Tenete conto che il CNG non è stato invitato, come altri ordini, nella commissione perchè le prove sono considerate dal ministero e dal cslp come attività d'impresa.
xchè il CNG è firmatario insieme ad imprese del documento conclusivo del 16/10/2009 in allegato? Quale è la necessità di tale firma? Tutelare forse la professionalità del Geologo? E che senso ha per la Categoria sottoscrivere "i principi ritenuti fondamentali dagli operatori del settore"?
La via della certificazione del singolo strumento e della singola prova poteva essere una soluzione
noto che diverse volte ti riferisci a questa soluzione. Perchè non dovrebbe essere più percorribile questa strada facendo in modo che i certificati di taratura degli strumenti e le verifiche di controllo periodico ( magari emessi da organi di certificazione del STC) vengano, nel caso, obbligatoriamente richiesti (in forma di allegato) dagli enti preposti al controllo degli elaborati (geni civili). Questa sarebbe una giusta causa per la categoria che il CNG dovrebbe sostenere.
Qui si sta facendo una gran confusione (e non parlo dei geologi) tra acquisizione del dato, acquisizione dei campioni, esecuzione di prove, esecuzione di sondaggi, elaborazione dei dati.
la confusione spesso mi sembra strumentale, come quando si vorrebbe far credere in qualche modo che i "valori caratteristici" dei parametri geotecnici (richiesti dalla norma) siano ottenibili con prove eseguite da laboratori e/o imprese "concessionate"...a prescindere dalle necessarie valutazioni (elaborazioni, interpretazioni) del dato
appropriato acquisito e questo al di là della separata valutazione della corretta esecuzione della prova (in laboratorio, in sito)
In ogni caso e in qualunque modo evolverà la faccenda penso che assumerà valore sostanziale, anche in ciascuna singola controversia, quanto affermato da Cascone alla luce della sentenza TAR Lazio 1422/08 la quale va ben oltre l'annullamento della Circolare in impugnativa:
... qualunque atto il Servizio Tecnico Centrale emanerà a febbraio o a marzo o nel 2011 o tra 10 anni, sarà sempre e solo ILLEGITTIMO come lo è stata la Circolare 349 del 16 dicembre 1999 fino a quando non ci sarà una norma avente forza e valore di legge, e al tram si attaccheranno non solo coloro i quali si ostineranno, eventualmente, a perseverare nell’errore (CSLLPP e GGCC) ma anche quegli operatori economici che investiranno soldi (tanti) per mettersi al passo con quanto richiesto dalla futura (più corretto scrivere futuribile) concessione così come ignorantemente (o volpinamente) hanno fatto quelli che l’hanno richiesta in passato salvo poi adesso trovarsi con un pugno di mosche in mano.
ed aggiungo condividendo:
Per i geologi la distinzione tra attività professionale e attività di impresa non sussiste se non esclusivamente in ambito di gare a rilevanza pubblica e laddove l'importo è tale da richiedere alcune garanzie alla stazione appaltante, il tutto ai sensi dell'art. 20 del D. lgs. 163/06 ed esclusivamente per la ragione di far sì che la PA che emana il bando abbia garanzie sufficienti sulla solidità economica e finanziaria dell'appaltatore, caratteristiche che difficilmente un semplice professionista, da solo o associato, può garantire alla stregua di una società quando si comincia a ragionare di importi superiori ai 20.000 €
Anto.