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La sentenza 1422 del 18/02/2008, ha annullato, sia la Circolare 16 dicembre 1999-349/STC sia l’art. 8, comma 6 del DPR 21.4.1993 n° 246, nella parte in cui prevede che l’autorizzazione prevista dall’art. 20 della L. n° 1086 del 5 novembre 1971 riguardi anche le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce; nonché tutti gli atti presupposti, conseguenti, e comunque connessi. Il tribunale, nella decisione, ha anche sottolineato: “Non rileva, inoltre, per quanto attiene alla normativa posta alla base del potere concessorio in ordine allo specifico settore di cui trattasi, il recepimento della fattispecie autorizzatoria dei laboratori di indagine geotecnica operata dall’art. 59 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari n° 380/2001 (che raccoglie le disposizioni di cui al D.Lgs. n° 378/2001 e al DPR n° 379/2001), trattandosi di disposizione intervenuta in epoca successiva rispetto a quella di emanazione ed entrata in vigore della Circolare impugnata (del 1999, pubblicata sulla GURI del 23/03/2000) e dunque insuscettibile di determinare, per quest’ultima, una sanatoria a posteriori”. La pronuncia sopra riportata, passata in giudicato in quanto non appellata dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, ha privato tale Ministero della possibilità di “concessionare” i laboratori in forza della Circolare 16 dicembre 1999 n° 349/STC e dell’art. 8, comma 6, del DPR 21/04/1993 n° 246. Pertanto, il richiamo all’art. 59 del DPR 380/01, contenuto nel punto 6.2.2 “indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica” delle NTC, entrate in vigore il 1 luglio 2009 – laddove prevede che “le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/01” – allo stato attuale non è più riferibile ai laboratori “concessionati” ai sensi della Circolare n°349/STC/99. E’ incomprensibile che il Ministero Infrastrutture e Trasporti richieda di ottemperare ad una prescrizione, ovvero obbligo di esecuzione di prove geotecniche, in laboratorio ed in sito, da parte di laboratori concessionati, nei termini previsti dal D.M. 14.01.2008 punto 6.2.2, considerato che al momento non vi sono laboratori “autorizzati”.

Questo è quello che affermano all'unanimità i nostri OORR!

L'ORC, rafforza tale tesi, sottolineando che:le NTC sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n°29 del 4 febbraio 2008 e, pertanto, non hanno tenuto nella debita considerazione il contenuto della sentenza sopra menzionata per una evidente impossibilità tempistica: il provvedimento giurisdizionale è stato pubblicato in data posteriore rispetto alle NTC (18 febbraio 2009)”.

In conclusione, chiunque richieda (uffici preposti) la certificazione delle indagini geoetecniche, commette un abuso!

SALUTI!

Ultima modifica di Galileo; 11/12/2009 19:18.

Fuggire la realtà non rappresenta una soluzione.
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Scusa Galileo, ma come mai non vedo citato il DPR 328 (per non parlare della sentenza del TAR in risposta agli Ingegneri)?

Stiamo aggirando l'ostacolo, si cercano tutte le varie ragioni ma chissà perchè non si dice che il GEOLOGO E' COMPETENTE IN MATERIA DI INDAGINI!

Che coraggio che hanno gli OR, aspettano alla finestra che il Ministero prepari la prossima circolare, tutto qui amici, tutto qui.




Ultima modifica di neworder; 11/12/2009 19:23.
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Ciò vuol dire che noi geologi liberi professionisti, all'unanimità, laddove ravvisassimo questo abuso, dovremmo rivolgerci agli avvocati dei rispettivi ordini che provvederanno a denunciare chi commette l'abuso? O no? confused frown confused

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agi Offline
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Originariamente inviato da: julianto
Veramente io ho continuato a citare il Prof. Aiello anche per i contenuti della relazione geologica e geotecnica (la traccia dell'ORGL fa riferimento alle sue lezioni ed ha ottenuto la sua approvazione) e per la prevalenza del 328 sulle NTC e mi hanno attaccato da tutte le parti.


Ricordo bene l'attacco di quei tempi ma non credo le cose siano legate. Nessuno ha mai negato che il DPR 328/01 fosse gerarchicamente superiore al DM delle NTC. All'epoca uno dei problemi più dibattuti era quello di inserire o meno i parametri geotecnici nella relazione geologica visto che le NTC lo escludono. Allora mi chiedo! Il DPR 328/01 dice il contrario in merito a tale aspetto? A me personalmente sfugge ma sarei ben lieto se fosse una mia disattenzione. Se così fosse allora sarebbe "normativamente" corretto inserire i parametri in relazione geotecnica. In merito alle indagini è invece evidente che il DPR da indicazioni precise in merito alle ns competenze ad eseguirle.

saluti, agi

Ultima modifica di agi; 11/12/2009 20:44.
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Altra domanda che mi viene da sottoporre a Galileo: secondo te se "Questo è quello che affermano all'unanimità i nostri OORR!" come mai il nostro rappresentante nazionale è andato così a cuor leggero a firmare quel famigerato documento che richiama in gioco la circolare 349?

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Originariamente inviato da: dolmen
E' gia pronta, mi riferisco alla mazzata finale, e farà la sua comparsa entro febbraio (piccolo slittamento da quanto preannunciato)!
E' opportuno che si cominci a fare allenamento perchè, sembra, che ci si debba "..attacare al tram". crazy confused mad
ENTRO FEBBRAIO??????????
E intanto io che faccio? Continuo a litigare da solo? O dico ai committenti: "aspettate febbraio che ora non mi fanno lavorare".... mad mad sick

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Mi dispiace per te, vcolax, ma sembra ci sia ancora confusione. Dal guazzabuglio emergerebbero tre linee di pensiero divergenti che, più o meno, possono essere così sintetizzate :
a) I colleghi che sono stati a Roma, al CSLP, riportano un atteggiamento distaccato e stravagante dei funzionari secondo i quali entro febbraio verrà emanata una nuova circolare per regolamentare il settore. Non si è capito, perchè non lo hanno detto chiaramente, se ci sarà un accoglimento delle richieste di "mitigazione" di cui anche il nostro presidente nazionale et ALIi si sono fatti propositori. Di fatto, a dir loro, chi non si adegua può attaccarsi...
b) c'è la teoria di Galileo, che non si capisce a cosa conduce
c) c'è la teoria degli...ortolani, di cui credo tutti conoscano l'enunciato, e di cui noi siamo "gli utilizzatori finali", fatto salve modifiche ed integrazioni. crazy confused mad

Ultima modifica di dolmen; 11/12/2009 21:50.
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x dolmen

a riguardo il presidente del nazionale, non sò cosa lo abbia spinto a firmare.......(o meglio lo posso immaginare)

a riguardo l'abuso, secondo me basta solo citare le fonti

infine io non ho nessuna teoria, ho solo riportato parte di un ducumento che è stato trasmesso agli uffici provinciali del GC

Saluti!

Ultima modifica di Galileo; 11/12/2009 23:00.

Fuggire la realtà non rappresenta una soluzione.
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a me di teorie ne risultano quattro, ci sarebbe anche chi prova a far rispettare la legge. Perche', mi chiedo, vi e' rilutanza da parte degli OR a citare il 328?
Provo a girare la domanda ad Alessandro Cascone, io non riesco ad arrivare alla risposta.

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Originariamente inviato da: dolmen

a) I colleghi che sono stati a Roma, al CSLP, riportano un atteggiamento distaccato e stravagante dei funzionari secondo i quali entro febbraio verrà emanata una nuova circolare per regolamentare il settore.


C'è una cosa che sfugge a tutti: colleghi geologi, funzionari del CSLLPP e, a quanto pare, anche ai 20 rappresentanti dei 20 OORR dei geologi sparsi per lo Stivale, anche se non è sfuggita ad un giudice del TAR.

C'è una cosa che emana odor di rosa, ma rosa non è, che cos'è ??

La "cosa" in questione riguarda un argomento del diritto amministrativo, o meglio, sarebbe più corretto, giuridicamente parlando, dire che riguarda un PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

Confesso che è da più di un anno che mi sono dedicato allo studio del diritto amministrativo unitamente a quello del diritto costituzionale, pubblico e degli enti locali con qualche puntatina su alcuni argomenti del diritto penale (diffamazione e abuso di ufficio). Non si sa mai, puo' tornare utile di questi tempi smile
Conscio, comunque di essere solo un geologo cercherò di spiegare sinteticamente perchè è importante conoscere in cosa consiste il cosiddetto potere concessorio.

Il potere concessorio è il potere che il giudice amministrativo (G.A.) della sentenza TAR Lazio 1422/08 (che ha annullato la Circolare 349/STC) ha “chiaramente” individuato come ratio della stessa circolare.

In diritto amministrativo la concessione viene definita come un provvedimento amministrativo con cui una PA conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone così la sfera giuridica (SANDULLI) ossia, come ricordato nella stessa sentenza di cui sopra, “istituto volto a consentire a soggetti privati lo svolgimento di determinate attività prima loro precluse (concessione costitutiva) oppure riservate a soggetti pubblici (concessione traslativa).

Sempre la sentenza di cui sopra specifica che: “la concessione in questione è normativamente costruita come concessione di servizio pubblico”

e continua:

Peraltro, come giustamente rimarca la ricorrente (ANISIG, ndr), per poter qualificare in termini di servizio pubblico una determinata attività economicamente rilevante e per renderla oggetto della relativa concessione, occorre un’espressa previsione di legge (non un DM ad esempio che è noto non ha né forza né valore di legge, ndr), dato che “nel sistema positivo, per servizio pubblico si intende un' attività economica che per legge o in base ad essa viene assunta da un ente pubblico…….oppure attribuita (con atto concessorio) anche ad altri soggetti, che la esercitano in forme imprenditoriali sotto il controllo dell' Amministrazione e con un determinato regime amministrativo” (CGARS n. 90/1998).
La necessità di un’espressa previsione legislativa discende dall’art. 41 della Costituzione
(leggi la mia lettera al Ministro, ndr), il quale pone una riserva di legge in ordine alle limitazioni dell’iniziativa economica privata da parte dei pubblici poteri. E dunque qualsiasi compressione dell’attività imprenditoriale deve essere sorretta da una scelta del legislatore, che ne fissi con precisione i limiti e i contorni con atto di normazione primario (cioè con una legge dello Stato e non con un regolamento come il DM 14 gennaio 2008, ndr), non essendo possibile e legittimo che ciò avvenga con un mero atto regolamentare o addirittura con una circolare amministrativa. (appunto, come dicevo prima !!, ndr)
Nella specie, per la limitazione dell’attività imprenditoriale afferente al settore delle indagini geognostiche riveniente dal regime concessorio di cui alla circolare in impugnativa (…) manca, come appunto lamenta la ricorrente
(l’ANISIG, ndr), qualunque base normativa di rango legislativo.
Tale base non può essere invero individuata nel citato art. 20 della legge n. 1086/1971, dato che esso definisce, come già detto, “servizio di pubblica utilità” l’attività dei laboratori, ma solo “ai fini della presente legge”, e quest’ultima riguarda i materiali di costruzione e non certamente le “prove geotecniche”.
Quanto all’art. 8, comma 6, del DPR n. 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE), che estende alle prove geotecniche il regime previsto dalla legge n. 1086/71 per i laboratori “non ufficiali” autorizzati allo svolgimento di prove su materiali da costruzione, si tratta appunto di una norma regolamentare, che in quanto tale non può fondare, in violazione del principio della riserva di legge, la materia controversa. E quindi l’articolo suddetto (come dedotto dall’istante nel secondo motivo d’impugnativa) è esso stesso illegittimo sia perché, estendendo il regime di cui all’art. 20 della legge n. 1086/71 alle prove geotecniche, ha esorbitato dalla propria finalità di mero recepimento della direttiva 89/106/CEE (che riguarda infatti i prodotti o materiali impiegati nelle costruzioni e non menziona le prove geotecniche), sia perché ha disciplinato ex novo una materia coperta, per i motivi già esposti, da riserva di legge (cfr. TAR Lazio, III, n. 1724 del 22.9.1994).


Concludendo, qualunque atto il Servizio Tecnico Centrale emanerà a febbraio o a marzo o nel 2011 o tra 10 anni, sarà sempre e solo ILLEGITTIMO come lo è stata la Circolare 349 del 16 dicembre 1999 fino a quando non ci sarà una norma avente forza e valore di legge, e al tram si attaccheranno non solo coloro i quali si ostineranno, eventualmente, a perseverare nell’errore (CSLLPP e GGCC) ma anche quegli operatori economici che investiranno soldi (tanti) per mettersi al passo con quanto richiesto dalla futura (più corretto scrivere futuribile) concessione così come ignorantemente (o volpinamente) hanno fatto quelli che l’hanno richiesta in passato salvo poi adesso trovarsi con un pugno di mosche in mano.


Ah, dimenticavo…

Della lettera preparata dagli OORR a Catania mi sorgono spontanee alcune domande tenendo conto del contenuto finale della stessa:

  • “si invitano e diffidano gli Uffici preposti al controllo a voler accettare senza riserve gli elaborati geologici e geotecnici presentati insieme ai relativi risultati delle prove geotecniche, di laboratorio ed in sito, finora eseguite; con l’avvertenza che qualunque azione contraria alla diffida rivolta – nell’attesa di una nuova regolamentazione della materia da parte del Servizio Tecnico Centrale (STC) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – paralizzerebbe un “servizio di pubblica utilità”, con gravi responsabilità anche in capo ai funzionari pubblici interessati.”


Osservazione n. 1:
di solito si “diffida dal” non si “diffida al”. Capisco che siamo geologi ma forse era il caso di farsi veramente aiutare da un legale a scrivere la lettera a meno che non ci si dedicava allo studio del diritto.

Osservazione n. 2:
se un funzionario pubblico ha eventualmente responsabilità per “qualunque azione contraria alla diffida rivolta”, quale sarà la responsabilità di quei laboratori che, dichiarando il falso, visto che c'è qualcuno (GGCC) che richiede cose illegittime, emettono certificati con carta intestata con tanto di dicitura richiamante il loro essere accreditati ai sensi dell’art. 59 DPR 380/01 o peggio ai sensi della Circolare 349/STC ???

Osservazione n. 3:
come mai nella lettera degli OORR, che ha fagocitato le energie mentali e le conoscenze di ben 20 persone, ognuna delle quali avrà sicuramente avuto un confronto con altrettante menti dei rispettivi consigli, NON VI E' DA NESSUNA PARTE ALCUN RIFERIMENTO AL DPR 328/01 relativo alle COMPETENZE PROFESSIONALI DEL GEOLOGO in virtù di quello stesso articolo 41 Cost. richiamato dalla sentenza del TAR Lazio 1422/08 e dalla mia lettera al Ministro ?? e in questo caso il "provvedimento giurisdizionale" è stato pubblicato (2008) abbondantemente prima che le venti menti pensanti degli OORR si riunissero a Catania (26 nov 2009) per l'elaborazione del documento salvifico della professione del geologo !! confused

Osservazione n. 4: (solo per Giuliano Antonielli alias Julianto)
Ma tu, la mia lettera, che hai sostenuto sia stata scritta grazie ad un mio ipotizzato scopiazzamento della Vs, l’hai letta ?? laugh laugh laugh


Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
(Ezra Pound)
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