Originariamente inviato da: dolmen

a) I colleghi che sono stati a Roma, al CSLP, riportano un atteggiamento distaccato e stravagante dei funzionari secondo i quali entro febbraio verrà emanata una nuova circolare per regolamentare il settore.


C'è una cosa che sfugge a tutti: colleghi geologi, funzionari del CSLLPP e, a quanto pare, anche ai 20 rappresentanti dei 20 OORR dei geologi sparsi per lo Stivale, anche se non è sfuggita ad un giudice del TAR.

C'è una cosa che emana odor di rosa, ma rosa non è, che cos'è ??

La "cosa" in questione riguarda un argomento del diritto amministrativo, o meglio, sarebbe più corretto, giuridicamente parlando, dire che riguarda un PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

Confesso che è da più di un anno che mi sono dedicato allo studio del diritto amministrativo unitamente a quello del diritto costituzionale, pubblico e degli enti locali con qualche puntatina su alcuni argomenti del diritto penale (diffamazione e abuso di ufficio). Non si sa mai, puo' tornare utile di questi tempi smile
Conscio, comunque di essere solo un geologo cercherò di spiegare sinteticamente perchè è importante conoscere in cosa consiste il cosiddetto potere concessorio.

Il potere concessorio è il potere che il giudice amministrativo (G.A.) della sentenza TAR Lazio 1422/08 (che ha annullato la Circolare 349/STC) ha “chiaramente” individuato come ratio della stessa circolare.

In diritto amministrativo la concessione viene definita come un provvedimento amministrativo con cui una PA conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone così la sfera giuridica (SANDULLI) ossia, come ricordato nella stessa sentenza di cui sopra, “istituto volto a consentire a soggetti privati lo svolgimento di determinate attività prima loro precluse (concessione costitutiva) oppure riservate a soggetti pubblici (concessione traslativa).

Sempre la sentenza di cui sopra specifica che: “la concessione in questione è normativamente costruita come concessione di servizio pubblico”

e continua:

Peraltro, come giustamente rimarca la ricorrente (ANISIG, ndr), per poter qualificare in termini di servizio pubblico una determinata attività economicamente rilevante e per renderla oggetto della relativa concessione, occorre un’espressa previsione di legge (non un DM ad esempio che è noto non ha né forza né valore di legge, ndr), dato che “nel sistema positivo, per servizio pubblico si intende un' attività economica che per legge o in base ad essa viene assunta da un ente pubblico…….oppure attribuita (con atto concessorio) anche ad altri soggetti, che la esercitano in forme imprenditoriali sotto il controllo dell' Amministrazione e con un determinato regime amministrativo” (CGARS n. 90/1998).
La necessità di un’espressa previsione legislativa discende dall’art. 41 della Costituzione
(leggi la mia lettera al Ministro, ndr), il quale pone una riserva di legge in ordine alle limitazioni dell’iniziativa economica privata da parte dei pubblici poteri. E dunque qualsiasi compressione dell’attività imprenditoriale deve essere sorretta da una scelta del legislatore, che ne fissi con precisione i limiti e i contorni con atto di normazione primario (cioè con una legge dello Stato e non con un regolamento come il DM 14 gennaio 2008, ndr), non essendo possibile e legittimo che ciò avvenga con un mero atto regolamentare o addirittura con una circolare amministrativa. (appunto, come dicevo prima !!, ndr)
Nella specie, per la limitazione dell’attività imprenditoriale afferente al settore delle indagini geognostiche riveniente dal regime concessorio di cui alla circolare in impugnativa (…) manca, come appunto lamenta la ricorrente
(l’ANISIG, ndr), qualunque base normativa di rango legislativo.
Tale base non può essere invero individuata nel citato art. 20 della legge n. 1086/1971, dato che esso definisce, come già detto, “servizio di pubblica utilità” l’attività dei laboratori, ma solo “ai fini della presente legge”, e quest’ultima riguarda i materiali di costruzione e non certamente le “prove geotecniche”.
Quanto all’art. 8, comma 6, del DPR n. 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE), che estende alle prove geotecniche il regime previsto dalla legge n. 1086/71 per i laboratori “non ufficiali” autorizzati allo svolgimento di prove su materiali da costruzione, si tratta appunto di una norma regolamentare, che in quanto tale non può fondare, in violazione del principio della riserva di legge, la materia controversa. E quindi l’articolo suddetto (come dedotto dall’istante nel secondo motivo d’impugnativa) è esso stesso illegittimo sia perché, estendendo il regime di cui all’art. 20 della legge n. 1086/71 alle prove geotecniche, ha esorbitato dalla propria finalità di mero recepimento della direttiva 89/106/CEE (che riguarda infatti i prodotti o materiali impiegati nelle costruzioni e non menziona le prove geotecniche), sia perché ha disciplinato ex novo una materia coperta, per i motivi già esposti, da riserva di legge (cfr. TAR Lazio, III, n. 1724 del 22.9.1994).


Concludendo, qualunque atto il Servizio Tecnico Centrale emanerà a febbraio o a marzo o nel 2011 o tra 10 anni, sarà sempre e solo ILLEGITTIMO come lo è stata la Circolare 349 del 16 dicembre 1999 fino a quando non ci sarà una norma avente forza e valore di legge, e al tram si attaccheranno non solo coloro i quali si ostineranno, eventualmente, a perseverare nell’errore (CSLLPP e GGCC) ma anche quegli operatori economici che investiranno soldi (tanti) per mettersi al passo con quanto richiesto dalla futura (più corretto scrivere futuribile) concessione così come ignorantemente (o volpinamente) hanno fatto quelli che l’hanno richiesta in passato salvo poi adesso trovarsi con un pugno di mosche in mano.


Ah, dimenticavo…

Della lettera preparata dagli OORR a Catania mi sorgono spontanee alcune domande tenendo conto del contenuto finale della stessa:

  • “si invitano e diffidano gli Uffici preposti al controllo a voler accettare senza riserve gli elaborati geologici e geotecnici presentati insieme ai relativi risultati delle prove geotecniche, di laboratorio ed in sito, finora eseguite; con l’avvertenza che qualunque azione contraria alla diffida rivolta – nell’attesa di una nuova regolamentazione della materia da parte del Servizio Tecnico Centrale (STC) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – paralizzerebbe un “servizio di pubblica utilità”, con gravi responsabilità anche in capo ai funzionari pubblici interessati.”


Osservazione n. 1:
di solito si “diffida dal” non si “diffida al”. Capisco che siamo geologi ma forse era il caso di farsi veramente aiutare da un legale a scrivere la lettera a meno che non ci si dedicava allo studio del diritto.

Osservazione n. 2:
se un funzionario pubblico ha eventualmente responsabilità per “qualunque azione contraria alla diffida rivolta”, quale sarà la responsabilità di quei laboratori che, dichiarando il falso, visto che c'è qualcuno (GGCC) che richiede cose illegittime, emettono certificati con carta intestata con tanto di dicitura richiamante il loro essere accreditati ai sensi dell’art. 59 DPR 380/01 o peggio ai sensi della Circolare 349/STC ???

Osservazione n. 3:
come mai nella lettera degli OORR, che ha fagocitato le energie mentali e le conoscenze di ben 20 persone, ognuna delle quali avrà sicuramente avuto un confronto con altrettante menti dei rispettivi consigli, NON VI E' DA NESSUNA PARTE ALCUN RIFERIMENTO AL DPR 328/01 relativo alle COMPETENZE PROFESSIONALI DEL GEOLOGO in virtù di quello stesso articolo 41 Cost. richiamato dalla sentenza del TAR Lazio 1422/08 e dalla mia lettera al Ministro ?? e in questo caso il "provvedimento giurisdizionale" è stato pubblicato (2008) abbondantemente prima che le venti menti pensanti degli OORR si riunissero a Catania (26 nov 2009) per l'elaborazione del documento salvifico della professione del geologo !! confused

Osservazione n. 4: (solo per Giuliano Antonielli alias Julianto)
Ma tu, la mia lettera, che hai sostenuto sia stata scritta grazie ad un mio ipotizzato scopiazzamento della Vs, l’hai letta ?? laugh laugh laugh


Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
(Ezra Pound)