qua continuiamo a fare finta di non capire al di la dei richiami all'art .... etc ed alla legge (...) il professionista diventerà un servizio offerto all'interno di un appalto (senza garanzie di autorevolezza scientifica e di certa competenza) e quindi un semplice prestatore d'opera (un tanto al chilo) senza altra discriminante che il massimo ribasso e non (guardate bene) l'offerta più vantaggiosa. per me ci stanno schiantando!!!
michelc, eppure mi sembri un "ragazzo" sveglio ! Il problema che io sollevo, richiamando proprio gli articoli di legge, è proprio quello da te messo in evidenza. Se riguardi con maggiore attenzione un mio precedente (non troppo) post in questo stesso thread noterai che ho segnato in rosso gli artt. 90 e 91 e la parola "incarichi".
Fare l'avvocato è una cosa (fare una professione alla stregua della nostra), conoscere la legge è un'altra (un dovere oltre che un diritto).
Quello che molti di voi, Egidio Grasso compreso, non riescono a capire è che la paventata e falsa questione che la circolare 349 non andasse a toccare i professionisti ma solo le imprese porta proprio al rischio da te evidenziato.
E visto che è mia abitudine argomentare quello di cui vado scrivendo faccio un esempio proprio alla luce del bando di Ischia in modo da consentire anche al Grasso di capire qualcosa in più e sul motivo per cui dovrebbero intervenire come ordine.
ESEMPIO: io, un amico ingegnere e qualcun altro decidiamo di partecipare al bando in qualità di RTP visto che il bando è stato fatto ai sensi dell'art. 91 del D.lgs 163/06. Il sottoscritto ha un piccolo laboratorio di geotecnica e la strumentazione geofisica nonchè la possibilità di fare un nolo ( se a caldo o a freddo non è importante) per le perforazioni e le prove eventuali CPT/DP. Tutto quanto relativo alle indagini geotecniche sono titolato a farle in quanto il DPR 328/01, norma primaria, mi dà questa facoltà che essendo una
facultas agendi definisce giuridicamente parlando un mio
diritto soggettivo che sposandosi perfettamente con l'art. 41 Cost (libera attività economica) è anche un bene costituzionalmente protetto.
Obbligarmi a ricorrere ad un laboratorio ex-accreditato (e con valenza dell'autorizzazione nulla ravvisando pertanto da parte della PA un abuso di ufficio ai sensi dell'art. 323 c.p.) significa vietarmi di usare le MIE dotazioni, a prescindere se in mio possesso reale o meno, aggravandomi di ovvi surplus di costi (visto che devo pagare un altro per servizi che potrei fare io) e violando di conseguenza ANCHE le norme sulla concorrenza.
Spero di essere stato chiaro e che a qualcuno il digestivo abbia fatto effetto.