Margherita.... mi sembra che tu abbia un po di confusione in testa.
Anche tu concordi sull'impossibilità di un suo riutilizzo TQ?
Quel materiale E' UN RIFIUTO, quindi il suo riutilizzo tal quale non è consentito.
Definizione di rifiuto (Art. 183 comma 1 lett. a):
qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte IV del presente decreto e di cui il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi
Perchè materiali riportati non possono rientrare nell'accezione dell'art 186 del d lgs 152/06 come sottoprodotti ed essere pertanto riutilizzati se rispondono a tutti i commi dettati dal suddetto articolo?
Semplicemente perchè non possono essere considerati sottoprodotti.
Definizione di sottoprodotto (Art. 183 comma 1 lett. p):
sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
1.siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
2.il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
3.soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
4.non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
5.abbiano un valore economico di mercato.Inoltre la fattispecie di rifiuto (CER 17.05.08) rientra nella categoria di recupero di cui al D.M. 5/2/1998 (aggiornato al DM 186/2006) Allegato 1 suballegato 1 al punto 7.11
L'art. 186, invece, riguarda la gestione delle "terre e rocce da scavo" per le quali si deve intendere un materiale originato dall'attività di scavo di terreni vergini dove sono assenti, frammenti o frazioni di materiali inerti di origine antropica (detriti, macerie, frammenti di laterizi etc.)..... non mi sembra sia il tuo caso.
E poi se il materiale ha diametro superiore ai 2 mm si può evitare di fare analisi come riportato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 2/5/06?
La normativa non dice questo, fai confusione tra il Titolo IV (Rifiuti) ed il Titolo V (Bonifiche siti contaminati) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Infatti per la verifica della matrice solida ai sensi del titolo V (bonifiche) si esclude, tramite vagliatura del sedimento in cantiere, la frazione superiore a 2mm.
Differentemente se si opera nel Titolo IV, ovvero caratterizzazione rifiuti, IL MATERIALE NON VA ASSOLUTAMENTE VAGLIATO, MA VA CAMPIONATO TAL QUALE!!
Cercate di non improvvisarvi, vi ricordo che:
1.il produttore/detentore è responsabile della classificazione e del corretto invio a recupero o smaltimento dei propri rifiuti (art. 188 D. Lgs. 152/2006).
2.la gestione dei rifiuti in maniera non conforme alla normativa vigente corrisponde a gestione illecita dei rifiuti che è un reato penale.
Massimo