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"Il fenomeno lobbistico si inquadra in un contesto de-ideologizzato, pertanto l'adesione o la presa di contatto con un gruppo di interesse non implica di per sé coincidenza a una generalizzata,o ideologica, visione del mondo ma si concretizza in un supporto a singole e specifiche negoziazioni con le istituzioni." (da Wikipedia)

Ripeto che , secondo me, noi dobbiamo prendercela con chi fa pressioni illegalmente e con chi fa prevalere il potere delle lobby .
Hai provato a chiedere al CSLP, nella persona dell'ing. Lucchese, di chiarirti la questione? Prova.
N.B. Sono contrario alle autorizzazioni/concessioni rilasciate secondo quanto previsto dalla circolare 349 annullata. Sono favorevole alla dimostrazione di controllo delle attrezzature inteso come taratura delle macchine da laboratorio.

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Mi associo a Dolmen, la ISO parzialmente soddisfa queste caratteristiche, e lo fà per qualsiasi processo , anche il singolo....


"laudato si mi signore
per sora nostra acqua
tanto umile et preziosa et casta" S. Francesco d'Assisi

Vorlicek Pier - Andrea
Phd in applied geology
Post doc in hydrogeology
vorlicek@libero.it
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PER EGIDIO GRASSO:

PERCHE’ NON DAI DIVULGAZIONE IN HOME PAGE DEL DOCUMENTO DEI PRESIDENTI DEL 16-12-2009 RATIFICATO DAL CNG? QUELLO E’ UFFICIALE O NO? SAREBBE UNA CORRETTA INFORMAZIONE ALLA STREGUA DI QUELLA NON CORRETTA RIGUARDANTE L’ELENCO DEI CIRCOLARIZZATI EX 349.
SE SI POTESSE PUBBLICARE ANCHE IN HOME PAGE DEL CNG SI RAGGIUNGEREBBE LO SPIRITO DI DIVULGAZIONE CHE INTENDE RAGGIUNGERE L’ATTO.
TE LO CHIEDO ANCHE A NOME DI QUEI NUMEROSI COLLEGHI CHE NON SAPEVANO DOVE SBATTERE LA TESTA QUANDO CERCAVANO UN LABORATORIO UFFICIALE.
GRAZIE

Ivan scaravilli

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Invio quanto mi è stato trasmesso da colleghi per ampia diffusione.
**********************************************
AVV. ENRICO MENICHETTI
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
TOSSI – GERMINI – LUCHETTI – MENICHETTI
06123 PERUGIA – PIAZZA IV NOVEMBRE 36 – C.P. 77
TEL. 075.5735645 - FAX 075.5732058
enrico.menichetti@avvocatiperugiapec.lextel.it
1
Perugia, 18 dicembre 2009
Spett.le
Ordine dei Geologi della Regione
Via Martiri dei Lager, 58
06128 Perugia
c.a. Preg.mo Presidente
Dott. Geol. Oliviero Lolli
Oggetto: Parere sulla Nota “Regione Umbria – Giunta Regionale – Direzione Regionale
Ambiente, Territorio e Infrastrutture” del 28/08/2009, prot. n. 0132953 avente ad oggetto “DM 14/01/08
Norme tecniche per le costruzioni (NTC 08). […] Indagini e prove geotecniche: applicazione p.to 6.2.2
delle NTC 08 e rispetto art. 59, comma 2 del dpr n. 380/01. Comunicazioni”.
IL QUADRO NORMATIVO E LA SENT. TAR LAZIO, SEZ. III, 18/02/2008 N. 1422
1) Nota “Regione Umbria – Giunta Regionale – Direzione Regionale Ambiente, Territorio e
Infrastrutture” del 28/08/2009, prot. n. 0132953 avente ad oggetto “DM 14/01/08 Norme tecniche per le
costruzioni (NTC 08). […] Indagini e prove geotecniche: applicazione p.to 6.2.2 delle NTC 08 e rispetto art. 59,
comma 2 del dpr n. 380/01. Comunicazioni”, nella quale, al terz’ultimo capoverso, “si segnala che dal 1.07.09
trova validità ed efficacia il punto 6.2.2 del D.M. 14/01/08 a tenore del quale le indagini geotecniche devono
essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/01 (T.U. per l’edilizia)”.
2) D.M. Infrastrutture 14/01/2008 (“Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”,
pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 2008, n. 29, S.O.), p.to 6.2.2 relativo alle indagini geotecniche: “Le
indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del DPR 6 giugno 2001,
n. 380. I laboratori su indicati fanno parte dell'elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del
Ministero delle Infrastrutture.”
Identica norma era contenuta al punto 7.2.2 del D.M. Infrastrutture 14/09/2005 (“Norme tecniche per le
costruzioni”, pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222, S.O.).
3) L’art. 59, comma 2, DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia) sancisce che: “Il Ministro per le
infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto,
ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle
geotecniche su terreni e rocce.”
4) Con riferimento alla norma da ultimo citata, si osserva quanto segue:
a) l’art. 59 del DPR 380/2001 raccoglie in seno al Testo Unico Edilizia e riproduce il contenuto dell’art. 20,
legge 1086/1971;
2
b) tale art. 20, legge 1086/71, al comma 2 sanciva che “Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare prove sui
materiali da costruzione, ai sensi della presente legge.”;
c) l’art. 59 comma 2 del DPR 380/2001, perciò, estende tale facoltà autorizzatoria ministeriale anche alle
prove geotecniche su terreni e rocce, pur se la fonte legislativa raccolta in seno al Testo Unico Edilizia ed ivi
indicata (art. 20, legge 1086/1971) non contemplava tale estensione, limitando l’oggetto dell’autorizzazione ai
laboratori effettuanti prove sui materiali da costruzione;
d) la suddetta estensione anche alle prove geotecniche su terreni e rocce, era prevista dall’art. 8, comma 6,
DPR 246/1993 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione) in
base al quale: “Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dei
lavori pubblici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 . L'autorizzazione prevista
da detto articolo riguarderà altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce.”;
e) considerato che il Testo unico edilizia (DPR 380/2001) è un testo unico di coordinamento, in quanto la
legge delega in base alla quale è stato emanato (art. 7, comma 2, lett. d, legge 50/1999), indicava quale
principio e criterio direttivo, il “coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti
di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa
anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo”, il legislatore del Testo Unico del 2001, ha
unificato in un’unica disposizione di rango legislativo (art. 59, comma 2 DPR 380/2001), quanto
precedentemente previsto dall’art. 20, comma 2, legge 1086/71 (norma di legge abrogata) e dall’art. 8, comma
6, DPR 246/1993 (norma regolamentare, senza tuttavia abrogarla);
f) in base al sopra detto art. 8, comma 6, DPR 246/1993 fu emanata la Circolare Min. Lavori Pubblici 16
dicembre 1999 n. 349/STC (“Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, art. 8 comma
6 – Concessione ai laboratori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce ed il rilascio
dei relativi certificati ufficiali”, pubblicata sulla GURI, serie generale n. 69 del 23.3.2000)
g) sia l’art. 8, comma 6, DPR 246/1993, sia la suddetta Circolare n. 349/99, sono stati dichiarati illegittimi dal
TAR Lazio, Sez. III, sent. 18/02/2008 n. 1422, non appellata e perciò passata in giudicato, che così si esprime
sul punto:
g.i) non si può introdurre con norma di regolamento (art. 8, comma 6, DPR 246/1993) e tanto meno con norma
contenuta in una Circolare, una limitazione dell’esercizio dell’attività economica privata che ai sensi dell’art.
41 Cost. è libera e che può essere compressa solo con legge (e non con fonte di rango sub-legislativo);
g.ii) inoltre, “quanto all’art. 8, comma 6, del DPR n. 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva
89/106/CEE), che estende alle prove geotecniche il regime previsto dalla legge n. 1086/71 per i laboratori “non
ufficiali” autorizzati allo svolgimento di prove su materiali da costruzione, si tratta appunto di una norma
regolamentare, che in quanto tale non può fondare, in violazione del principio della riserva di legge, la materia
controversa. E quindi l’articolo suddetto (come dedotto dall’istante nel secondo motivo d’impugnativa) è esso
stesso illegittimo sia perché, estendendo il regime di cui all’art. 20 della legge n. 1086/71 alle prove
geotecniche, ha esorbitato dalla propria finalità di mero recepimento della direttiva 89/106/CEE (che riguarda
infatti i prodotti o materiali impiegati nelle costruzioni e non menziona le prove geotecniche), sia perché ha
disciplinato ex novo una materia coperta, per i motivi già esposti, da riserva di legge.”;
g.iii) anche sotto il profilo della restrizione arbitraria della concorrenza derivante dalla selezione, stante la
mancata fissazione di parametri oggettivi degli aspiranti concessionari, la suddetta sentenza TAR Lazio n.
3
1422/2008 rileva che: “si tratta di aspetti che ha recentemente esaminato, l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, la quale in data 17.9.2007 ha deliberato al riguardo una “segnalazione” ai sensi
dell’art. 21 della legge 10.10.1990, n. 287, rilevando con ampie e diffuse argomentazioni (che il Collegio
condivide ed in questa sede fa proprie) quanto segue:
- il previsto contingentamento dei laboratori “non ufficiali” di prove appare ingiustificato, tenuto conto che esso
permette di esercitare un controllo per lo svolgimento di tale attività sulla base di una valutazione discrezionale
fondata sulla mera ubicazione territoriale del laboratorio, con conseguente ingiustificata distorsione della
concorrenza e del corretto funzionamento del mercato;
- siffatte limitazioni sono state introdotte con la citata circolare senza che la normativa di riferimento
prevedesse alcuna necessità di contingentare il numero dei laboratori “non ufficiali”, mentre la stessa
normativa (che in effetti fa riferimento ad autorizzazioni) non stabilisce affatto un regime di natura concessoria
per lo svolgimento dell’attività dei laboratori medesimi.”;
h) tale sentenza, inoltre, risulta pubblicata il 18/02/2008 e perciò in data successiva alla pubblicazione delle
NTC 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4/02/2008) che pertanto non hanno tenuto nella dovuta considerazione
il contenuto della sentenza sopra menzionata.
* * *
PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ DEL PUNTO 6.2.2 DEL D.M. INFRASTRUTTURE 14/01/2008
Ciò premesso, si rileva quanto segue.
A) Le nuove norme tecniche (approvate con D.M. Infrastrutture 14/01/2008 e cioè con atto che non è
certo di rango legislativo) non possono introdurre nell’ordinamento giuridico un obbligo limitativo della libera
iniziativa economica, non previsto da norme di rango legislativo.
A tale riguardo, sia sufficiente il confronto tra l’art. 59, comma 2 del T.U. edilizia ed il punto 6.2.2 del D.M.
Infrastrutture 14/01/2008: mentre con il primo si interviene a livello di potestà autorizzatoria ministeriale,
attribuendo al Ministero la facoltà di autorizzare altri laboratori (diversi da quelli “ufficiali” elencati al comma 1
del medesimo art. 59) ed estendendola anche alle prove geotecniche su terreni e rocce, con il secondo si
interviene sulle modalità di svolgimento dell’attività dei laboratori, introducendo un obbligo di esecuzione e
certificazione delle prove e delle indagini geotecniche da parte dei laboratori menzionati dall’art. 59 (sia quelli
di cui al comma 1, c.d. laboratori “ufficiali”, sia quelli di cui al comma 2, c.d. laboratori “autorizzati”).
In altri termini, con il punto 6.2.2 del D.M. 14/01/2008 (NTC 08) è stato di fatto riproposto quanto previsto nella
Circolare n. 349/99 (con l’unica differenza che si è passati dal regime concessorio a quello autorizzatorio),
Circolare che tuttavia appena due settimane dopo la pubblicazione in GU del D.M. 14/01/2008, è stata
dichiarata illegittima ed annullata dalla giurisprudenza amministrativa sopra riportata, per tutte le ragioni sopra
esposte.
B) L’art. 52, DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia), alla lett. c) sancisce che “le norme tecniche
riguardanti i vari elementi costruttivi, definiscono le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni,
torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature”.
Le norme tecniche in materia di costruzioni contenute al punto 6.6.2 del D.M. 14/01/2008, tuttavia, non si
limitano a “definire le indagini sui terreni e sulle rocce” (come gli imponeva la norma di legge primaria), ma si
4
spingono ad individuare anche i soggetti che devono eseguirle e certificarle (“Le indagini e le prove
[geotecniche] devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del DPR 6 giugno 2001, n.
380. I laboratori su indicati fanno parte dell'elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero
delle Infrastrutture.”) e ciò in assenza di alcuna espressa autorizzazione legislativa a tale fine.
C) Sotto altro profilo, il punto 6.2.2 del D.M. 14/01/2008 (NTC 08) risulta lesivo delle competenze
professionali attribuite ai geologi dalle seguenti norme, in base alle quali “indagini” e “prove” fanno parte
espressamente dell’attività professionale del geologo (anche se in modo non esclusivo).
L. 3/02/1963 n. 112 (Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo.)
Art. 3. Oggetto della professione.
Formano oggetto dell'attività professionale del geologo:
a) l'esecuzione di rilevamenti e studi geologici anche attinenti al catasto minerario, fotogeologia,
cartografia geologica;
b) le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere
concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici;
c) indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane,
valanghe, sistemazioni costiere, erosioni del suolo;
d) le indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee;
e) le indagini geologiche relative alla prospezione e alla ricerca dei giacimenti minerari, ivi compresi i
giacimenti di idrocarburi e di acque minerali e ciò anche in sottofondo marino;
f) le indagini geologiche relative ai materiali naturali da costruzione ed alla loro estrazione;
g) le indagini geologiche anche nel campo agrario;
h) le indagini geologiche connesse con l'arte militare ed altre affini;
i) le ricerche di carattere paleontologico, petrografico, mineralogico relative ai commi precedenti.
D.M. Grazia e Giustizia del 18/11/1971 recante “Tariffa per le prestazioni professionali dei geologi” e
s.m.i.
Capo VI (“Analisi e prove”), p.to 29
29. Le analisi e le prove dei campioni vengono compensate come segue e gli importi indicati sono relativi alle
sole prestazioni consulenziali in diretta attinenza con le prove stesse, quindi non comprensivi del costo di
preparazione ed esecuzione delle prove e delle spese relative che vengono compensate a parte.
L'interpretazione dei dati delle determinazioni di cui ai sottoindicati capoversi A e B con stesura di grafici e
schizzi illustrativi e della relazione, vengono compensati a discrezione.
A. -. Analisi petrografiche, paleontologiche, sedimentologico
Le determinazioni di laboratorio sono compensate a quantità nella misura minima risultante dalla seguente
tabella: (Omissis)
B. - Determinazione e prove geotecniche, geopedologiche e geochimiche.
Le prestazioni del geologo per l'esecuzione di prove geotecniche, geopedologiche e geochimiche sono
compensate come segue:
a) prove in situ: a vacazione con le modalità e tariffe di cui al capo II del presente tariffario;
b) prove in laboratorio: a percentuale in ragione del 26,38% del costo della singola prova.
D.P.R. 5/06/2001 n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione
all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti.), che conferma e specifica il quadro normativo previgente.
5
Art. 41. Attività professionali.
1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre
alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di
programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché
le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti
attività, anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali:
a) il rilevamento e la elaborazione di cartogafie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il
telerilevamento, con particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a
mezzo «Geographic Information System» (GIS);
b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e
mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la
programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale
relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e
consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la
costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la
direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica;
d) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche, e dei geomateriali
d'interesse industriale e commerciale compresa la relativa programmazione, progettazione e direzione dei
lavori; l'analisi, la gestione e il recupero dei siti estrattivi dimessi;
e) le indagini e la relazione geotecnica;
f) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali per gli aspetti geologici, e le attività
geologiche relative alla loro conservazione;
g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali
compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione
dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione
territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonché per la tutela,
la gestione e il recupero delle risorse ambientali; la gesione dei predetti strumenti di pianificazione,
programmazione e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali;
h) gli studi d'impatto ambientali per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici;
i) rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici
caratterizzanti e la dinamica dei litorali; il Telerilevamento e i Sistemi Informativi Territoriali (SIT);
l) le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica e la certificazione dei materiali geologici;
m) le indagini geopedologiche e le relative elaborazioni finalizzate a valutazioni di uso del territorio;
n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti ambientali relative alla esposizione
e vulnerabilità a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; l'individuazione e la definizione degli interventi di
mitigazione dei rischi;
o) il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili limitatamente agli aspetti geologici;
p) la funzione di Direttore responsabile in tutte le attività estrattive a cielo aperto, in sotterraneo, in mare;
q) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche,
geotecniche e geochimiche;
r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici;
s) le attività di ricerca.”
Dal punto di vista delle fonti del diritto, si evidenzia che il D.M. 14/01/2008 (NTC 08) non ha la forza giuridica
per derogare alle sopra riportate norme di legge o di regolamento in materia di competenze
professionali in quanto:
6
a) un decreto (non avente neppure natura regolamentare) quale è il D.M. 14/01/2008 (NTC 08) non può
inficiare né dettare norme in contrasto con atti aventi forza di legge (art. 3, legge 3/02/1963 n.
112) o con regolamenti (art. 41, D.P.R. 328/2001);
b) anche ove si voglia qualificare il D.M. 14/01/2008 (NTC 08, approvato dal Ministro delle Infrastrutture
di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo Dipartimento della Protezione Civile) come “atto
normativo-regolamentare” (così Tar Lazio, Sez. III, sent. 25/05/2009 n. 5231, contrariamente a quanto
indicato nell’epigrafe dello stesso atto), la legge professionale (legge 3/02/1963 n. 112) ed il D.P.R.
328/2001 (che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nel rispetto del procedimento previsto
dall’art. 17, comma 2, l. 400/1988 ed ha pertanto natura giuridica di “regolamento indipendente del
Governo”), risultano gerarchicamente sovraordinati rispetto al primo. In particolare, risulta
assorbente l’art. 17, comma 3, ultima parte, legge 400/1988 in base al quale “I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo”;
c) a tale riguardo, la sent. Tar Lazio, Sez. III, sent. 25/05/2009 n. 5231 da ultimo citata, nel confermare
“l’integrabilità delle NTC con norme superiori”, chiarisce inequivocabilmente che “le NTC costituiscono
una raccolta organica delle norme che disciplinano la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle
costruzioni al fine di garantire, per stabiliti livelli di sicurezza, la pubblica incolumità. […] Tali norme
debbono essere necessariamente integrate e coordinate […] con la disciplina legislativa di settore.
Le norme primarie e secondarie disciplinanti il settore dei lavori pubblici o richiedenti determinate
attività conoscitive di competenza esclusiva dei geologi sono comunque destinate ad
applicarsi secondo il loro disposto, sia per effetto dell’ampio richiamo contenuto nelle stesse NTC
in impugnativa, sia in virtù del principio di gerarchia delle fonti, tenuto conto, in particolare, da
quest’ultimo punto di vista, della naturale prevalenza di disposizioni di legge su disposizioni
regolamentari incidenti sulla medesima materia.
Questo vale, a mero titolo esemplificativo, per le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006, riguardanti e
postulanti specifiche acquisizioni e determinate componenti conoscitive attribuibili, nella varie fasi
della progettazione, alla professionalità geologica. Esse non potranno, invero, non applicarsi, anche in
presenza e vigenza delle contestate NTC.”.
D) Oltre i sopra evidenziati profili di illegittimità, con l’entrata in vigore delle nuove norme tecniche di
cui al D.M. 14/01/2008 (NTC 08, con decorrenza 1/07/2009):
- i laboratori “non autorizzati” (non iscritti nell’elenco di cui al punto 6.2.2 del suddetto D.M.) non possono
operare;
- le istruttorie relative alla richiesta autorizzazione dei laboratori sono ad oggi in totale stallo a seguito
dell’annullamento da parte del Tar Lazio della suddetta Circolare n. 349/99;
- i laboratori geognostici “autorizzati” alla data odierna sono circa 80 di cui appena 20 circa per l’esecuzione di
indagini geognostiche (settore “c”) e la distribuzione territoriale di tali laboratori evidenzia aree regionali nelle
quali non sussiste neppure un laboratorio autorizzato per il settore “c” (Umbria, Liguria, Molise, Valle d’Aosta,
Trentino);
- tali autorizzazioni, a seguito della sopra menzionata sent. TAR Lazio, Sez. III, 18/02/2008 n. 1422, risultano
automaticamente decadute in quanto detta sentenza, nell’annullare la Circolare n. 349/99 e l’art. 8, comma
6, D.P.R. 246/1993, ha annullato anche i “provvedimenti conseguenti” emanati in attuazione degli atti annullati;
- ad oggi non è stata emanata alcuna norma che regola il procedimento autorizzatorio del Ministero, né alcuna
norma individua i requisiti per accedere alla qualifica di laboratorio “autorizzato”;
- in questo contesto, se è pur vero che il D.M. 14/01/2008 è entrato in vigore il 1/07/2009, il punto 6.2.2 appare
di fatto inapplicabile, non esistendo allo stato attuale disposizioni legittime di autorizzazione ministeriale
volte al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 59, D.P.R. 380/2001, cui fanno riferimento le NTC 08 al
punto 6.2.2.. Ciò comporta il concreto rischio di un blocco dell’attività di indagine geologica e geotecnica
7
che - oltre a ripercussioni sull’attività dei laboratori geotecnici dei settori “a” e “b” (laboratori di analisi e prove
geotecniche di laboratorio su terre e rocce), ma anche e soprattutto sulle attività professionali di progettisti,
ingegneri e geologi, nel rispetto delle norme vigenti - comporta altresì la paralisi di un “servizio di pubblica
utilità” (art. 59, comma 3, D.P.R. 380/2001), con gravi responsabilità anche in capo ai funzionari pubblici
interessati.
E) Nella non creduta ipotesi in cui, nonostante i macroscopici profili di illegittimità sopra evidenziati, si
ritenga comunque applicabile il punto 6.2.2 del D.M. Infrastrutture 14/01/2008 (NTC 08), è opportuno rilevare
che l’ambito di applicazione oggettivo relativo alle “indagini e prove” geotecniche, fa riferimento ai soli
“laboratori”, con la conseguente esclusione:
a) delle indagini e delle prove geotecniche effettuate e certificate dai professionisti geologi
nell’ambito delle proprie competenze professionali (art. 3, legge 112/1963 e art. 41, D.P.R. 328/2001);
b) delle “imprese” di indagine geognostica che effettuano “prove in sito” o “sondaggi”, le quali, peraltro,
hanno già altre tipologie di certificazione che ne attestano la affidabilità tecnico-economica (es. qualificazione
SOA).
* * * * *
Ciò posto e chiarito, ragioni giuridiche (cfr. lett. A, B e C), unitamente a ragioni di opportunità e di buon
andamento dell’amministrazione (cfr. lett. D), impongono un chiarimento scritto alla nota sub 1), ed in
particolare, rendono necessaria una soluzione “transitoria-ponte” sino all’emanazione di una nuova
regolamentazione della materia da parte del Servizio Tecnico Centrale (STC) del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (che consenta l’effettiva attuazione del punto 6.2.2. delle NTC 08 e ne chiarisca l’ambito di
applicazione, nel rispetto di quanto statuito dalla sent. Tar. Lazio Sez. III, 18/02/2008 n. 1422 e,
auspicabilmente, sostituendo al concetto di “certificazione della struttura” quello di “certificazione
dell’indagine”).
Tale soluzione transitoria non potrà prescindere dalla circostanza che:
a) ogni singolo geologo, in virtù dell’iscrizione al proprio Albo professionale e delle proprie
competenze professionali (art. 3, legge 112/1963; p.to 29, D.M. 18/11/1971 e art. 41, D.P.R.
328/2001), è competente a tutti gli effetti in materia di prove ed indagini geotecniche;
b) conseguentemente, l’apposizione del timbro e della firma del professionista geologo, con
relativa dichiarata assunzione di responsabilità, costituisce di per sé automatica certificazione
delle prove ed indagini in sito ed in laboratorio (i cui risultati sono esposti nell’ambito degli
elaborati geologici e geotecnici).
* * * * *
Conclusivamente, il punto 6.2.2 del D.M. Infrastrutture 14/01/2008 (NTC 08) risulta illegittimo sotto molteplici
profili:
A) violazione dell’art. 41 Cost., nella parte in cui il punto 6.2.2 delle NTC 08 ripropone quanto previsto
nella Circolare n. 349/99, Circolare annullata con sent. TAR Lazio n. 1422/2008;
B) violazione dell’art. 52, D.P.R. 380/2001, nella parte in cui, senza alcuna previa autorizzazione
legislativa, il punto 6.2.2 delle NTC 08 individua soggetti che devono eseguire e certificare le indagini su
terreni e rocce;
C) violazione dell’art. 3, legge 112/1963 e dell’art. 41, D.P.R. 328/2001 (regolamento del Governo ex
art. 17, comma 2, legge 400/1988), che non possono essere derogate/modificate da un mero Decreto
ministeriale (D.M. Infrastrutture 14/01/2008 recante NTC 08);
8
D) eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, in quanto il punto 6.2.2 delle NTC 08 risulta di
fatto inapplicabile, con il concreto rischio del blocco dell’attività di indagine geologica e geotecnica, nonché
della paralisi di un “servizio di pubblica utilità”.
Tali profili di illegittimità, in via principale, rendono necessaria l’adozione di una soluzione “transitoria-ponte”
(certificazione delle prove ed indagini in sito ed in laboratorio da parte del professionista geologo) che, nel
rispetto del quadro normativo vigente, consenta il regolare svolgimento dell’ordinaria attività di indagine
geologica e geotecnica.
E) In subordine, ove si voglia attribuire un ragionevole significato al punto 6.2.2 delle NTC 08 non in
contrasto con le norme di legge e di regolamento vigenti, lo stesso fa riferimento alle sole indagini e prove
geotecniche di laboratorio, e pertanto non ricomprende le indagini e prove geotecniche effettuate e certificate
dai professionisti geologi nell’ambito delle proprie competenze professionali (art. 3, legge 112/1963; p.to 29
D.M. 18/11/1971 e art. 41, D.P.R. 328/2001).
Avv. Enrico Menichetti

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Originariamente inviato da: Anonymous
PER EGIDIO GRASSO:

PERCHE’ NON DAI DIVULGAZIONE IN HOME PAGE DEL DOCUMENTO DEI PRESIDENTI DEL 16-12-2009 RATIFICATO DAL CNG? QUELLO E’ UFFICIALE O NO? SAREBBE UNA CORRETTA INFORMAZIONE ALLA STREGUA DI QUELLA NON CORRETTA RIGUARDANTE L’ELENCO DEI CIRCOLARIZZATI EX 349.
SE SI POTESSE PUBBLICARE ANCHE IN HOME PAGE DEL CNG SI RAGGIUNGEREBBE LO SPIRITO DI DIVULGAZIONE CHE INTENDE RAGGIUNGERE L’ATTO.
TE LO CHIEDO ANCHE A NOME DI QUEI NUMEROSI COLLEGHI CHE NON SAPEVANO DOVE SBATTERE LA TESTA QUANDO CERCAVANO UN LABORATORIO UFFICIALE.
GRAZIE

Ivan scaravilli

...a Roma fanno anche credito alle aziende con il certificato scaduto mentre a Napoli mettono le mani avanti sottolineando per chi avesse problemi legati a cali di attenzione durante la lettura dei bandi di gara!

Immagini allegate
PROV DI ROMA.pdf (253.04 KB, 31 download)
PROV DI NAPOLI.pdf (71.53 KB, 27 download)
Ultima modifica di sandrolas; 02/01/2010 10:45.
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Sono altresì ammessi a partecipare alla presente gara i laboratori autorizzati con Decreto del Ministro per le infrastrutture e i trasporti ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, comma 2 del citato DPR 6 giugno 2001, n. 380 s.m.i. I soggetti giuridici suindicati dovranno essere iscritti – a pena di esclusione dalla gara – nei settori “A” (indagini) e “C” (laboratorio terre) dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture ai sensi del D.M. 14.01.2008……………………..
………..Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della verifica triennale e quando sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta nel termine di sessanta giorni anteriori alla scadenza; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo - a pena di esclusione - alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta nel termine, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale.


COS’E PAZZ


Mi chiedo e vi domando: l’Ordine ha le “PALLE” per impugnare i suddetti bandi?

Ultima modifica di Adriano Iachetta; 02/01/2010 10:57.
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ringraziate Bersani e la riforma delle professioni
probabilmente solo pochi avevano capito cosa stava succeddendo ma sic transeat....
quella riforma se non la cambiamo produrrà effetti sempre più perniciosi vedrete quando metterà sotto gli ingegneri (tra poco) che casini verraanno fuori
comunque ora dovrebbe intervenire a sostituzione del massimo robasso l'offerta più vantaggiosa (ho visto bandi in alto adige fatti bene) e speriamo....


michele conti
fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
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Originariamente inviato da: Adriano Iachetta

Mi chiedo e vi domando: l’Ordine ha le “PALLE” per impugnare i suddetti bandi?



Gli Ordini locali e l'Ordine Nazionale, chi più chi meno, hanno al loro interno rappresentanti che ricoprono ruoli, anche importanti, all'interno di associazioni e gruppi in diretta concorrenza con la nostra categoria di geologi liberi professionisti. Che ti aspetti? Per quanto riguarda le palle io avevo fatto una proposta per autogestire il CNG dopo l'uscita spettacolare del De Paola del 16/10/2009 e della collega Pingitore. E' sempre valida!

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Quote:
Mi chiedo e vi domando: l’Ordine ha le “PALLE” per impugnare i suddetti bandi?

In questo caso non si tratta di "palle" ma di "competenza" si tratta di bandi per l'esecuzione delle indagini rivolti a imprese e non a professionisti.


Egidio Grasso
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Puoi credere di farcela o credere di non farcela. In entrambi i casi i fatti ti daranno ragione. (Henry Ford)
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Sarebbe simpatico capire cos'è successo per spingere la S.A. ad annullare in auto tutela il bando.

http://www.geoforum.it/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=76038&#Post76038

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