- per quanto riguarda le responsabilità non avevo nessuna intenzione di
spacciare numeri teorici per misurati, forse non sono stato sufficientemente
chiaro, intendevo inserire angolo d'attrito, modulo elastico e modulo
edometrico, specificando teorici, da verificare in relazione geotecnica (che
come avevo premesso si è riservato di fare l'ing.) solo che tali valori anche se teorici vi chiedevo consiglio sull'attendibilità della fonte a cui fare riferimento per il reperimento.
Ho capito, intendi dare un intervallo tipico che questi valori possono assumere, come si faceva uan volta.
Nella attuale relazione geologica però questi valori, secondo quanto dice la legge, NON andrebbero segnalati.
Ci sono state discussioni accese al proposito, ma ancora non trovo nessuno che mi mostri un paragrafo della normativa dove sia scritto che nella relazione geologica vanno inseriti i dati geotecnici, e questi vanno ripetuti anche nella relazioni geotecnica.
Al contrario.
Per cui, se io fossi in te, direi all'ing: Caro ing (o egregio ing. dipende dai rapporti), come ben sai la normativa è cambiata, e non posso segnalarti i parametri geotecnici nella relazione geologica perchè la stessa legge li tiene bene separati. In caso contrario commetteremmo un vizio formale e sostanziale impugnabile.
Fra poco introduco un link ad una bozza di relazione geologica secondo la normativa vigente per le costruzioni.
P.S.: non ho mai pensato nè scritto che intendevi commettere un falso, semplicemente se succede qualcosa e non hai fatto le indagini, ti fanno semplicemente ripagare i danni qualora quel qualcosa sia imputabile a tua omissione.