La sentenza 1422 del 18/02/2008, ha annullato, sia la Circolare 16 dicembre 1999-349/STC sia l’art. 8, comma 6 del DPR 21.4.1993 n° 246, nella parte in cui prevede che l’autorizzazione prevista dall’art. 20 della L. n° 1086 del 5 novembre 1971 riguardi anche le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce; nonché tutti gli atti presupposti, conseguenti, e comunque connessi. Il tribunale, nella decisione, ha anche sottolineato: “Non rileva, inoltre, per quanto attiene alla normativa posta alla base del potere concessorio in ordine allo specifico settore di cui trattasi, il recepimento della fattispecie autorizzatoria dei laboratori di indagine geotecnica operata dall’art. 59 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari n° 380/2001 (che raccoglie le disposizioni di cui al D.Lgs. n° 378/2001 e al DPR n° 379/2001), trattandosi di disposizione intervenuta in epoca successiva rispetto a quella di emanazione ed entrata in vigore della Circolare impugnata (del 1999, pubblicata sulla GURI del 23/03/2000) e dunque insuscettibile di determinare, per quest’ultima, una sanatoria a posteriori”. La pronuncia sopra riportata, passata in giudicato in quanto non appellata dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, ha privato tale Ministero della possibilità di “concessionare” i laboratori in forza della Circolare 16 dicembre 1999 n° 349/STC e dell’art. 8, comma 6, del DPR 21/04/1993 n° 246. Pertanto, il richiamo all’art. 59 del DPR 380/01, contenuto nel punto 6.2.2 “indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica” delle NTC, entrate in vigore il 1 luglio 2009 – laddove prevede che “le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/01” – allo stato attuale non è più riferibile ai laboratori “concessionati” ai sensi della Circolare n°349/STC/99. E’ incomprensibile che il Ministero Infrastrutture e Trasporti richieda di ottemperare ad una prescrizione, ovvero obbligo di esecuzione di prove geotecniche, in laboratorio ed in sito, da parte di laboratori concessionati, nei termini previsti dal D.M. 14.01.2008 punto 6.2.2, considerato che al momento non vi sono laboratori “autorizzati”.

Questo è quello che affermano all'unanimità i nostri OORR!

L'ORC, rafforza tale tesi, sottolineando che:le NTC sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n°29 del 4 febbraio 2008 e, pertanto, non hanno tenuto nella debita considerazione il contenuto della sentenza sopra menzionata per una evidente impossibilità tempistica: il provvedimento giurisdizionale è stato pubblicato in data posteriore rispetto alle NTC (18 febbraio 2009)”.

In conclusione, chiunque richieda (uffici preposti) la certificazione delle indagini geoetecniche, commette un abuso!

SALUTI!

Ultima modifica di Galileo; 11/12/2009 19:18.

Fuggire la realtà non rappresenta una soluzione.