"Il fenomeno lobbistico si inquadra in un contesto de-ideologizzato, pertanto l'adesione o la presa di contatto con un gruppo di interesse non implica di per sé coincidenza a una generalizzata,o ideologica, visione del mondo ma si concretizza in un supporto a singole e specifiche negoziazioni con le istituzioni." (da Wikipedia)
Ripeto che , secondo me, noi dobbiamo prendercela con chi fa pressioni illegalmente e con chi fa prevalere il potere delle lobby . Hai provato a chiedere al CSLP, nella persona dell'ing. Lucchese, di chiarirti la questione? Prova. N.B. Sono contrario alle autorizzazioni/concessioni rilasciate secondo quanto previsto dalla circolare 349 annullata. Sono favorevole alla dimostrazione di controllo delle attrezzature inteso come taratura delle macchine da laboratorio.
PERCHE’ NON DAI DIVULGAZIONE IN HOME PAGE DEL DOCUMENTO DEI PRESIDENTI DEL 16-12-2009 RATIFICATO DAL CNG? QUELLO E’ UFFICIALE O NO? SAREBBE UNA CORRETTA INFORMAZIONE ALLA STREGUA DI QUELLA NON CORRETTA RIGUARDANTE L’ELENCO DEI CIRCOLARIZZATI EX 349. SE SI POTESSE PUBBLICARE ANCHE IN HOME PAGE DEL CNG SI RAGGIUNGEREBBE LO SPIRITO DI DIVULGAZIONE CHE INTENDE RAGGIUNGERE L’ATTO. TE LO CHIEDO ANCHE A NOME DI QUEI NUMEROSI COLLEGHI CHE NON SAPEVANO DOVE SBATTERE LA TESTA QUANDO CERCAVANO UN LABORATORIO UFFICIALE. GRAZIE
Invio quanto mi è stato trasmesso da colleghi per ampia diffusione. ********************************************** AVV. ENRICO MENICHETTI STUDIO LEGALE ASSOCIATO TOSSI – GERMINI – LUCHETTI – MENICHETTI 06123 PERUGIA – PIAZZA IV NOVEMBRE 36 – C.P. 77 TEL. 075.5735645 - FAX 075.5732058 enrico.menichetti@avvocatiperugiapec.lextel.it 1 Perugia, 18 dicembre 2009 Spett.le Ordine dei Geologi della Regione Via Martiri dei Lager, 58 06128 Perugia c.a. Preg.mo Presidente Dott. Geol. Oliviero Lolli Oggetto: Parere sulla Nota “Regione Umbria – Giunta Regionale – Direzione Regionale Ambiente, Territorio e Infrastrutture” del 28/08/2009, prot. n. 0132953 avente ad oggetto “DM 14/01/08 Norme tecniche per le costruzioni (NTC 08). […] Indagini e prove geotecniche: applicazione p.to 6.2.2 delle NTC 08 e rispetto art. 59, comma 2 del dpr n. 380/01. Comunicazioni”. IL QUADRO NORMATIVO E LA SENT. TAR LAZIO, SEZ. III, 18/02/2008 N. 1422 1) Nota “Regione Umbria – Giunta Regionale – Direzione Regionale Ambiente, Territorio e Infrastrutture” del 28/08/2009, prot. n. 0132953 avente ad oggetto “DM 14/01/08 Norme tecniche per le costruzioni (NTC 08). […] Indagini e prove geotecniche: applicazione p.to 6.2.2 delle NTC 08 e rispetto art. 59, comma 2 del dpr n. 380/01. Comunicazioni”, nella quale, al terz’ultimo capoverso, “si segnala che dal 1.07.09 trova validità ed efficacia il punto 6.2.2 del D.M. 14/01/08 a tenore del quale le indagini geotecniche devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/01 (T.U. per l’edilizia)”. 2) D.M. Infrastrutture 14/01/2008 (“Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 2008, n. 29, S.O.), p.to 6.2.2 relativo alle indagini geotecniche: “Le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. I laboratori su indicati fanno parte dell'elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture.” Identica norma era contenuta al punto 7.2.2 del D.M. Infrastrutture 14/09/2005 (“Norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222, S.O.). 3) L’art. 59, comma 2, DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia) sancisce che: “Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.” 4) Con riferimento alla norma da ultimo citata, si osserva quanto segue: a) l’art. 59 del DPR 380/2001 raccoglie in seno al Testo Unico Edilizia e riproduce il contenuto dell’art. 20, legge 1086/1971; 2 b) tale art. 20, legge 1086/71, al comma 2 sanciva che “Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, ai sensi della presente legge.”; c) l’art. 59 comma 2 del DPR 380/2001, perciò, estende tale facoltà autorizzatoria ministeriale anche alle prove geotecniche su terreni e rocce, pur se la fonte legislativa raccolta in seno al Testo Unico Edilizia ed ivi indicata (art. 20, legge 1086/1971) non contemplava tale estensione, limitando l’oggetto dell’autorizzazione ai laboratori effettuanti prove sui materiali da costruzione; d) la suddetta estensione anche alle prove geotecniche su terreni e rocce, era prevista dall’art. 8, comma 6, DPR 246/1993 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione) in base al quale: “Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 . L'autorizzazione prevista da detto articolo riguarderà altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce.”; e) considerato che il Testo unico edilizia (DPR 380/2001) è un testo unico di coordinamento, in quanto la legge delega in base alla quale è stato emanato (art. 7, comma 2, lett. d, legge 50/1999), indicava quale principio e criterio direttivo, il “coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo”, il legislatore del Testo Unico del 2001, ha unificato in un’unica disposizione di rango legislativo (art. 59, comma 2 DPR 380/2001), quanto precedentemente previsto dall’art. 20, comma 2, legge 1086/71 (norma di legge abrogata) e dall’art. 8, comma 6, DPR 246/1993 (norma regolamentare, senza tuttavia abrogarla); f) in base al sopra detto art. 8, comma 6, DPR 246/1993 fu emanata la Circolare Min. Lavori Pubblici 16 dicembre 1999 n. 349/STC (“Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, art. 8 comma 6 – Concessione ai laboratori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce ed il rilascio dei relativi certificati ufficiali”, pubblicata sulla GURI, serie generale n. 69 del 23.3.2000) g) sia l’art. 8, comma 6, DPR 246/1993, sia la suddetta Circolare n. 349/99, sono stati dichiarati illegittimi dal TAR Lazio, Sez. III, sent. 18/02/2008 n. 1422, non appellata e perciò passata in giudicato, che così si esprime sul punto: g.i) non si può introdurre con norma di regolamento (art. 8, comma 6, DPR 246/1993) e tanto meno con norma contenuta in una Circolare, una limitazione dell’esercizio dell’attività economica privata che ai sensi dell’art. 41 Cost. è libera e che può essere compressa solo con legge (e non con fonte di rango sub-legislativo); g.ii) inoltre, “quanto all’art. 8, comma 6, del DPR n. 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE), che estende alle prove geotecniche il regime previsto dalla legge n. 1086/71 per i laboratori “non ufficiali” autorizzati allo svolgimento di prove su materiali da costruzione, si tratta appunto di una norma regolamentare, che in quanto tale non può fondare, in violazione del principio della riserva di legge, la materia controversa. E quindi l’articolo suddetto (come dedotto dall’istante nel secondo motivo d’impugnativa) è esso stesso illegittimo sia perché, estendendo il regime di cui all’art. 20 della legge n. 1086/71 alle prove geotecniche, ha esorbitato dalla propria finalità di mero recepimento della direttiva 89/106/CEE (che riguarda infatti i prodotti o materiali impiegati nelle costruzioni e non menziona le prove geotecniche), sia perché ha disciplinato ex novo una materia coperta, per i motivi già esposti, da riserva di legge.”; g.iii) anche sotto il profilo della restrizione arbitraria della concorrenza derivante dalla selezione, stante la mancata fissazione di parametri oggettivi degli aspiranti concessionari, la suddetta sentenza TAR Lazio n. 3 1422/2008 rileva che: “si tratta di aspetti che ha recentemente esaminato, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale in data 17.9.2007 ha deliberato al riguardo una “segnalazione” ai sensi dell’art. 21 della legge 10.10.1990, n. 287, rilevando con ampie e diffuse argomentazioni (che il Collegio condivide ed in questa sede fa proprie) quanto segue: - il previsto contingentamento dei laboratori “non ufficiali” di prove appare ingiustificato, tenuto conto che esso permette di esercitare un controllo per lo svolgimento di tale attività sulla base di una valutazione discrezionale fondata sulla mera ubicazione territoriale del laboratorio, con conseguente ingiustificata distorsione della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato; - siffatte limitazioni sono state introdotte con la citata circolare senza che la normativa di riferimento prevedesse alcuna necessità di contingentare il numero dei laboratori “non ufficiali”, mentre la stessa normativa (che in effetti fa riferimento ad autorizzazioni) non stabilisce affatto un regime di natura concessoria per lo svolgimento dell’attività dei laboratori medesimi.”; h) tale sentenza, inoltre, risulta pubblicata il 18/02/2008 e perciò in data successiva alla pubblicazione delle NTC 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4/02/2008) che pertanto non hanno tenuto nella dovuta considerazione il contenuto della sentenza sopra menzionata. * * * PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ DEL PUNTO 6.2.2 DEL D.M. INFRASTRUTTURE 14/01/2008 Ciò premesso, si rileva quanto segue. A) Le nuove norme tecniche (approvate con D.M. Infrastrutture 14/01/2008 e cioè con atto che non è certo di rango legislativo) non possono introdurre nell’ordinamento giuridico un obbligo limitativo della libera iniziativa economica, non previsto da norme di rango legislativo. A tale riguardo, sia sufficiente il confronto tra l’art. 59, comma 2 del T.U. edilizia ed il punto 6.2.2 del D.M. Infrastrutture 14/01/2008: mentre con il primo si interviene a livello di potestà autorizzatoria ministeriale, attribuendo al Ministero la facoltà di autorizzare altri laboratori (diversi da quelli “ufficiali” elencati al comma 1 del medesimo art. 59) ed estendendola anche alle prove geotecniche su terreni e rocce, con il secondo si interviene sulle modalità di svolgimento dell’attività dei laboratori, introducendo un obbligo di esecuzione e certificazione delle prove e delle indagini geotecniche da parte dei laboratori menzionati dall’art. 59 (sia quelli di cui al comma 1, c.d. laboratori “ufficiali”, sia quelli di cui al comma 2, c.d. laboratori “autorizzati”). In altri termini, con il punto 6.2.2 del D.M. 14/01/2008 (NTC 08) è stato di fatto riproposto quanto previsto nella Circolare n. 349/99 (con l’unica differenza che si è passati dal regime concessorio a quello autorizzatorio), Circolare che tuttavia appena due settimane dopo la pubblicazione in GU del D.M. 14/01/2008, è stata dichiarata illegittima ed annullata dalla giurisprudenza amministrativa sopra riportata, per tutte le ragioni sopra esposte. B) L’art. 52, DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia), alla lett. c) sancisce che “le norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi, definiscono le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature”. Le norme tecniche in materia di costruzioni contenute al punto 6.6.2 del D.M. 14/01/2008, tuttavia, non si limitano a “definire le indagini sui terreni e sulle rocce” (come gli imponeva la norma di legge primaria), ma si 4 spingono ad individuare anche i soggetti che devono eseguirle e certificarle (“Le indagini e le prove [geotecniche] devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. I laboratori su indicati fanno parte dell'elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture.”) e ciò in assenza di alcuna espressa autorizzazione legislativa a tale fine. C) Sotto altro profilo, il punto 6.2.2 del D.M. 14/01/2008 (NTC 08) risulta lesivo delle competenze professionali attribuite ai geologi dalle seguenti norme, in base alle quali “indagini” e “prove” fanno parte espressamente dell’attività professionale del geologo (anche se in modo non esclusivo). L. 3/02/1963 n. 112 (Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo.) Art. 3. Oggetto della professione. Formano oggetto dell'attività professionale del geologo: a) l'esecuzione di rilevamenti e studi geologici anche attinenti al catasto minerario, fotogeologia, cartografia geologica; b) le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici; c) indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane, valanghe, sistemazioni costiere, erosioni del suolo; d) le indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee; e) le indagini geologiche relative alla prospezione e alla ricerca dei giacimenti minerari, ivi compresi i giacimenti di idrocarburi e di acque minerali e ciò anche in sottofondo marino; f) le indagini geologiche relative ai materiali naturali da costruzione ed alla loro estrazione; g) le indagini geologiche anche nel campo agrario; h) le indagini geologiche connesse con l'arte militare ed altre affini; i) le ricerche di carattere paleontologico, petrografico, mineralogico relative ai commi precedenti. D.M. Grazia e Giustizia del 18/11/1971 recante “Tariffa per le prestazioni professionali dei geologi” e s.m.i. Capo VI (“Analisi e prove”), p.to 29 29. Le analisi e le prove dei campioni vengono compensate come segue e gli importi indicati sono relativi alle sole prestazioni consulenziali in diretta attinenza con le prove stesse, quindi non comprensivi del costo di preparazione ed esecuzione delle prove e delle spese relative che vengono compensate a parte. L'interpretazione dei dati delle determinazioni di cui ai sottoindicati capoversi A e B con stesura di grafici e schizzi illustrativi e della relazione, vengono compensati a discrezione. A. -. Analisi petrografiche, paleontologiche, sedimentologico Le determinazioni di laboratorio sono compensate a quantità nella misura minima risultante dalla seguente tabella: (Omissis) B. - Determinazione e prove geotecniche, geopedologiche e geochimiche. Le prestazioni del geologo per l'esecuzione di prove geotecniche, geopedologiche e geochimiche sono compensate come segue: a) prove in situ: a vacazione con le modalità e tariffe di cui al capo II del presente tariffario; b) prove in laboratorio: a percentuale in ragione del 26,38% del costo della singola prova. D.P.R. 5/06/2001 n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.), che conferma e specifica il quadro normativo previgente. 5 Art. 41. Attività professionali. 1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali: a) il rilevamento e la elaborazione di cartogafie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo «Geographic Information System» (GIS); b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali; c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica; d) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale compresa la relativa programmazione, progettazione e direzione dei lavori; l'analisi, la gestione e il recupero dei siti estrattivi dimessi; e) le indagini e la relazione geotecnica; f) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali per gli aspetti geologici, e le attività geologiche relative alla loro conservazione; g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonché per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali; la gesione dei predetti strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali; h) gli studi d'impatto ambientali per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici; i) rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali; il Telerilevamento e i Sistemi Informativi Territoriali (SIT); l) le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica e la certificazione dei materiali geologici; m) le indagini geopedologiche e le relative elaborazioni finalizzate a valutazioni di uso del territorio; n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti ambientali relative alla esposizione e vulnerabilità a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; l'individuazione e la definizione degli interventi di mitigazione dei rischi; o) il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili limitatamente agli aspetti geologici; p) la funzione di Direttore responsabile in tutte le attività estrattive a cielo aperto, in sotterraneo, in mare; q) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche e geochimiche; r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici; s) le attività di ricerca.” Dal punto di vista delle fonti del diritto, si evidenzia che il D.M. 14/01/2008 (NTC 08) non ha la forza giuridica per derogare alle sopra riportate norme di legge o di regolamento in materia di competenze professionali in quanto: 6 a) un decreto (non avente neppure natura regolamentare) quale è il D.M. 14/01/2008 (NTC 08) non può inficiare né dettare norme in contrasto con atti aventi forza di legge (art. 3, legge 3/02/1963 n. 112) o con regolamenti (art. 41, D.P.R. 328/2001); b) anche ove si voglia qualificare il D.M. 14/01/2008 (NTC 08, approvato dal Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo Dipartimento della Protezione Civile) come “atto normativo-regolamentare” (così Tar Lazio, Sez. III, sent. 25/05/2009 n. 5231, contrariamente a quanto indicato nell’epigrafe dello stesso atto), la legge professionale (legge 3/02/1963 n. 112) ed il D.P.R. 328/2001 (che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nel rispetto del procedimento previsto dall’art. 17, comma 2, l. 400/1988 ed ha pertanto natura giuridica di “regolamento indipendente del Governo”), risultano gerarchicamente sovraordinati rispetto al primo. In particolare, risulta assorbente l’art. 17, comma 3, ultima parte, legge 400/1988 in base al quale “I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo”; c) a tale riguardo, la sent. Tar Lazio, Sez. III, sent. 25/05/2009 n. 5231 da ultimo citata, nel confermare “l’integrabilità delle NTC con norme superiori”, chiarisce inequivocabilmente che “le NTC costituiscono una raccolta organica delle norme che disciplinano la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni al fine di garantire, per stabiliti livelli di sicurezza, la pubblica incolumità. […] Tali norme debbono essere necessariamente integrate e coordinate […] con la disciplina legislativa di settore. Le norme primarie e secondarie disciplinanti il settore dei lavori pubblici o richiedenti determinate attività conoscitive di competenza esclusiva dei geologi sono comunque destinate ad applicarsi secondo il loro disposto, sia per effetto dell’ampio richiamo contenuto nelle stesse NTC in impugnativa, sia in virtù del principio di gerarchia delle fonti, tenuto conto, in particolare, da quest’ultimo punto di vista, della naturale prevalenza di disposizioni di legge su disposizioni regolamentari incidenti sulla medesima materia. Questo vale, a mero titolo esemplificativo, per le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006, riguardanti e postulanti specifiche acquisizioni e determinate componenti conoscitive attribuibili, nella varie fasi della progettazione, alla professionalità geologica. Esse non potranno, invero, non applicarsi, anche in presenza e vigenza delle contestate NTC.”. D) Oltre i sopra evidenziati profili di illegittimità, con l’entrata in vigore delle nuove norme tecniche di cui al D.M. 14/01/2008 (NTC 08, con decorrenza 1/07/2009): - i laboratori “non autorizzati” (non iscritti nell’elenco di cui al punto 6.2.2 del suddetto D.M.) non possono operare; - le istruttorie relative alla richiesta autorizzazione dei laboratori sono ad oggi in totale stallo a seguito dell’annullamento da parte del Tar Lazio della suddetta Circolare n. 349/99; - i laboratori geognostici “autorizzati” alla data odierna sono circa 80 di cui appena 20 circa per l’esecuzione di indagini geognostiche (settore “c”) e la distribuzione territoriale di tali laboratori evidenzia aree regionali nelle quali non sussiste neppure un laboratorio autorizzato per il settore “c” (Umbria, Liguria, Molise, Valle d’Aosta, Trentino); - tali autorizzazioni, a seguito della sopra menzionata sent. TAR Lazio, Sez. III, 18/02/2008 n. 1422, risultano automaticamente decadute in quanto detta sentenza, nell’annullare la Circolare n. 349/99 e l’art. 8, comma 6, D.P.R. 246/1993, ha annullato anche i “provvedimenti conseguenti” emanati in attuazione degli atti annullati; - ad oggi non è stata emanata alcuna norma che regola il procedimento autorizzatorio del Ministero, né alcuna norma individua i requisiti per accedere alla qualifica di laboratorio “autorizzato”; - in questo contesto, se è pur vero che il D.M. 14/01/2008 è entrato in vigore il 1/07/2009, il punto 6.2.2 appare di fatto inapplicabile, non esistendo allo stato attuale disposizioni legittime di autorizzazione ministeriale volte al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 59, D.P.R. 380/2001, cui fanno riferimento le NTC 08 al punto 6.2.2.. Ciò comporta il concreto rischio di un blocco dell’attività di indagine geologica e geotecnica 7 che - oltre a ripercussioni sull’attività dei laboratori geotecnici dei settori “a” e “b” (laboratori di analisi e prove geotecniche di laboratorio su terre e rocce), ma anche e soprattutto sulle attività professionali di progettisti, ingegneri e geologi, nel rispetto delle norme vigenti - comporta altresì la paralisi di un “servizio di pubblica utilità” (art. 59, comma 3, D.P.R. 380/2001), con gravi responsabilità anche in capo ai funzionari pubblici interessati. E) Nella non creduta ipotesi in cui, nonostante i macroscopici profili di illegittimità sopra evidenziati, si ritenga comunque applicabile il punto 6.2.2 del D.M. Infrastrutture 14/01/2008 (NTC 08), è opportuno rilevare che l’ambito di applicazione oggettivo relativo alle “indagini e prove” geotecniche, fa riferimento ai soli “laboratori”, con la conseguente esclusione: a) delle indagini e delle prove geotecniche effettuate e certificate dai professionisti geologi nell’ambito delle proprie competenze professionali (art. 3, legge 112/1963 e art. 41, D.P.R. 328/2001); b) delle “imprese” di indagine geognostica che effettuano “prove in sito” o “sondaggi”, le quali, peraltro, hanno già altre tipologie di certificazione che ne attestano la affidabilità tecnico-economica (es. qualificazione SOA). * * * * * Ciò posto e chiarito, ragioni giuridiche (cfr. lett. A, B e C), unitamente a ragioni di opportunità e di buon andamento dell’amministrazione (cfr. lett. D), impongono un chiarimento scritto alla nota sub 1), ed in particolare, rendono necessaria una soluzione “transitoria-ponte” sino all’emanazione di una nuova regolamentazione della materia da parte del Servizio Tecnico Centrale (STC) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (che consenta l’effettiva attuazione del punto 6.2.2. delle NTC 08 e ne chiarisca l’ambito di applicazione, nel rispetto di quanto statuito dalla sent. Tar. Lazio Sez. III, 18/02/2008 n. 1422 e, auspicabilmente, sostituendo al concetto di “certificazione della struttura” quello di “certificazione dell’indagine”). Tale soluzione transitoria non potrà prescindere dalla circostanza che: a) ogni singolo geologo, in virtù dell’iscrizione al proprio Albo professionale e delle proprie competenze professionali (art. 3, legge 112/1963; p.to 29, D.M. 18/11/1971 e art. 41, D.P.R. 328/2001), è competente a tutti gli effetti in materia di prove ed indagini geotecniche; b) conseguentemente, l’apposizione del timbro e della firma del professionista geologo, con relativa dichiarata assunzione di responsabilità, costituisce di per sé automatica certificazione delle prove ed indagini in sito ed in laboratorio (i cui risultati sono esposti nell’ambito degli elaborati geologici e geotecnici). * * * * * Conclusivamente, il punto 6.2.2 del D.M. Infrastrutture 14/01/2008 (NTC 08) risulta illegittimo sotto molteplici profili: A) violazione dell’art. 41 Cost., nella parte in cui il punto 6.2.2 delle NTC 08 ripropone quanto previsto nella Circolare n. 349/99, Circolare annullata con sent. TAR Lazio n. 1422/2008; B) violazione dell’art. 52, D.P.R. 380/2001, nella parte in cui, senza alcuna previa autorizzazione legislativa, il punto 6.2.2 delle NTC 08 individua soggetti che devono eseguire e certificare le indagini su terreni e rocce; C) violazione dell’art. 3, legge 112/1963 e dell’art. 41, D.P.R. 328/2001 (regolamento del Governo ex art. 17, comma 2, legge 400/1988), che non possono essere derogate/modificate da un mero Decreto ministeriale (D.M. Infrastrutture 14/01/2008 recante NTC 08); 8 D) eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, in quanto il punto 6.2.2 delle NTC 08 risulta di fatto inapplicabile, con il concreto rischio del blocco dell’attività di indagine geologica e geotecnica, nonché della paralisi di un “servizio di pubblica utilità”. Tali profili di illegittimità, in via principale, rendono necessaria l’adozione di una soluzione “transitoria-ponte” (certificazione delle prove ed indagini in sito ed in laboratorio da parte del professionista geologo) che, nel rispetto del quadro normativo vigente, consenta il regolare svolgimento dell’ordinaria attività di indagine geologica e geotecnica. E) In subordine, ove si voglia attribuire un ragionevole significato al punto 6.2.2 delle NTC 08 non in contrasto con le norme di legge e di regolamento vigenti, lo stesso fa riferimento alle sole indagini e prove geotecniche di laboratorio, e pertanto non ricomprende le indagini e prove geotecniche effettuate e certificate dai professionisti geologi nell’ambito delle proprie competenze professionali (art. 3, legge 112/1963; p.to 29 D.M. 18/11/1971 e art. 41, D.P.R. 328/2001). Avv. Enrico Menichetti
PERCHE’ NON DAI DIVULGAZIONE IN HOME PAGE DEL DOCUMENTO DEI PRESIDENTI DEL 16-12-2009 RATIFICATO DAL CNG? QUELLO E’ UFFICIALE O NO? SAREBBE UNA CORRETTA INFORMAZIONE ALLA STREGUA DI QUELLA NON CORRETTA RIGUARDANTE L’ELENCO DEI CIRCOLARIZZATI EX 349. SE SI POTESSE PUBBLICARE ANCHE IN HOME PAGE DEL CNG SI RAGGIUNGEREBBE LO SPIRITO DI DIVULGAZIONE CHE INTENDE RAGGIUNGERE L’ATTO. TE LO CHIEDO ANCHE A NOME DI QUEI NUMEROSI COLLEGHI CHE NON SAPEVANO DOVE SBATTERE LA TESTA QUANDO CERCAVANO UN LABORATORIO UFFICIALE. GRAZIE
Ivan scaravilli
...a Roma fanno anche credito alle aziende con il certificato scaduto mentre a Napoli mettono le mani avanti sottolineando per chi avesse problemi legati a cali di attenzione durante la lettura dei bandi di gara!
Sono altresì ammessi a partecipare alla presente gara i laboratori autorizzati con Decreto del Ministro per le infrastrutture e i trasporti ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, comma 2 del citato DPR 6 giugno 2001, n. 380 s.m.i. I soggetti giuridici suindicati dovranno essere iscritti – a pena di esclusione dalla gara – nei settori “A” (indagini) e “C” (laboratorio terre) dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture ai sensi del D.M. 14.01.2008…………………….. ………..Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della verifica triennale e quando sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta nel termine di sessanta giorni anteriori alla scadenza; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo - a pena di esclusione - alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta nel termine, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale.
COS’E PAZZ
Mi chiedo e vi domando: l’Ordine ha le “PALLE” per impugnare i suddetti bandi?
Ultima modifica di Adriano Iachetta; 02/01/201010:57.
ringraziate Bersani e la riforma delle professioni probabilmente solo pochi avevano capito cosa stava succeddendo ma sic transeat.... quella riforma se non la cambiamo produrrà effetti sempre più perniciosi vedrete quando metterà sotto gli ingegneri (tra poco) che casini verraanno fuori comunque ora dovrebbe intervenire a sostituzione del massimo robasso l'offerta più vantaggiosa (ho visto bandi in alto adige fatti bene) e speriamo....
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
Mi chiedo e vi domando: l’Ordine ha le “PALLE” per impugnare i suddetti bandi?
Gli Ordini locali e l'Ordine Nazionale, chi più chi meno, hanno al loro interno rappresentanti che ricoprono ruoli, anche importanti, all'interno di associazioni e gruppi in diretta concorrenza con la nostra categoria di geologi liberi professionisti. Che ti aspetti? Per quanto riguarda le palle io avevo fatto una proposta per autogestire il CNG dopo l'uscita spettacolare del De Paola del 16/10/2009 e della collega Pingitore. E' sempre valida!
Mi chiedo e vi domando: l’Ordine ha le “PALLE” per impugnare i suddetti bandi?
In questo caso non si tratta di "palle" ma di "competenza" si tratta di bandi per l'esecuzione delle indagini rivolti a imprese e non a professionisti.
Egidio Grasso Coordinatore sito WEB www.geologi.it Puoi credere di farcela o credere di non farcela. In entrambi i casi i fatti ti daranno ragione. (Henry Ford)