6.2001, n. 380", così come invece il sottoscritto ha messo in evidenza nella sua lettera, argomentandone le motivazioni.

Perorando la causa degli OORR utili spiega inoltre, anche alla luce della (eventuale) salvifica Vs. lettera che si spera non si concretizzi in tempi geologici, l'ANOMALIA rappresentata da quanto prodotto ad ottobre dal CNG e dal'OR Campania essendo, i rispettivi consigli di ordine, tra i firmatari della proposta di modifica della circolare 349/STC, unitamente ad un'altra consigliera del CNG, la dott.ssa. geol. Donatella Pingitore, anche se in quella circostanza in qualità di Presidente dell'ALI, una delle associazioni di laboratori di geotecnica, firmataria tra l'altro nel maggio scorso di una lettera (vai alla sezione news) indirizzata al CSLLPP, all'attenzione del suo Presidente ing. Angelo Balducci, nella quale si chiedeva un "incontro congiunto al fine di individuare in modo unitario e concordato una procedura operativa urgente che consenta la definizione delle nuove circolari che regolamenteranno le attività dei laboratori geotecnici e delle imprese specializzate in indagini geognostiche (ex Circ. 349/STC) come richiesto dal DM".

Tanto per rinfrescare a te e agli altri la memoria, relativamente al ricorso del CNG sulle NTC in quel (oramai) lontano aprile 2008 di cui sopra, riporto le richieste del CNG così come riportato sul sito ufficiale dello stesso:

11 aprile 2008
Il Consiglio Nazionale dei Geologi impugna dinanzi al T.A.R. Lazio il D.M. 14.01.2008 recante “Norme Tecniche per le Costruzioni” .

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 26 marzo 2008, con delibera n° 42/2008 resa immediatamente esecutiva, ha deciso di impugnare dinanzi al competente T.A.R. del Lazio il D.M. 14.01.2008 recante “Norme Tecniche per le Costruzioni”, pubblicato sulla G.U. n° 29 del 4.02.2008 ed emanato dal Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero dell’Interno ed il Capo Dipartimento della Protezione Civile.

Le osservazioni che seguono mirano ad illustrare le motivazioni che hanno indotto il Consiglio ad assumere tale iniziativa:

• il testo delle “Norme Tecniche” ha omesso, in più parti, fondamentali attività conoscitive delle caratteristiche geologiche delle aree interessate dalla costruzione di opere di ingegneria civile; dette conoscenze, che afferiscono la professionalità geologica, sono invece contemplate tanto nelle Norme Tecniche di cui al D.M. 14.09.2005, che in tutte le altre precedenti normative tecniche, quali il D.M. 11.03.1988, il D.P.R. 554/1999, il decreto legislativo 163/2006, , l’O.P.C.M. 3274/2003 e, infine, lo stesso Eurocodice C7;

• tali omissioni assumono carattere di rilevante gravità, non solo per la categoria professionale dei geologi, in quanto estromessa da taluni ambiti della progettazione, sia pubblica che privata, ma anche per gli stessi progettisti, in quanto resi privi delle specifiche, fondamentali e insostituibili acquisizioni geologico-tecnico ambientali, con evidenti pregiudizi e danni degli interessi dell’intera collettività sotto il triplice profilo, economico, della sicurezza e delle risorse naturali e ambientali;

• il pregiudizio si presenta attuale e concreto poiché, in forza di quanto disposto dall’art. 20 della legge 28 febbraio 2008, n° 31, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2007, n° 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al D.M. 14.01.2008, trovano immediata applicazione fino al 30 giugno 2009, unitamente a tutta la precedente normativa tecnica;

• i citati pregiudizi economici e di sicurezza connessi con l’applicazione del testo delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, pubblicato sulla G.U. n° 29 del 4.02.2008, derivano anche da sostanziali difformità tra detto testo e quello approvato dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori con voto 74 reso nelle Adunanze del 13 e 27 luglio 2007;

• le difformità rilevate tra i due testi sono oltre 220, di cui 70 sono modifiche sostanziali e significative (modifiche di parametri quantitativi afferenti strutture, verifiche, sicurezza, ecc.), oltre 90 riguardano modifiche del testo e le restanti 60 circa sono modifiche redazionali e di ortografia;

• tutte le sopra accennate modificazioni risultano apportate in fase di emanazione dal Ministero delle Infrastrutture e, quindi, in patente violazione di legge ed eccesso di potere, da organo diverso da quello preposto dall’ordinamento per la redazione delle Norme Tecniche, quale l’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, avente in sé le competenze scientifico/professionali adeguate e congrue per tale redazione;

• la difformità sostanziale tra il testo approvato dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori e quello pubblicato sulla G.U. n° 29 del 4.02.2008 comporta anche gravi ed insanabili vizi di adozione del provvedimento che invalidano lo stesso in toto inficiandolo di illegittimità radicale ed assoluta.



E' interessante sapere che il prof. Aiello è stato inserito dal CNG per le questioni sulle NTC e che quanto riportato relativamente all'abuso d'ufficio sia addebitabile allo stesso poichè sempre lo stesso prof. Aiello ha tenuto recentemente lo stesso corso sulle NTC anche per l'OR Campania.

Davvero strano !!


Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
(Ezra Pound)