Margherita.... mi sembra che tu abbia un po di confusione in testa.

Originariamente inviato da: margherita
Anche tu concordi sull'impossibilità di un suo riutilizzo TQ?

Quel materiale E' UN RIFIUTO, quindi il suo riutilizzo tal quale non è consentito.
Definizione di rifiuto (Art. 183 comma 1 lett. a):
qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte IV del presente decreto e di cui il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi


Originariamente inviato da: margherita
Perchè materiali riportati non possono rientrare nell'accezione dell'art 186 del d lgs 152/06 come sottoprodotti ed essere pertanto riutilizzati se rispondono a tutti i commi dettati dal suddetto articolo?

Semplicemente perchè non possono essere considerati sottoprodotti.
Definizione di sottoprodotto (Art. 183 comma 1 lett. p):
sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
1.siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
2.il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
3.soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
4.non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
5.abbiano un valore economico di mercato.


Inoltre la fattispecie di rifiuto (CER 17.05.08) rientra nella categoria di recupero di cui al D.M. 5/2/1998 (aggiornato al DM 186/2006) Allegato 1 suballegato 1 al punto 7.11

L'art. 186, invece, riguarda la gestione delle "terre e rocce da scavo" per le quali si deve intendere un materiale originato dall'attività di scavo di terreni vergini dove sono assenti, frammenti o frazioni di materiali inerti di origine antropica (detriti, macerie, frammenti di laterizi etc.)..... non mi sembra sia il tuo caso.

Originariamente inviato da: margherita
E poi se il materiale ha diametro superiore ai 2 mm si può evitare di fare analisi come riportato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 2/5/06?

La normativa non dice questo, fai confusione tra il Titolo IV (Rifiuti) ed il Titolo V (Bonifiche siti contaminati) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Infatti per la verifica della matrice solida ai sensi del titolo V (bonifiche) si esclude, tramite vagliatura del sedimento in cantiere, la frazione superiore a 2mm.
Differentemente se si opera nel Titolo IV, ovvero caratterizzazione rifiuti, IL MATERIALE NON VA ASSOLUTAMENTE VAGLIATO, MA VA CAMPIONATO TAL QUALE!!

Cercate di non improvvisarvi, vi ricordo che:
1.il produttore/detentore è responsabile della classificazione e del corretto invio a recupero o smaltimento dei propri rifiuti (art. 188 D. Lgs. 152/2006).
2.la gestione dei rifiuti in maniera non conforme alla normativa vigente corrisponde a gestione illecita dei rifiuti che è un reato penale.

Massimo


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
[Linked Image from danasoft.com]