Gli artt. 40 e 41 del DPR 328/2001, riguardanti le attività professionali del geologo vanno bene, questi li conoscono tutti, andiamo però a citare la parte introduttiva dell'art. 41:
Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti
nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite
dalla vigente normativa, oltre alle attivita' indicate nel comma 2,
in particolare le attivita' implicanti assunzioni di responsabilita'
di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di
coordinamento tecnico-gestionale, nonche' le competenze in materia di
analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle
seguenti attivita', anche mediante l'uso di metodologie innovative o
sperimentali:
.
L'unico punto in cui si esplicita la parola progettazione è nella seguente frase:
le attivita' implicanti assunzioni di responsabilita'
di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di
coordinamento tecnico-gestionale
Putroppo non vengono definite esattamente questi interventi geologici e tecnico-gestionali, che rimangono a parte mi sembra rispetto all'elenco che segue.
Mi piacerebbe qualcosa di più sostanziale pe riuscire a convincere i burocrati del Genio civile, che peraltro hanno pareri divisi dato che in alcune regioni il titolo progettista mi sembra ci venga asegnato, in altre no.
E sono d'accordo che il DPR ha maggiore autorità delle NTC in questo aspetto, ma qui si tratterebbe di iniziare la solita battaglia legale...
