Bhè ognuno la può pensare come vuole...però dopo un pò mi "girano" e visto che siamo ancora in una Repubblica (alle volte delle banane) e si opera secondo legge riporto un pò di norme.
Autorità per la Vigilanza sui LLPP - Determinazione n.19 Relazione geologica e indagini geologiche Art.17, comma 14 quinquies - legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni
...omissis...
L’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 14 quinquies, aggiunto dall’art. 6, comma 6, della legge 18 novembre 1998, n. 415, dispone che in tutti gli affidamenti relativi ad incarichi di progettazione, direzione lavori ed incarichi tecnici l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazione, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione della relazione geologica, nonché per la relazione grafica degli elaborati progettuali. Ciò significa che il ripristinato generale divieto per il progettista incaricato di ricorrere al subappalto, se non vale per le attività accessorie relative ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche per le quali è prevista esplicita deroga al divieto stesso, resta, tuttavia, operante per la redazione della relazione geologica considerata dalla norma come ipotesi a sé stante per la quale è preclusa ogni deroga e vi è, quindi, competenza esclusiva del geologo per quanto attiene alla redazione della suddetta relazione geologica in tutti i casi in cui essa è espressamente richiesta.
Qualora, pertanto, si renda necessaria l’acquisizione alla progettazione di una relazione geologica, l’amministrazione è tenuta ad avvalersi dell’opera professionale del geologo, che sarà reperita o all’interno delle strutture dell’ente ovvero all’esterno ed affiancata a quella del progettista ingegnere, ovvero ancora ricorrendo al conferimento all’esterno dell’incarico di progettazione ad un raggruppamento temporaneo comprendente anche il geologo.
Sentenza T.A.R. Basilicata(20 dicembre 2001/18 febbraio 2002 n. 147 ) "annullamento – previa sospensione, del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Rivello n. 47 del 29.11.1995 (allegato 1), pubblicato all’Albo comunale il 1.12.1995 e per 15 giorni consecutivi;
– del conseguente avviso pubblico con il quale quel Comune rende noto che intende conferire l’incarico di redazione della relazione geologica e geotecnica del P.R.G. del Comune stesso, comprensiva degli oneri per le indagini geognostiche e sismiche necessarie, con affidamento al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;...omissis...
D.lgs 163/2006 Codice degli appalti - art.91
In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non puo' avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attivita' relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilita' del progettista.
Potrei continuare, ma qui mi fermo ed invito a riflettere su una cosa. Le leggi si chiamano "leggi" perchè bisogna leggerle!
Infine bisogna fare una netta differenza fra lavori pubblici e privati.
Buon lavoro!
Ultima modifica di Saso; 27/01/2010 16:07.